Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19505 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19505 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Lorenzo Nico, nato il 29/10/1991 a Roma

avverso la sentenza del 13/02/2017 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Cosenza, che ha insistito nell’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/2/2017 la Corte di appello di Roma ha confermato
quella del Tribunale di Roma del 7/372016, con cui Di Lorenzo Nico è stato

Data Udienza: 23/03/2018

riconosciuto colpevole dei delitti di cui all’art. 73, comma 1 e 4, cod. pen. e
condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni quattro mesi due di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso il Di Lorenzo.
2.1. Con atto a firma dell’Avv. Domenico Cosenza si deduce con il primo
motivo violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990:
erano stati disattesi i rilievi incentrati sul fatto che non si trattava di attività

fatto connotato da minima offensività, in ragione della ridotta circolazione di
merce e denaro derivante dalla condotta e della consistenza della provvista
riducibile a dosi conteggiate a decine.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena base, in assenza di qualsiasi valutazione della
personalità del reo e in presenza di un’erronea interpretazione da parte della
Corte del conteggio della pena operato dal primo Giudice, che era partito da una
pena di anni nove e aveva computato un aumento per la continuazione di mesi
quattro e non dunque di anni uno e mesi quattro, come inteso dalla Corte.
2.3. Con atto a firma dell’Avv. Claudio Sforza si denuncia con il primo
motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in
quanto la Corte non aveva valutato tutti i parametri indicati dalla norma e
omesso di operare una comparazione degli stessi, essendosi fondata
essenzialmente sul dato ponderale, di per sé insufficiente.
2.4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 133, 81 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., in
quanto la Corte non aveva dato conto del percorso logico compiuto per giungere
al calcolo della pena complessiva da infliggere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo riguardante la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309 del 1990, è formulato genericamente e comunque
manifestamente infondato.
Se da un lato deve effettivamente procedersi ad una sincronica valutazione
dei parametri dettati dalla norma, non assumendo peraltro rilievo la mera
continuatività dell’attività di spaccio e la disponibilità di specie diverse di
sostanze stupefacenti, dall’altro tuttavia deve rimarcarsi che ben può escludersi
l’ipotesi lieve allorché uno dei parametri assuma significato preponderante (in tal

2

organizzata e professionale e che il quantitativo era modesto, tale da rendere il

senso valgono le considerazioni formulate da Cass. Sez. U. n. 35737 del
24/6/2010, Rico, rv. 247911).
Nel caso di specie correttamente è stato dato rilievo al dato ponderale sia
per quanto riguarda la marijuana, risultata sufficiente per la preparazione di circa
1.200 dosi, sia per quanto riguarda l’extasy e la chetamina, a loro volta
sufficienti per la preparazione di più di 100 dosi.
La concomitante disponibilità di siffatti quantitativi connota la vicenda in
termini di oggettiva consistenza, non riducibile al c.d. piccolo spaccio, a fronte di

Né il ricorrente ha sul punto dedotto rilievi specifici, volti a contrastare la
significatività del dato ponderale ai fini dell’inquadramento della condotta,
limitandosi ad invocare un orientamento giurisprudenziale che alla resa dei conti
risulta in concreto non pertinente.

2. E’ tuttavia fondato il secondo motivo, riguardante il trattamento
sanzionatorio.
Come correttamente posto in luce dal ricorrente, a fronte di doglianze rivolte
contro il computo della pena, la Corte ha erroneamente ritenuto che il primo
Giudice fosse partito per la pena base dal minimo di anni otto, conteggiando poi
un aumento a titolo di continuazione di anni uno e mesi quattro.
Ma in realtà la pena base era stata determinata in anni nove con computo di
soli mesi quattro per la continuazione.
Tale errore influisce sulla correttezza delle valutazioni inerenti alla congruità
del trattamento sanzionatorio, giacché la Corte ha ritenuto la pena adeguata solo
sulla base di un presupposto non corrispondente al vero circa l’entità della pena
base, che deve essere dunque rivalutata alla luce dei rilievi difensivi, spettando
al giudice di merito ogni determinazione al riguardo.
Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata in ordine
all’entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione
della Corte di appello di Roma.
Il ricorso va per il resto rigettato, dovendosi dichiarare definitivo il
riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per i fatti ascritti.

3

dosi conteggiabili addirittura a centinaia.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’entità della pena e rinvia
per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma
Rigetta nel resto

il ricorso, dichiarando definitiva la responsabilità del

ricorrente per i fatti ascritti.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricc* relli

Giacomq Paoloni

Così deciso il 23/3/2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA