Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19519 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19519 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FILIZOLA DANIELE nato il 05/08/1971 a TORRACA

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso per
1:1112 -m–esen7–ee-nel-trde il rigetto del ricorso.

L’avvocato CARBONE PAOLO del foro di SALERNO difensore di FILIZOL.A DANIELE
insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza con la sentenza in epigrafe indicata ha
confermato quella del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato
l’imputato, Filizola Daniele, alla pena di un anno di reclusione ed al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Abbadessa
Antonio Pompeo, per il reato di abuso di ufficio.
Si è in tal modo ritenuto che l’imputato, quale sindaco del Comune di

prospettiva punitiva un decreto, portato al prot. n. 4038 del 17 novembre
2009, con cui revocava ad Abbedessa Antonio Pompeo l’incarico di
responsabile dell’area finanziaria e quindi, con lo svolgimento delle relative
funzioni dirigenziali, le indennità economiche.

2.

La motivazione resa nell’adottato provvedimento di revoca,

consistente nella mera intenzione espressa dal pubblico amministratore di
dotarsi di un diverso sistema organizzativo al fine di contenere la spesa
pubblica con la previsione dell’assunzione
dell’Abbadessa da

ad interim

delle funzioni

parte del sindaco, avrebbe da un canto

macroscopicamente violato norme di legge e regolamento, cagionando
all’Abbadessa un danno ingiusto, consistente nella perdita del trattamento
economico, e dall’altro rivelato l’intento punitivo delle scelte politiche
dell’Abbadessa, candidato, alle successive consultazioni elettorali, della lista
di minoranza.
La violazione di legge avrebbe attinto la previsione di cui all’art. 109 del
d.lgs. 267 del 2000, nella parte in cui è stabilito che la revoca degli incarichi
dirigenziali intervenga, tra l’altro, in caso di inosservanza delle direttive del
Sindaco o di mancato raggiungimento alla fine di ogni anno finanziario degli
obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave e reiterata o
nei casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dagli artt. 21 ed 88 del
Regolamento comunale, relativi a cause di revoca dell’incarico di
responsabile di area, da disporsi anche in via anticipata.

3. Ricorrono in cassazione nell’interesse dell’imputato i difensori di
fiducia denunciando, con unica articolata censura, vizio di motivazione ed
erronea interpretazione del regolamento comunale in ragione della mancata
disamina dei numerosi atti amministrativi che, precedenti e successivi alla
revoca, avrebbero segnalato dell’incriminato provvedimento la natura

2

Torraca e nello svolgimento delle sue funzioni, avesse adottato in una

necessitata e rispondente alle esigenze di contenimento della spesa della
macchina comunale.
L’epoca in cui sarebbe maturata la candidatura dell’Abbadessa nella lista
di minoranza, e quindi il luglio del 2009, avrebbe sostenuto poi, insieme
all’obiettiva esigenza di riorganizzazione degli uffici prontamente attuata
dalla nuova giunta all’esito delle nuove consultazioni elettorali, l’assenza di
ogni intento punitivo nel decreto di revoca adottato, a distanza, solo nel
novembre del 2009.

sostenuta in punto di prova anche quanto alla sussistenza del dolo specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché portatore di evidenze in fatto nuove,
non dedotte puntualmente in appello dalla difesa, nel contempo
prospettando questione non dirimente ai fini dell’accertata sussistenza
dell’abuso di ufficio contestato per adozione di revoca dirigenziale sostenuta
da mere ragioni emulative.

