Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19510 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19510 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Benmoussa Nourredine, nato il 28/09/1967 a Tlemcen, Algeria

avverso la sentenza del 19/04/2017 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/4/2017 la Corte di appello di Brescia ha confermato
quella del 9/11/2016, con cui il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la penale
responsabilità di Benmoussa Nourreddine per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso il Benmoussa tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme previste a pena di
nullità, in relazione agli artt. 34, comma 2-bis, 178, 179, 37, 38 cod. proc. pen.

Data Udienza: 23/03/2018

e vizio di motivazione, in quanto la Corte aveva erroneamente escluso che la
sentenza di primo grado fosse stata emessa dallo stesso magistrato che aveva
rinviato a giudizio l’imputato, e aveva negato che ciò costituisse causa di nullità,
dovendosi per contro ravvisare tale vizio, a fronte del fatto che la presentazione
di istanza di ricusazione è ritenersi meramente facoltativa.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte
aveva ravvisato l’elemento psicologico, erroneamente riferendo che la ragione
addotta era la difficoltà di convivenza con la compagna, mentre la difficoltà

addotti dalla Corte non incidevano sulla configurabilità del dolo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62 e
all’art. 69, comma secondo, cod. pen., in quanto la Corte non aveva debitamente
valutato la richiesta di concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, comma
primo, nn. i e 2 cod. pen., a fronte del comportamento tenuto dal ricorrente di
fronte alle minacce dell’ex marito della compagna, e non aveva proceduto a
giudizi di comparazione in termini di prevalenza sulla recidiva.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza di
motivazione in ordine alla configurabilità dello stato di necessità di cui all’art. 54
cod. pen., non essendo stati considerati i presupposti per l’applicazione di tale
norma a fronte delle minacce subite dal ricorrente.
2.5. Con il quinto motivo deduce omessa pronuncia sulla richiesta di
rideterminazione della pena agli effetti dell’art. 133 cod. pen., dovendosi
pervenire all’applicazione di una pena inferiore con diverso giudizio di
comparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto risulta che la
sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato dal Giudice dell’udienza
preliminare cui era stato chiesto il rinvio a giudizio, il che non dà luogo ad alcuna
delle ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 34 cod. proc. pen., fermo restando
che, se del caso, la sussistenza dell’incompatibilità avrebbe dovuto essere
dedotta con istanza di ricusazione (Cass. Sez. U. n. 5 del 17/4/1996, D’Avino, rv.
204464; Cass. Sez. 4, n. 23160 del 6/4/2017, Romanelli, rv. 270186; Cass. Sez.
6, n. 12550 del 1/3/2016, K., rv. 267419).

2

riguardava la convivenza con l’ex marito di lei, fermo restando che gli argomenti

3. Il secondo motivo risulta volto a sollecitare una diversa valutazione di
merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, ma è anche manifestamente
infondato: la Corte infatti non solo ha sottolineato che il ricorrente si era
allontanato dall’abitazione per circa un mese ed era stato poi rinvenuto nella
vettura con la compagna, trovata in possesso di 19 dosi di cocaina, ma ha anche
rilevato che non vi era prova del fatto che il Benmoussa avesse dovuto
allontanarsi dal domicilio in conseguenza del rientro nell’abitazione del marito
della compagna Roga Flogerta.

doglianze difensive e al tempo stesso deve rimarcarsi la diretta rilevanza
dell’analisi della Corte ai fini della ricostruzione della vicenda e del dolo che
aveva assistito la condotta del ricorrente.

4. Il terzo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in
quanto, sulla base di quanto prospettato, non è dato comprendere sotto quali
profili sarebbero configurabili le invocate attenuanti di cui all’art. 62, comma
primo, nn. 1 e 2 cod. pen., fermo restando che l’allontanamento dall’abitazione
non può essere in alcun modo inteso come ispirato da motivo di alto valore
morale e che comunque risulta indimostrato, secondo quanto rilevato dalla
Corte, il presupposto rappresentato dalla condotta ingiusta altrui, peraltro non
correlabile ad un allontanamento protrattosi per circa un mese, senza alcuna
comunicazione all’Autorità competente.

5. Il quarto motivo è essenzialmente volto a prospettare, oltre i limiti dello
scrutinio di legittimità, una rilettura del compendio probatorio, incentrata sulla
configurabilità di uno stato di necessità ingenerato dalla condotta del marito della
compagna, a fronte di una motivazione tutt’altro che illogica e non
specificamente censurata, con cui si è dato conto della mancanza di elementi di
riscontro dell’addotto altrui comportamento minaccioso.

6.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile, in quanto destinato a

sollecitare una diversa valutazione di merito riguardante il trattamento
sanzionatorio, che peraltro la Corte ha non arbitrariamente ritenuto congruo,
segnalando come lo stesso fosse in realtà prossimo ai minimi edittali e come due
precedenti penali, recenti e gravi, conducessero ad un negativo giudizio sulla
personalità del ricorrente, ritenuto dunque immeritevole di attenuanti e di una
pena meno elevata.

3

Non è dunque ravvisabile alcun equivoco in merito alla valutazione delle

7. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 23/3/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Giacomo Paoloni

/00

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle

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