Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19501 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19501 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udienza: 23/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lo Monaco Alessandro, nato il 10/08/1976 a Palermo

avverso la sentenza del 26/05/2017 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Luciano Maria Sarpi, che ha insistito nel ricorso,
chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/5/2017 la Corte di appello di Palermo ha confermato
quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 25/6/2015, con cui Lo Monaco
Alessandro è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 378 cod. pen.,
in relazione a dichiarazioni rese alla P.G., destinate ad eludere le investigazioni a
carico di Gallo Gino.
/)

2. Ha proposto ricorso il Lo Monaco tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione agli artt. 56 cod. pen. 192 e 530 cod. proc. pen.
La Corte si era fondata sull’acritico richiamo alle immagini estrapolate
dall’impianto di videosorveglianza installate a Palermo, piazza San Gregorio, e al
verbale di dichiarazioni del ricorrente in data 2/11/2012: la Corte aveva ritenuto
irrilevante che le immagini non avessero mostrato lo scambio, quando in realtà

mai una cessione.
Inoltre la descrizione del fornitore data dal Lo Monaco corrispondeva a
quella fornita da altri acquirenti, che avevano fatto riferimento a soggetto
gravitante nella medesima piazza, avente dati somatici analoghi a quelli indicati
dal Lo Monaco, che aveva fornito loro sostanze stupefacenti in altre occasioni.
La Corte aveva motivato solo sul riferimento fatto da taluni a Gallo Gino, ma
senza considerare la corrispondenza delle dichiarazioni rese dagli altri acquirenti
per il resto.
La motivazione avrebbe dovuto dunque reputarsi illogica in assenza di
immagini chiare e di prove che a cedere la droga al Lo Monaco fosse stato il
Gallo, fermo restando che se il ricorrente avesse voluto aiutare quest’ultimo non
avrebbe fatto riferimento a soggetto che coadiuvava il Gallo.
In tale prospettiva la condotta avrebbe dovuto considerarsi inidonea a ledere
il bene protetto e non valutabile neppure a titolo di mero tentativo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis
cod. pen.
La Corte erroneamente aveva disconosciuto la causa di non punibilità
invocata, posto che le dichiarazioni del ricorrente non avevano inciso sulla
valutazione della posizione del Gallo e che quest’ultimo era stato condannato per
le cessioni contestategli. Era peraltro illogico l’assunto della Corte in ordine alla
gravità del fatto, posto che l’ipotesi della particolare tenuità è applicabile a tutti i
reati per i quali è rispettato il limite edittale della pena irrogabile e che la
dinamica dei fatti non era connotata da spiccata pericolosità o capacità a
delinquere del ricorrente, potendo il relativo giudizio essere effettuato anche
dalla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2

dalle stesse non era dato comprendere l’esatta identità dei soggetti e men che

2. Il primo articolato motivo è interamente volto a prospettare elementi
idonei a sorreggere un’alternativa ricostruzione della vicenda, ciò che attiene
tuttavia al merito ed esula dallo scrutinio di legittimità.
2.1. Va infatti rimarcato che la Corte ha nitidamente e tutt’altro che
illogicamente osservato come in data 2/11/2012 il sistema di videosorveglianza
appositamente installato avesse ripreso il sopraggiungere in piazza San Gregorio
di un soggetto identificabile nel ricorrente e il suo entrare in contatto con altro

videoripresa non avesse consentito di attestare una cessione di stupefacenti, la
Corte ha tuttavia rilevato che subito dopo il Lo Monaco era stato fermato e
sorpreso in possesso di stupefacente, a suo dire, appena acquistato.
D’altro canto la Corte ha rilevato come anche altri soggetti quel giorno
avessero riferito di aver acquistato droga dal Gallo Gino e come lo stesso Gallo
Gino avesse finito per ammettere le cessioni a lui contestate, compresa quella al
Lo Monaco.
2.2. A fronte di ciò non valgono a porre in luce fratture logiche nel
ragionamento della Corte i rilievi del ricorrente in ordine alla scarsa nitidezza
delle immagini e in ordine al fatto che, stando al racconto di altri soggetti, nella
piazza operava anche un altro spacciatore, avente sembianze corrispondenti a
quelle del soggetto di corporatura robusta e capelli corti scuri, descritto dal Lo
Monaco.
In realtà la prima osservazione assume rilievo meramente assertivo a fronte
dei rilievi della Corte, suffragati dalle risultanze di indagine e soprattutto dalla
confessione dello stesso Gallo.
La seconda osservazione è parimenti inidonea a sovvertire il giudizio della
Corte, che ha posto in luce come taluni soggetti avessero parlato di altro
spacciatore, operante con il Gallo, dal quale si erano semmai riforniti in altre
occasioni.
Risulta d’altro canto surrettizio il rilievo difensivo secondo cui il ricorrente,
ove avesse voluto sviare le indagini a carico del Gallo, non avrebbe fatto
riferimento a soggetto operante con lui: in realtà la circostanza della
cooperazione dei due non implicava che si trattasse di informazione già nota alle
forze dell’ordine nel momento in cui era stato chiesto al Lo Monaco di indicare chi
quel giorno gli aveva ceduto lo stupefacente.
2.3. Su tali basi correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto integrato il
reato di favoreggiamento dalle false dichiarazioni rese dal Lo Monaco alla P.G. in
ordine all’identità dello spacciatore, descritto come soggetto diverso dal Gallo
Gino, dovendosi ritenere che tali dichiarazioni fossero idonee a sviare le indagini

3

soggetto avente sembianze corrispondenti a quelle di Gallo Gino: per quanto la

e costituissero dunque un idoneo aiuto arrecato dal ricorrente al Gallo, a
prescindere dall’effettivo esito delle indagini e dal successivo riconoscimento
della colpevolezza del Gallo.
La concreta idoneità della condotta vale d’altro canto ad integrare l’ipotesi
consumata, correlata al manifestarsi dell’effettivo aiuto, essendo ravvisabile un
tentativo solo nel caso in cui, a fronte di atti idonei e univocamente diretti,
l’azione non venga portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà
dell’agente, come nel caso in cui si eserciti un’opera di convincimento presso un

rifiuto del soggetto (per un caso siffatto Cass. Sez. 6, n.

5330 del 20/1/2011,

Ringressi, rv. 249465; si rinvia anche a Cass. Sez. 6, n.

6662 del 6/12/2016,

dep. nel 2017, Calore, rv. 269541).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto genericamente
formulato e comunque destinato a sollecitare una diversa valutazione di merito,
non rientrante nell’alveo del giudizio di legittimità.
La configurabilità dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto è stata
invocata sulla base di proposizioni meramente assertive e sulla scorta
dell’inconferente rilievo della successiva condanna del Gallo Gino: in realtà il
motivo di ricorso non si confronta con il giudizio della Corte in merito alla
concreta gravità del fatto, volto a favorire un soggetto dedito con continuità allo
spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina.
Tale non arbitraria valutazione, idonea a sorreggere la ritenuta esclusione
della particolare tenuità, si sottrae dunque ai rilievi difensivi.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/3/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

terzo per ottenerne una dichiarazione favorevole che non venga poi resa per il

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