2. La deduzione è nuova.
Nella sentenza impugnata, sulla premessa che le violazioni contestate
nel capo di imputazione ad integrazione dell’abuso di ufficio (art. 323 cod.
pen.) non avevano «formato oggetto di alcuna doglianza intrinseca da parte
dell’appellante» (p. 6 della sentenza d’appello), si motiva sulle illegittimità
del provvedimento di revoca adottato dal Filizola, segnalandosi il difetto di
una delibera di giunta comunale diretta ad attribuire poteri gestionali agli
organi esecutivi nei termini di cui all’art. 53, comma 23, legge n. 388 del
2000, da valere per i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, ed il difetto
di ogni comparazione, per l’incriminata revoca, tra il risparmio di spesa
conseguito dalla mancata erogazione dell’indennità di funzione al dirigente
revocato ed i disservizi che all’amministrazione sarebbero derivati dall’atto.
A fronte di siffatto definito quadro fattuale, in cui si compongono altresì
gli esiti di prova, nel proposto ricorso si fa questione circa l’omessa
valutazione da parte della Corte territoriale della delibera di giunta n. 9 del
17 aprile 2010 che, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge finanziaria
del 2001, n. 388 cit. e delle successive modifiche e ad integrazione dell’art.
21 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con precedente
deliberazione n. 108 del 7 novembre 2000, statuiva sull’adozione di modelli
organizzativi dell’ente locale finalizzati al contenimento della spesa pubblica,
3

La motivazione della Corte territoriale sarebbe stata sul illogica e non

con attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità di
uffici e servizi per attribuzione agli stessi di poteri tecnico-gestionali con
esautoramento delle corrispondente figure dirigenziali.
L’indicata delibera avrebbe ricondotto all’aprile del 2010 e non al luglio
del 2013, come ritenuto erroneamente in sentenza, l’adozione del nuovo
modello organizzativo, e la successiva ed ulteriore deliberazione, la n. 10 del
17 aprile 2010, di conferimento al Filizola, assessore e non più sindaco
all’esito delle nuove consultazioni elettorali, in qualità di responsabile di

avrebbe sostenuto, per la realizzata contratta tempistica, l’insussistenza
dell’intento punitivo dell’atto di revoca: la revoca sarebbe stata determinata
dall’esigenza di contenere le spese in un quadro di crisi finanziaria dell’ente
territoriale e come tale sarebbe stata sostenuta dalla successiva e
tempestiva adozione del preventivato modello organizzativo.

3. L’articolato passaggio contenuto in ricorso e l’indicata sequenza degli
atti segna l’ingresso nel giudizio di legittimità di una deduzione in fatto
nuova, non oggetto di specifico motivo in appello (Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), specificità richiesta da una
motivazione di primo grado che aveva conformato l’espresso giudizio di
illegittimità dell’atto di revoca ai fatti contestati in imputazione e quindi alla
mancanza di una delibera di giunta attributiva dei poteri di gestione in
deroga, ex art. 107 d.lgs. 267 del 2000 ed art. 3, commi 2, 3 e 4 d Igs. n.
29 del 1993, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, agli organi
esecutivi.

4. La deduzione è altresì irrilevante.
In tema di abuso d’ufficio, la violazione di legge cui fa riferimento l’art.
323 cod. pen. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in
contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche le
condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse colliderte con
quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio
sviamento della funzione (Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012, Contiguglia, Rv.
254124).
Ove l’abuso di ufficio si realizzi per adozione di un atto di revoca, l’atto
diviene strumento attraverso il quale si realizza il comportamento
costituente reato perseguendosi per il primo l’intento di recare un danno
obiettivamente ingiusto, qual è per l’appunto la revoca di incarico, a cui si

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area, delle competenze in materia economico-finanziaria e di vigilanza,

accompagnano negative implicazioni economiche, funzionali e di immagine
connesse, al di fuori dei casi consentiti.
L’estraneità dell’atto dallo schema legale tipico si pone in tal caso di
intensità tale da sconfinare in ‘comportamento’ per l’assenza dei presupposti
di fatto che consentono di ravvisare nel primo l’azione della Pubblica
amministrazione (Sez. 6, n. 19135 del 02/04/2009, Palascino, Rv. 243535;
Id., n. 37172 del 11/06/2008, Gatto, Rv. 240932).
Fermi gli indicati principi, vero è che la questione della tempestività

