Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19502 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19502 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli
nei confronti di
Carrano Salvatore, nato il 09/02/1969 a Napoli

avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Bofisé, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/5/2016 la Corte di appello di Napoli, in riforma della
sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
26/9/2011, ha assolto Carrano Salvatore dal reato di cui all’art. 385 cod. pen.
rilevando che non era emerso con evidenza che l’imputato avesse voluto

Data Udienza: 23/03/2018

sottrarsi al vincolo, per sfuggire alla possibilità di controllo da parte della polizia
giudiziaria.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto
erroneamente era stata pronunciata sentenza di assoluzione per difetto
dell’elemento psicologico, a fronte del fatto che secondo costante orientamento
rileva solo che il soggetto esca consapevolmente dalla casa in cui si trovi

sottragga alla costante possibilità di controllo ed essendo sufficiente il dolo
generico, mentre non rilevano le cause psicologiche o i motivi che abbiano
orientato e determinato la condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte ha assolto l’imputato, avendo ritenuto non provato l’elemento
soggettivo, in particolare il fatto che il predetto volesse sottrarsi al vincolo per
sfuggire alla possibilità di controllo.
Ma in realtà deve rilevarsi che integra il reato di evasione qualsiasi
allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, senza autorizzazione, non
assumendo rilievo né la durata né la distanza dello spostamento e neppure i
motivi che inducano il soggetto ad agire (Cass. Sez. 6, n. 28818 del 9/6/2015,
Rapino, rv. 263977; Cass. Sez. 6, n. 11679 del 21/3/2012, Fedele, rv. 252192).
D’altro canto, con riguardo al coefficiente soggettivo, va rimarcato che il
dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il
luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, a prescindere dai relativi
motivi (Cass. Sez. 6, n. 10425 del 6/3/2012, Ghouila, rv. 252288).
A tale stregua, non essendo contestato il fatto che l’imputato fosse uscito
dall’abitazione, risulta erronea la valutazione della Corte, che non ha
correttamente valutato l’oggetto del dolo, dando in realtà rilievo ad un profilo
estrinseco, costituito dal motivo che aveva sorretto l’azione.

3. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

2

ristretto, risiedendo la ratio dell’incriminazione nella necessità che egli non si

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 23/3/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

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