Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19514 del 02/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19514 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Intelisano Mio, nato a Calatabiano il 03/07/1944

avverso la sentenza in data 06/03/2012 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e Il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, In persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza per prescrizione.

RITENUTO IN

Farro

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, in data
11/03/2011, con la quale Intelisano Alfio era stato dichiarato colpevole del reato
di cui all’art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001, a lui ascritto per aver realizzato un
manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di
Costruire e senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo.

Data Udienza: 02/04/2013

Per quanto interessa in sede di legittimità la Corte territoriale ha escluso che
l’opera abusiva fosse suscettibile di sanatoria in applicazione della normativa sui
condono edilizio, ai sensi della L. n. 326/2003, non essendovi prova che la stessa
fosse stata ultimata entro il 31 marzo 2003 e trattandosi di costruzione
realizzata in zona sottoposta a vincolo senza che fosse stato rilasciato il relativo
nulla oste dall’autorità competente.
La sentenza ha altresì escluso che si fosse verificata la prescrizione del

per Il complessivo periodo di anni quattro e giorni sedici.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore,
che la denuncia per violazione o errata applicazione degli art. 157 e 159 c.p. in
relazione all’art. 32 della L. n. 326/2003, nonché vizi di motivazione.
In sintesi, si deduce che la Corte territoriale, avendo ritenuto la
inapplicabilità nel caso in esame della normativa sul condono edilizio, non
avrebbe dovuto tener conto, ai fini del computo del periodo occorrente per la
prescrizione del reato, dei rinvii del dibattimento disposti in attesa della
definizione del procedimento di sanatoria per la indicata causale. Si calcolano,
poi, analiticamente i periodi in cui doveva ritenersi avvenuto il decorso dei
termine di prescrizione per inferirne che la stessa si era già verificata alla data
della pronuncia della Corte territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato
2. E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, il cui
Indirizzo interpretativo è ormai consolidato sul punto, che la sospensione del
procedimento per reati edilizi prevista dall’art. 44 della L. 28 febbraio 1985 n.
47, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L.
30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, non può
essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che
l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo
dei termini di prescrizione del reato. (sez. 3, sentenza n. 563 del 17/11/2005,
Martinico, Rv. 233011; sez. 3, sentenza n. 9670 del 26/01/2011, Rizzo e altro,
Rv. 249606; sentenza n. 3350 del 2004 Rv. 227217).
Orbene, emerge dall’esame degli atti che il procedimento è stato rinviato
numerose volte nel corso del giudizio di primo grado, non solo in attesa della
definizione della domanda di condono edilizio (udienze del 17/02/2006; del
13/04/2007; 05/02/2008) con sospensione dei termini di prescrizione, che non
2

reato, stante la sospensione del decorso del termine per rinvii del dibattimento

poteva essere disposta, trattandosi di opera non condonabile, in quanto ubicata
in zona vincolata (cfr. sez. 3, 24/03/2009 n. 24647, Marra e numerose altre),
ma altresì per ragioni di composizione dell’ufficio (dall’udienza 12/05/2008 al
05/12/2008) o per decisione del giudice (dall’udienza del 20/05/2010 al
04/11/2010), anche in questo caso con illegittima sospensione dei termini di
prescrizione, con la conseguenza che, detratti i periodi di tempo afferenti a tali
rinvii, il reato, commesso in data 21/04/2004, era già prescritto in data
08/12/2010 (sospensioni di cui si deve tener conto per complessivi anni due,

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la
indicata causale.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso Il 02/04/2013

mesi uno e giorni diciassette) prima della pronuncia della Corte territoriale.

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