Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 195 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 195 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• X. Leonardo nato a San Ferdinando di Puglia il 21/06/4975
avverso la sentenza in data 22/10/2015 della Corte di Appello di Lecce – sez.
distaccata di Taranto
PARTE CIVILE: Passarelli Vito, Venezia Elisabetta
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, avv. Francesco Paolo Garzone in
sostituzione dell’avv. Raffaele Errico del foro di Taranto, che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Patrizia Carobello del foro di Trani, che ha
concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento con
particolare riferimento all’eccezione d’incompetenza.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto con sentenza del
22/10/2015 confermava la decisione del Tribunale di Taranto del 24/10/2013
con la quale X. Leonardo era stato ritenuto responsabile, in concorso con
Cannone Vincenzo, del delitto di truffa ai danni di Passarelli Vito e Venezia

Data Udienza: 02/12/2016

Elisabetta, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 200,00 di
multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
2. Avverso la suddetta sentenza il X., a mezzo del difensore di fiducia, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

violazione degli artt. 8 c.p.p. e 640 cod. pen. per non avere la Corte

territoriale accolto l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di
Taranto; ad avviso del ricorrente, infatti, in considerazione della pacifica

competenza avrebbe dovuto essere quella del Tribunale di Foggia perché a San
Ferdinando di Puglia – località ricompresa in tale circondario – la merce, oggetto
della truffa, fu consegnata e, sempre a San Ferdinando di Puglia, in corrispettivo
della suddetta merce, furono consegnati in pagamento, in esecuzione della
pattuizione, gli assegni risultati poi non negoziabili;

mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza

degli elementi costitutivi del reato di truffa e, in particolare, del dolo iniziale;
– violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione in
ordine all’attendibilità delle parti offese ed alla genuinità della confessione
stragiudiziale del Cannone; travisamento della prova circa l’attendibilità delle
dichiarazioni del Cannone;
– violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cod. pen. nonché
mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione
condizionale della pena.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della competenza
territoriale per il reato contestato di truffa contrattuale, è infondato.
Sostiene infatti il ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente
individuato il locus commissi delicti in Laterza, nell’ambito del circondario di
Taranto, senza considerare che l’ingiusto profitto e l’altrui danno si era verificato
in San Ferdinando di Puglia, comune ricompreso nella giurisdizione del Tribunale
di Foggia, dove la merce era stata consegnata agli acquirenti e dove, in seguito,
erano stati rilasciati al Passarelli gli assegni non negoziabili.
Non considera tuttavia la difesa del X. che il giudice, a cui sia stata
ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il
controllo con valutazione “ex ante”, riferita cioè alle emergenze di fatto
cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle
acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e
non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la

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dinamica dei fatti, e alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. (n. 18/2000), la

verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una
questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti
istruttori del dibattimento (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 33435 del 04/05/2006
– dep. 05/10/2006 – Rv. 234348).
Il riferimento pertanto per definire l’eccezione è esclusivamente alla
contestazione così come trasfusa nell’editto accusatorio, senza tener conto, nel
caso di specie: a) della querela, utilizzabile ai soli fini della procedibilità

elementi di convincimento al fine della ricostruzione storica della vicenda (Cass.
sez. 5, sent. n. 51711 del 06/10/2014 – dep. 11/12/2014 – Rv. 261735), atto al
quale ha fatto improprio riferimento il tribunale per disattendere il rilievo sulla
competenza; b) delle risultanze istruttorie, richiamate dalla corte territoriale per
individuare il luogo di tentato incasso degli assegni privilegiandolo rispetto a
quello di consegna dei titoli.
L’imputazione descrive compiutamente la truffa nelle varie fasi in cui essa è
consistita, circoscrivendone l’arco temporale nel mese di settembre del 2009, e,
soprattutto – per i fini che qui interessano – indicando in Laterza l’unico luogo di
svolgimento dei fatti, per cui solo a tale località deve farsi riferimento per
stabilire la competenza territoriale, nell’irrilevanza dei successivi accertamenti
che hanno consentito di frazionare la condotta delittuosa in paesi diversi: il
tribunale di Taranto pertanto risulta, con valutazione ex ante, legittimato a
conoscere il processo ratione loci.
2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili: si risolvono infatti nella
reiterazione di quelli proposti in appello e motivatamente disattesi con doppia
pronuncia conforme dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomenti non presi in
considerazione dal ricorrente ovvero non confutati specificatamente:

l’attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese sul ruolo del X. nella
fase di conclusione del contratto e di rilascio degli assegni non
negoziabili;

la sua partecipazione diretta alla truffa e l’inconsistenza delle tesi
difensive (pagg. 7 e 8 della sentenza di appello);

la rilevanza delle dichiarazioni del coimputato Cannone (pagg. 8 e 9).

Riproponendo i motivi di appello, il ricorrente ha altresì incentrato le tesi
difensive su questioni di merito, prospettando un’alternativa ricostruzione dei

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dell’azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre

fatti, senza considerare che al giudice di legittimità è preclusa – in sede di
controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del
merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa.
Va infine evidenziato che la censura relativa al dolo iniziale del reato di truffa è

cassazione, per cui risulta inammissibile.
3. Non sussiste altresì il dedotto vizio motivazionale in relazione al diniego della
sospensione condizionale della pena, in quanto la corte territoriale, in conformità
con il dato normativo, ha evidenziato le ragione ostative alla concessione del
beneficio (il superamento del tetto massimo fissato dall’art. 163 cod. pen. in
ragione della pena in precedenza applicata con sentenza ex art. 444 cod. proc.
pen. tenendo a tal fine conto dell’ingente pena pecuniaria e dei criteri sostitutivi
indicati dall’art. 135 cod. pen; la valutazione prognostica sfavorevole).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuale ed alla rifusioni delle ulteriori spese processuali sostenute
dalle parti civile, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle parti civili Passarelli Vito e Venezia
Elisabetta delle spese del grado che liquida complessivamente in euro 3.510,00
oltre spese generali ne misura del 15% C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016

estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta con il ricorso in

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