Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1951 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1951 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIAZZA VITO N. IL 20/06/1943
avverso la sentenza n. 1152/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SCIACCA, del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Di Piazza Vito ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Sciacca, in data 26-10-12, per il reato di cui all’art 372 cp,
commesso in Sciacca il 17-2-10.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poichè le dichiarazioni
rese dal Di Piazza, in sede di deposizione testimoniale, non erano mendaci ;
influenzare il convincimento del giudice ; andava ravvisata l’esimente di cui all’art.
384 cp , in considerazione dei gravi atti intimidatori subiti dall’odierno imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché le doglianze formulate non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie , la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base del contenuto della
deposizione testimoniale resa dal Di Piazza e delle risultanze acquisite nel processo,
nell’ambito del quale quest’ultimo venne escusso, e di cui si dà atto nella relativa
sentenza.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

riguardavano fatti di secondaria importanza ed erano perciò inidonee ad

Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 21-11-13 .

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