Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19507 del 14/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19507 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTESANTI VINCENZO N. IL 05/04/1961
avverso la sentenza n. 1935/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 20599/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Ritenuto che Montesanti Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al
reato di truffa, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in ordine
al residuo reato di ricettazione;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è
“aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le
ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati
non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione
della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di
merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione
delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, in
quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609
del 18/1/2011, Rv. 249163), considerato peraltro che non è necessario che il
giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
248244)•
– il terz&di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge penale
nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego
dell’ipotesi attenuata di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen.) è inammissibile, in
quanto la motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e
giuridici ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 14 aprile 2015.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

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