Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19516 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19516 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORDASCO PASQUALE nato il 21/12/1947 a ROMA

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Pr-9c___:Gen-;-correlude

l’inammissibilita’ del ricorso.

Udit4 difensorti
L’avv. FOCI Fabio, in difesa delle PPCC COFARMIT FARMACISTI INSIEME SPA e
PETRICCA Catia, che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota
spese.
L’avv. TARANTOLA Rosario, in difesa della PC SPIGARELLI Fiorella, che chiede
l’inammissibilità o in subordine il rigetto e deposita conclusioni scritte e nota
spese.
L’avv.DIMICCOLI Angela, in difesa delle PPCC ZANECCHIA Arturo e CARLUCCI
BELARDELLI Donato, che chiede l’inammissibilità in subordine il rigetto e
deposita conclusioni e nota spese.

Data Udienza: 10/04/2018

L’avv. TOMASELLI Francesca Romana, in difesa della PC TURCO Angelica, che
chiede l’inammisibilità o in subordine il rigetto, deposita conclusioni e nota
spese
L’avv. METTA Sabrina, in difesa della PC SENA Augusta, che chiede
l’inammissibilità in subordine il rigetto, e deposita conclusioni e nota spese.
L’avv. PETILLO Francesco, in difesa della PC VITIELLO Monica, che chiede il
rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
L’avv. NICOLUCCI Stefano, in difesa della PC FESTA Gianluca, che chiede

l’inammissibilità e deposita conclusioni e nota spese.

2

FEENUIDIN FATTO
1. Il Difensore di Pasquale CORDASCO ha proposto ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di ROMA , in parziale riforma

ipotesi di reato indicate al capo M, confermando per il resto la sentenza e
riducendo conseguentemente la pena a quattro anni, otto mesi e quindici giorni
di reclusione.
1. Il CORDASCO è imputato di varie ipotesi di peculato in riferimento alla
affermata appropriazione di somme di denaro delle quali aveva la disponibilità in
quanto notaio rogante di vari atti di compravendita e destinatario di somme
corrisposte per il pagamento di imposte, per estinzione di mutui fondiari ed altro.
2.

Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per vizi di motivazione ex

art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse
valutato il primo motivo di appello, che aveva sottolineato la mancanza di prova
certa dei fatti e della commissione degli stessi da parte dell’imputato, specie sul
punto della effettività della condotta appropriativa che non risultava dimostrata
con l’accertamento di un avvenuto, effettivo incasso della relative somme
corrisposte dalle persone offese mediante assegni intestati a collaboratori dello
studio notarile.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha stigmatizzato la motivazione della
sentenza impugnata che aveva valutato le circostanze attenuanti generiche in
termini di mera equivalenza , e non prevalenza, sulla aggravante di cui all’art. 61
n. 7 cod. pen..
3. La parte civile Gianluca FESTA ha presentato, il 4 aprile 2018, una
memoria difensiva con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.
CONSDERATO IN DIRITR)
1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi in parte
manifestamente infondati e in parte non consentiti, con le conseguenze di cui
1

della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato in riferimento ad alcune

all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di spese processuali e di sanzione pecuniaria
e con rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili indicate nel
dispositivo, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori di legge per
Fiorella SIGARELLI e in 3.500 euro oltre accessori di legge per ognuna della altre
parti civili.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.
2.1 n ricorrente, infatti, ripropone in termini fattuali ed identici a quelli

effettiva delle somme da parte dell’imputato dato che non erano stati svolti
accertamenti specifici sull’incasso di dette somme; il tema, però, è stato valutato
dalla Corte che, dopo aver sottolineato l’estrema genericità del relativo motivo di
appello (genericità che avrebbe comunque legittimato, da parte della stessa
Corte, una omessa pronuncia sul punto, come affermato da Cass.

Sez. 5,

11/12/2012 n. 27202, Tannoia, Rv 256314) ha sottolineato come tutti i testi
avessero dichiarato di avere intestato al Cordasco gli assegni o avessero
consegnato allo stesso le somme di denaro volta a volta indicate nelle varie
imputazioni, così che, in assenza di specifiche e motivate ragioni di dubbio o di
affermata inaffidabilità di quanto dichiarato, la Corte ha deduttivamente
concluso, con valutazione pienamente logica, che gli asegni e le somme fossero
stati oggetto di successiva appropriazione da pare del CORDASCO.
2.2 La valutazione ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche in termini
di mera equivalenza e non di prevalenza rispetto alla aggravante di cui all’art. 61
n. 7 cod. pen. non tiene conto della pacifica circostanza che le attenuanti stesse
non sono state riconosciute né in primo grado né in appello, così che un
problema di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. non è nemmeno ipotizzabile in
astratto; se poi il motivo, come sembra trasparire da alcune considerazioni
materialmente svolte nel corpo dello stesso, si riferisce in realtà al mancato
riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., va allora
sottolineato che la Corte ha adeguatamente giustificato il suo diniego
richiamando valutazioni riferibili a quelle indicate nell’art. 133, primo comma
cod. pen. e cioè alla gravità dei fatti e alla reiterazione delle condotte delittuose.

2

proposti in grado di appello, il tema della mancanza di prova della appropriazione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute
nel presente giudizio dalle costituite parti civili FESTA Gianluca, VI111IELLO
Monica, SENA Augusta, TURCO Angelica, CARLUCCI BELARDELLI Donato,
ZANECCHIA Daniela, SPIGARELLI Fiorella, PETRICCA Catia e COFARMIT
Farmacisti Insieme S.P.A. , spese che liquida in misura di complessivi euro

tremilacinquecento oltre accessori di legge per ognuna delle altre parti civili.
Così deciso il 10 aprile 2018.

duemila oltre accessori di legge per SPIGARELLI Fiorella ed euro

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