Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1950 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1950 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMANO ANTONIO N. IL 19/01/1962
avverso la sentenza n. 1424/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12
R.G. n. 26178-12

per evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti
generiche e in ordine alla entità della pena inflitta.
2 Il ricorso è inammissibile.
I rilievi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche si traducono, infatti,
in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del
giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità
là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato
semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
Altrettanto generici quelli relativi alla pena, ben distante d’altronde dai massimi edittali.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Co ì deciso in Roma, in data 29-11-12.
Il1Consigliertefl 501 e

FATTO E DIRITTO
1 .-. Romano Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado

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