Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19507 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19507 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
El Bouheli Rachid, nato in Marocco il 18/02/1988

avverso la sentenza in data 08/04/2016 della Corte d’appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2016, la Corte di appello dell’Aquila
ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Avezzano, che, all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato
Rachid El Bouheli per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata anche
dall’uso di arma, e di porto, in luogo pubblico e senza giustificato motivo, di un
coltello, commessi in data 4 novembre 2011, alla pena di quattro mesi e venti /…\/!

Data Udienza: 23/03/2018

giorni di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione, più grave il delitto di
cui all’art. 337 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti. La Corte d’appello, inoltre, ha disposto di
ufficio la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze passate
in giudicato il 17 giugno 2010, l’8 luglio 2010 ed il 28 settembre 2010,
ravvisando la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 168, primo comma, cod.
pen.

appello indicata in epigrafe l’avvocato Enrico Orlandi, difensore di fiducia di
Rachid El Bouheli, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
avendo riguardo alla configurabilità del reato di porto ingiustificato in luogo
pubblico di un coltello.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la speciale
tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., o la lieve entità del fatto di cui al terzo
comma dell’art. 4 della I. 18 aprile 1975, n. 110: non potevano essere valorizzati
a tal fine né i precedenti penali dell’imputato, né la destinazione del coltello ad
attività di resistenza in danno di pubblici ufficiali, in fatto indimostrata.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 168, primo comma, cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla revoca della
sospensione condizionale della pena.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha revocato il beneficio
della sospensione condizionale. Si rileva che uno dei tre precedenti è per il reato
di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, oggetto di

abolitio

criminis, e che, in generale, nessuno di essi è della stessa indole di quello in
contestazione. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per procedere ad
una revoca di ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso espone censure manifestamente infondate.

2.

Le critiche formulate nel primo motivo attengono al mancato

riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., o, in subordine, della circostanza

2

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di

attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 4, terzo comma, I. 18 aprile
1975, n. 110.
2.1. Le stesse, sebbene si riferiscano all’applicazione di istituti giuridici
diversi, possono essere esaminate muovendo da una prospettiva unitaria.
Invero, costituisce principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, e
condiviso dal Collegio, quello secondo cui il mancato riconoscimento della
circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad
offendere di cui all’art. 4, terzo comma, I. 18 aprile 1975, n. 110, impedisce la
declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.

131 bis cod. pen., perché un fatto, se é stato ritenuto “non lieve” dal giudice di
merito non può essere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai fini
del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv.
263925). Del resto, proprio perché il fatto di “particolare tenuità” ai fini della
declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a
quello di lieve entità che attenua il reato, si è anche precisato che, al contrario,
l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto
ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza
attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere (v. Sez.
1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262).
Ciò posto, risulta consolidato l’orientamento secondo cui, ai fini del
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, I. n. 110 del 1975,
può essere ostativo anche il giudizio negativo sulla personalità del reo, oltre che
quello sulle modalità del fatto (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016,
Pashkaj, Rv. 268102, e Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv.
255640).
2.2. La sentenza impugnata, per escludere l’applicazione dell’attenuante di
cui all’art. 4, terzo comma, I. n. 110 del 1975, ha richiamato sia la negativa
personalità dell’imputato, indicandolo come gravato di precedenti penali anche
gravi, sia le dimensioni dell’arma, un coltello dotato di una lama lunga 17
centimetri, sia l’uso della stessa, impiegata dapprima per colluttare con un
connazionale e poi per opporre resistenza ai pubblici ufficiali intervenuti.
Alla luce dei principi giuridici indicati, e delle circostanze fattuali esposte, le
conclusioni raggiunte dai giudici di secondo grado in ordine all’assenza dei
presupposti per la configurabilità della circostanza attenuante risultano
assolutamente corrette.
La correttezza di tale conclusione, poi, per le ragioni precedentemente
evidenziate, esclude in radice la configurabilità della causa di non punibilità per
la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

3

/(i

3. Le censure formulate nel secondo motivo contestano la decisione di
revocare la sospensione condizionale precedentemente concessa da tre sentenze
passate in giudicato.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la commissione di
un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della
sospensione condizionale della pena, a norma dell’art. 168, primo comma, n. 1,
cod. pen., perché l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti
opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti (così,

n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679).
A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale
dell’enunciato normativo, si è osservato: «Nell’espressione “delitto ovvero
contravvenzione della stessa indole”, contenuta nell’art. 168 primo comma c.p.,
la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza
condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione
circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha
luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di
quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione
condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto,
che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (cfr., in
motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615).
3.2. Nella vicenda in esame, i tre precedenti penali risultano essere relativi:
il primo, al reato di immigrazione clandestina; il secondo, ai reati di detenzione
illecita di sostanza stupefacente a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, ricettazione e immigrazione clandestina; il terzo, al reato di detenzione
illecita di sostanza stupefacente a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990.
Risulta perciò sussistente il presupposto per la revoca della sospensione
condizionale della pena previsto dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
La questione relativa al fatto che uno (o più) dei precedenti attenga (anche)
al reato di immigrazione clandestina, da ritenere oggi non più previsto come
reato, deve essere affrontata e risolta più appropriatamente in sede esecutiva, a
norma dell’art. 673 cod. proc. pen., nell’ambito di procedimento espressamente
diretto ad accertare l’eventuale

abolitio criminis,

e a revocare la relativa

sentenza. In linea generale, infatti, può osservarsi che, da un lato, non è
prevista la pronuncia in sede di cognizione di una statuizione di revoca di
sentenza relativa ad altro processo per abolizione del reato, e che, dall’altro, il
controllo sulla sopravvenienza di una eventuale abolitio criminis deve essere
attivato dal pubblico ministero anche al momento in cui emette ordine di
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tra le tante, Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1,

esecuzione. Nella vicenda in esame, poi, non è stata nemmeno prodotta la
sentenza relativa al reato che si assume depenalizzato, con conseguente
impossibilità, di fatto, di procedere anche ad un eventuale accertamento
incidentale.

4. Al rilievo della manifesta infondatezza delle censure segue la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

della Cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 23 marzo 2018

nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore

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