Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19511 del 23/03/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19511 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Venere Tiziano, nato il 05/09/1970 a Taranto
avverso la sentenza del 28/02/2017 della Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/2/2017 la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato quella del Tribunale di Taranto del
20/7/2015, con cui Venere Tiziano è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui
all’art. 335 cod. pen. in relazione all’agevolazione colposa della sottrazione di
veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
Data Udienza: 23/03/2018
2. Ha presentato ricorso il Venere tramite il suo difensore.
Deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità e
al trattamento sanzionatorio, in quanto da un lato non avrebbe potuto porsi a
carico dell’imputato, risultato soggetto a prolungati periodi di detenzione, né il
mutamento della collocazione del veicolo né la ritenuta inidoneità del luogo di
custodia, individuato in un fondo rustico prossimo all’abitazione della suocera in
dall’altro la pena era risultata eccessiva ben potendosi irrogare la pena
pecuniaria con le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al tema della penale responsabilità, esso risulta aspecifico, in
quanto non considera le argomentazioni su cui la Corte ha fondato il proprio
giudizio e non le sottopone a puntuale analisi critica, limitandosi ad assertive
proposizioni di dissenso e alla prospettazione di una non ammissibile, alternativa
valutazione di merito, che elude il rilievo dell’annullamento di ogni possibilità di
concreta vigilanza sul veicolo affidato alla custodia del ricorrente, rafforzato dalle
considerazioni relative alle sospette connotazioni dell’asportazione del mezzo.
3. Relativamente al trattamento sanzionatorio, il ricorso si risolve nella
formulazione di un alternativo giudizio di merito, che esula dallo scrutinio di
legittimità, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine al numero e alla
gravità dei precedenti, tali da connotare negativamente la personalità del
ricorrente e da precludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e di una
pena meno afflittiva.
All’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali
e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello
della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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cui il ricorrente era solito dimorare nell’immediatezza della scarcerazione, e
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/3/2018