Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1952 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1952 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNICE FABIO N. IL 26/10/1970
avverso la sentenza n. 421/2010 TRIBUNALE di CROTONE, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
lannice Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Crotone, in data 10-12-12 , per il reato di cui all’art 336 cp ,
commesso in Crotone il 4-7-2008.
11 ricorrente deduce carenza di motivazione.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo le i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità..
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli