Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19503 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19503 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cheikh Thiam, nato il 04/04/1986 in Senegal

avverso la sentenza del 20/04/2016 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Teresa Gigliotti, che si è riportata al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/4/2016 la Corte di appello di Roma ha confermato
quella del Tribunale di Roma del 12/4/2013, con cui Cheikh Thiam è stato
riconosciuto colpevole del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e assolto dal
delitto di lesioni.

2. Ha proposto ricorso il Cheikh tramite il suo difensore.

Data Udienza: 23/03/2018

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
poiché, erroneamente e in violazione di quanto emergeva dalla contestazione, il
delitto di resistenza era stato ravvisato nella fuga tentata dall’imputato anziché
nella colluttazione, fermo restando che il Cheikh era stato assolto dal delitto di
lesioni, non essendo emersi in modo specifico i dettagli e le modalità, ciò che si
poneva in realtà in rapporto di inconciliabilità logica con la proposta
ricostruzione.
2.2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza in relazione all’art.

nuovo e diverso, costituito dalla violenta e repentina fuga.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 56
cod. pen., in quanto, essendo stata la fuga solo tentata, avrebbe dovuto semmai
ravvisarsi l’ipotesi del tentativo e non quella del reato consumato.
2.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla
censura riguardante la violazione del principio di correlazione tra contestazione e
sentenza.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.
133 e 133-bis cod. pen., in quanto erroneamente era stata calcolata la pena
risultante dalle attenuanti generiche in mesi quattro e giorni venti, anziché in
mesi quattro, ciò emergendo anche dal riferimento fatto dal primo Giudice
all’ulteriore riduzione di un terzo per il rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché nel suo complesso manifestamente
infondato.

2. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il delitto di resistenza
a suo carico è stato ravvisato sia dal primo Giudice che dalla Corte territoriale in
relazione alla condotta da lui tenuta nel momento in cui, una volta raggiunto,
dopo il tentativo di fuga, cominciò a dimenarsi e a sbracciare contro i vigili che
cercavano di procedere alla sua identificazione, dopo averlo sorpreso nell’atto di
offrire in vendita prodotti con marchio apparentemente contraffatto.
In tal modo, secondo la proposta ricostruzione, che non ha formato oggetto
di specifici rilievi, il ricorrente si era opposto al compimento dell’atto di ufficio,
anche se, secondo il primo Giudice, non avrebbe potuto dirsi provato il nesso di
causalità tra la condotta e le lievi lesioni riportate dall’operante Mastrofrancesco.

2

522 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per un fatto

Deve dunque escludersi che sia stata valorizzata la mera fuga, essendo
invece stata sottolineata la reazione violenta del ricorrente, nel contesto
dell’accertamento.
D’altro canto non è ravvisabile alcuna incompatibilità logica tra la ravvisata
resistenza e la ritenuta esclusione della penale responsabilità del ricorrente per il
delitto di lesioni, una volta stabilito che comunque era dato ravvisare una
violenta reazione di tipo oppositivo.

Esaminando congiuntamente il secondo e il quarto motivo, deve

escludersi la configurabilità di un difetto di correlazione tra contestazione e
sentenza: ed invero la contestazione non va intesa solo in senso meccanicistico,
con esclusivo riferimento ai tratti formali e letterali della descrizione del fatto,
ma deve essere valutata in funzione del concreto esercizio del diritto di difesa, in
relazione alla concreta possibilità per l’imputato di difendersi alla luce delle
emergenze processuali con riguardo a tutte le circostanze del fatto (Cass. Sez. 6
n. 618 del 8/11/1995, dep. nel 1996, Pagnozzi, rv. 203371); inoltre va rimarcato
come nel caso di specie l’imputazione fosse incentrata su una reazione violenta
del ricorrente, che intendeva opporsi all’identificazione, ciò che è stato
effettivamente posto alla base del giudizio di penale responsabilità del ricorrente,
a prescindere dall’assoluzione dal delitto di lesioni.
In tale quadro le doglianze difensive risultano manifestamente infondate,
fermo restando che la Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha escluso
l’incoerenza logica della decisione e per contro segnalato come alla base della
condanna anche il primo Giudice avesse posto non solo la fuga bensì anche la
colluttazione, rilievo che costituisce più che idonea giustificazione del mancato
rilievo del dedotto difetto di correlazione.

4.

All’evidenza infondato risulta il terzo motivo, incentrato sulla

configurabilità del mero tentativo, posto che in realtà la condotta è stata
ricostruita dai Giudici di merito in termini non di semplice fuga ma di violenta
opposizione al compimento dell’attività d’ufficio, tale da integrare un’ipotesi di
delitto consumato, alimentato dalla finalità oppositiva.

5. Manifestamente infondato risulta infine il quinto motivo, in quanto non è
ravvisabile alcun errore in danno del ricorrente, posto che la riduzione per le
attenuanti generiche è stata tutt’altro che arbitrariamente computata in misura
inferiore ad un terzo, con riduzione da mesi sei a mesi quattro e giorni venti, ciò
cui ha fatto seguito la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., peraltro calcolata in
misura lievemente superiore ad un terzo, a tutto vantaggio del ricorrente.

3

3.

Né può dirsi che il primo Giudice avesse inteso operare una prima riduzione
di un terzo e poi ridurre di un ulteriore terzo ex art. 442 cod. proc. pen., non
essendo a tal fine inequivocamente deponente la formula a tal fine utilizzata,
essendo certo che il Tribunale ha chiaramente riferito la riduzione di un terzo a
quella conseguente all’applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.

6. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa

delle ammende.

p. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/3/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Giacomc Paoloni.

dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa

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