Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19498 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19498 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barletta Cecilia, nata il 18/12/1963 a Bari

avverso la sentenza del 14/12/2016 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14/12/2016 la Corte di appello di Bari ha in parziale
riforma di quella del Tribunale di Bari del 17/1/2012, ridotto, previa concessione
delle attenuanti generiche, la pena irrogata a Barletta Cecilia per il reato di cui
all’art. 388, comma sesto, cod. pen.

2.

Ha proposto ricorso la Barletta, deducendo con il primo motivo

l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di

Data Udienza: 23/03/2018

primo grado, denunciando vizio di motivazione in ordine all’entità della pena, non
essendo stato spiegato perché fosse stata irrogata pena pari alla metà tra
minimo e massimo edittale e non una pena inferiore, lamentando mancanza di
motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, perché tardivamente presentato.
Va infatti osservato che la Corte si era assegnata il termine di 90 giorni per

14/3/20017.
Di seguito, in data 6/4/2017, era stato notificato all’imputata l’estratto
contumaciale, cosicché il termine per la presentazione del ricorso, che, ai sensi
dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., era di 45 giorni, era destinato a
scadere in data 21 maggio 2017: senonché il ricorso risulta essere stato
depositato solo in data 9/6/2017 e dunque oltre il menzionato termine di 45
giorni.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla
causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/3/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricarelli

Giacomo iPaoloni

la motivazione, che era stata depositata in effetti il novantesimo giorno, cioè il

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