Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1951 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1951 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FELACE LUIGI N. IL 12/01/1970
avverso la sentenza n. 19377/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

Fatto e Diritto
1 .-. Felace Luigi impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta
delle parti. Lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il
giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la
congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in
modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si
osserva che i motivi di ricorso sono del tutto privi di specificità, posto che il
ricorrente, dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della
decisione impugnata, non ha indicato in alcun modo le ragioni per le quali in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che
presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione di colpevolezza o attinente
alla entità della sanzione, il giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale
richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della
insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della
presenza di cause di giustificazione, della insussistenza dell’elemento soggettivo o in
genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.
A parte il fatto che il ricorso propone censure non consentite, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato
tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
Am,pnende.
C ì deciso in Roma il 29-11-12.

R.G. n. 26813-12

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