comunale, comunque non posta tempestivamente nel giudizio di merito, non
viene trattata come capace di rivelare o escludere le ragioni vendicative che
del decreto di revoca dell’incarico dirigenziale avrebbero sostenuto
l’adozione.
La Corte di appello ragiona invero, conformando in tal modo il proprio
giudizio a quello del giudice di primo grado, sulla illegittimità del decreto di
revoca nella rilevata insussistenza al momento della sua adozione di un
provvedimento organizzativo che, in quanto cronologicamente precedente,
della revoca legittimasse l’adozione.
Ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, l’esigenza di
dotare la compagine amministrativa locale di una diversa organizzazione con
attribuzione, ai fini di contenimento della spesa, ai componenti dell’organo
esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di
adottare atti anche di natura tecnico-gestionale, ai sensi dell’art. 53, comma
23, d.lgs. n. 267 del 2000, vale a giustificare per l’art. 109 d.lgs. n. 267 del
2000, la revoca del dirigente ai servizi in precedenza nominato se ed in
quanto la delibera di adozione del diverso modello preceda la revoca stessa.
Non può infatti diversamente valere la mera intenzione enunciata dal
pubblico amministratore nel provvedimento di revoca del dirigente di
dotarsi, in futuro, del nuovo modello organizzativo.
Il contenimento della spesa deve invero poter essere documentato ogni
anno, con apposita delibera, in sede di approvazione del bilancio, evidenza
espressiva, ai fini dello scrutinio dell’abuso di ufficio, della mancanza di una
intenzione di malevolenza nell’adozione dell’atto di revoca che resta così
giustificato dall’obiettivo fine del contenimento della spesa pubblica,
verificabile per aperto confronto tra costi originari e risparmi conseguiti.
La necessità che la diversa scelta organizzativa preceda e non segua la
revoca ex art. 109 d.lgs. cit. vale a sottrarre quest’ultima ad ogni
apprezzamento di strumentalità rispetto al diverso fine emulativo delle
posizioni del dirigente revocato ed ove rimasta inosservata integra quel
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della delibera di giunta in ordine alla diversa organizzazione dell’apparato

rilevante distacco dall’atto tipico che dello stesso rivela la natura di
comportamento illegittimo, estraneo all’azione della pubblica
amministrazione.
Le evidenziate circostanze, chiare nella motivazione adottata dalla Corte
di merito, restano quindi inammissibilmente contestate in ricorso per una
pretesa adozione del diverso atto organizzativo in un’epoca che, seppure
successiva, sarebbe comunque rimasta prossima al decreto di revoca in tal
modo ancora sostenendo, si assume, la legittimità dell’atto nella sua

5. A fronte della richiamata ricostruzione della illegittimità dell’atto
degradato in comportamento, in ogni caso l’elemento intenzionale del
contestato reato resta pure in modo inefficace contrastato là dove in ricorso
si deduce che la stessa persona offesa, escussa in sede dibattimentale in
primo grado, avrebbe riferito di una propria intenzione di candidarsi nella
lista avversaria rispetto a quella del sindaco Filizola nell’anno 2010 e quindi
solo successivamente all’intervenuta revoca del novembre del 2009.
Si tratta invero di un parcellizzato richiamo, in ricorso, alle dichiarazioni
rese in sede di esame testimoniale dall’offeso che non vale a sottrarre
concludenza alla diversa e piena affermazione, contenuta nell’impugnata
sentenza, dell’esistenza dell’estremo soggettivo del contestato reato per un
più ampio quadro di prova in cui convergono univocamente anche le
dichiarazioni del teste Marotta, non attinte da critica, e per le quali il sindaco
avrebbe rivelato l’intenzione di addivenire a revoca dell’incarico nella
registrata frattura del rapporto di fiducia con l’Abbadessa.
In ogni caso, rispetto a siffatta cornice, all’interno della quale in modo
pregnante è definito l’elemento soggettivo, la pure dedotta vicinanza
temporale tra revoca e diverso atto organizzativo non vale ad escludere il
dolo di abuso ex art. 323 cod. pen. e lascia anche per tale profilo
inefficacemente e quindi inammissibilimente proposto il ricorso.

6.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa
somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

necessitata esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 13/04/2018

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