Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19514 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19514 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MICCOLI GIULIO nato il 27/04/1983 a BARI

avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

il rigetto del ricorso.
Uditdfftire

Data Udienza: 10/04/2018

RLTEAUTOIN FATTO
1. Il Difensore di Giulio MICCOLI ha proposto ricorso per Cassazione contro
la sentenza con la quale la Corte di Appello di BARI ha confermato la sentenza di
primo grado che aveva condannato l’imputato alla pena complessiva di due anni
e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per i reati di cui all’art. 73 d.p.r.
309/90 e 75, comma 2 decr. leg.vo 159/2011.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1

Corte aveva negato la ricorrenza della ipotesi cd. “di lieve entità” di cui all’art.
73, comma 5 d.p.r. 309/90 sulla base del solo dato ponderale, senza valutare gli
altri profili e circostanze della azione.
CONSIDERATOMI DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, confermando
l’impostazione del Tribunale, avesse negato la ricorrenza della ipotesi della “lieve
entità” di cui all’art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90 fondando il diniego sul solo dato
della quantità della sostanza detenuta per la cessione, senza valutare i profili
complessivi della condotta dell’imputato sotto la specie dei mezzi, le modalità e
le circostanze della azione.
3. In realtà, la Corte ha fatto corretta applicazione delle note e ripetute
indicazioni giurisprudenziali secondo le quali la accertata sussistenza, in termini
negativi, anche di uno solo dei parametri indicati nell’art. 73, comma 5 d.p.r.
309/90 vale ad escludere comunque la ricorrenza della c.d. “ipotesi lieve”.
3.1 Nel caso in esame, il dato quantitativo, corrispondente a 102,25 grammi
di hashish dai quali era possibile ricavare 265, 64 dosi da 25 mg ciascuna, è di
per sé elemento sufficiente per negare la sussistenza della richiesta ipotesi lieve
e ciò in ragione dell’evidente, accentuata potenzialità di diffusione del
complessivo quantitativo di droga detenuta ad un numero assai elevato di
tossicodipendenti per un numero altrettanto marcato di singole cessioni unitarie.
3.2 Le considerazioni sopra svolte, poi, si risolvono, a ben vedere, anche in
una contestuale valutazione negativa delle ulteriori circostanze di fatto indicate
nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90 e cioè dei mezzi, delle
modalità e delle circostanze tutte della azione, con corretta applicazione, quindi,
delle recentissime indicazioni della giurisprudenza di legittimità che richiede
1

lett. b ed e cod. proc. pen. fondato sulla osservazione critica secondo la quale la

comunque una valutazione unitaria e complessiva del fatto (Cass. Sez. 6 del
19/12/2017 n. 1428, Ferretti, Rv 271959), valutazione che risulta in ogni modo
operata anche dai Giudici di merito che hanno sottolineato come l’imputato,
insieme ad un’altra persona, avesse portato la sostanza stupefacente in luogo
pubblico e precisamente nell’androne di un edificio nel quale né l’imputato né
l’altra persona risultavano residenti e per di più con una apparecchiatura che
consentiva un sistema di videosorveglianza dei locali dell’androne stesso.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 aprile 2018.
Il Consiglieri estensore

Il Presidente

Maurizio ANESINI

Giacomo AOLONI

,

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA