Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19500 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19500 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Raineri Antonio, nato il 15/12/1993 a Catania

avverso la sentenza del 03/05/2016 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/5/2016, emessa in sede di rinvio, dopo
l’annullamento di precedente sentenza di appello, pronunciato dalla Corte di
cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di
Catania ha rideterminato nei confronti di Raineri Antonio la pena irrogata per il
reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990,
indicando tale pena in dispositivo in anni due mesi due di reclusione ed euro

Data Udienza: 23/03/2018

2.200,00 di multa e in motivazione in anni uno mesi due di reclusione ed euro
2.200,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso il Raineri tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 545 e 546 cod. proc. pen., in ragione
della difformità tra motivazione e dispositivo.
Rileva il ricorrente che la discrepanza non avrebbe potuto risolversi nel

ravvisabile un contrasto insanabile che imponeva l’annullamento della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione del
divieto di reformatio in peius.
La pena di anni due e mesi due di reclusione era superiore a quella
determinata nella sentenza annullata con rinvio, ciò che costituiva violazione del
principio esposto nella sentenza di annullamento, oltre che violazione del divieto
di cui all’art. 597 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte non aveva spiegato le ragioni per cui aveva determinato la pena
base in anni due e mesi sei di reclusione e multa, in assenza di puntuale analisi
della gravità oggettiva del fatto e della personalità del reo, fermo restando che
risultavano disattesi i principi esposti nella sentenza di annullamento con rinvio,
riguardanti l’inquadramento della pena entro i nuovi e più favorevoli limiti
edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sebbene sia effettivamente ravvisabile un contrasto tra il dispositivo che
figura nella sentenza impugnata e la motivazione posta a fondamento del
trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che il ricorso sia infondato e che a tale
contrasto possa porsi rimedio con la rettifica del dispositivo.

2. Ed invero il primo motivo si risolve nella prospettazione del contrasto, il
secondo nell’assunto della violazione del principio del divieto di reformaio in

peius e il terzo nella constatazione dell’incongruità della pena che figura nel
dispositivo rispetto ai canoni indicati nella sentenza di annullamento con rinvio,
valutati alla luce della gravità del fatto e della personalità del reo.
Si tratta di tre profili tra loro strettamente collegati, che muovono dalla pena
risultante dal dispositivo.

2

riconoscere un mero errore materiale contenuto nel dispositivo, essendo

Senonché, nel caso di specie, il contrasto sussiste tra il dispositivo contenuto
nella sentenza e quello letto in udienza, il quale soltanto costituisce l’affidabile
parametro di riscontro della decisione, dovendosi ritenere che questa sia
consacrata in quel dispositivo e non in quello erroneamente riportato nella
sentenza.
In altre parole deve procedersi a correzione dell’errore materiale mediante
rettifica del dispositivo, nel senso di conformarlo a quello che era stato letto in
udienza (si rinvia sul punto a Cass. Sez. 6, n. 18372 del 28/3/2017, Giugovaz,

Se dunque deve escludersi una nullità, correlata al rilevato contrasto, nel
contempo la rettifica della pena conduce ad un risultato che non si espone al
rilievo della violazione del divieto di

reformaio in peius ed al tempo stesso

consente di ritenere la pena rispettosa dei canoni indicati in sede di
annullamento con rinvio, alla luce dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen.
secondo quanto emerge dalla motivazione, la quale sul punto non ha formato
oggetto di specifica censura, essendo stato contestato il

quantum di pena

emergente dal dispositivo.

3. Alla rettifica del dispositivo segue dunque il rigetto del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena
irrogata deve intendersi di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.200 di
multa.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/3/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Giacomo Pa 010 di

rv. 269852; Cass. Sez. 5, n. 17696 del 18/2/2009, Martucci, rv. 243615).

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