Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19497 del 21/02/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19497 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avv.ROSSI Livia che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1711/2016, la Corte di appello di Roma ha parzialmente
modificato – valutando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti e conseguentemente riducendo la pena – la condanna inflitta dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma a A.A. (titolare
della A.A.A.  Investigazioni s.r.l.)

per avere chiesto a Francesco La

Cava (assistente capo della Polizia di Stato di introdursi nella banca dati S.D.I.

Roma per acquisire molteplici dati che lo interessavano (capo 1: artt. 81,
comma 2, 110, 61 n. 2 e 615 ter, commi 1, 2 n.1 e 3 cod. pen), alcuni
facendoli rivelare a lui (capo 2: artt. 81, comma 2, 110 e 326, commi 1 e 3, cod.
pen.) o a altri (capi 3 e 6: artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12 legge 1 aprile
1981 n. 121) e per queste ragioni corrispondendo mensilmente somme di denaro
a La Cava (capo 4: artt. 81, comma 2, 319, 321 cod. pen.), anche tramite
colleghi di La Cava ignari delle richieste loro fatte (capo 5: artt.81, comma 2,
110, 48, 61 n.2 e 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3 cod. pen.).

2. Nel ricorso di A.A. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo:
a) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente il reato ex
art. 615 ter cod. pen. (capi 1 e 5) senza accertare se gli accessi non furono
effettuati da La Cava e dalla Biondi (ignara degli intenti del suo collega)
nell’espletamento delle funzioni loro assegnate dal Ministero dell’Interno e
fondando il dolo generico di A.A. sulla sua condizione di ex poliziotto e sulla
ammissione di La Cava di sapere che trattavasi di informazioni riservate; b)
violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente la
responsabilità di A.A. quale extraneus al reato ex artt. 110, 326, commi 1 e
2, cod. pen. 615 ter cod. pen. (capo 2), trascurando che le notizie acquisite non
erano segrete ma attinte da pubblici registri e che solo in un caso risulta provato
che A.A. le trasmise alla persona interessata; c) violazione degli artt. 81,
319, 321 e 323 bis cod. pen. e vizio di motivazione nel diniego dell’applicazione
della legge precedente (anteriore alla novella del 6/11/2012 che ha aumentato la
pena edittale per i reati ex artt. 319 e 321 cod. pen.) e più favorevole – pur
essendo la parte più rilevante della condotta (contestata “dalla metà del 2011
sino all’aprile del 2013”) svoltasi prima della novella e trascurando che per i
plurimi atti di La Cava fu previsto un unico mercimonio versato da A.A.
(realizzandosi cosi un reato a esecuzione prolungata con la conseguenza che
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(Sistema d’Indagine Investigativa) e in quella anagrafica gestita dal Comune di

dovrebbe applicarsi la legge vigente al momento della consumazione dell’illecito
ossia quello dell’intervenuto accordo) – e nel disconoscere la fattispecie di
particolare tenuità ex art. 323 bis cod. pen., trascurando che le informazioni
acquisite non fossero segrete e avrebbero potuto essere ottenute tramite un
normale procedimento, per cui ridotto fu il grado di offensività della condotta;
d) violazione degli artt. 69 e 62 bis cod. pen. nel disconoscere la prevalenza delle
attenuanti generiche sulle aggravanti omettendo qualsiasi argomentazione al
riguardo.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
A differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello, ~4)454
ha correttamente puntualizzato (pagg. 8-10) che gli accessi alle banche-dati
delle Forze dell’Ordine non sono stati compiuti nell’espletamento delle funzioni
degli agenti volte alla tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della
prevenzione e repressione della criminalità (artt.6 e 7 legge n. 121/1981) e
hanno violato le norme relative al loro legittimo utilizzo (pag. 10).
Ha anche rimarcato che la prova del dolo generico di A.A. si trae dalla
sua condizione di ex poliziotto e dalla ammissione di La Cava di sapere che
trattavasi di informazioni riservate: viola l’art. 615-ter, 2 n. 1, cod. pen. la
condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur
essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare
di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda
o si mantenga nel sistema per ragioni estranee rispetto a quelle per le quali la
facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv.
271061).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha precisato che le (n. 21) informazioni indicate nel capo
sono oggettivamente segrete perché riguardano la presenza o assenza di
precedenti di polizia o di denunce in capo alle persone. L’estraneo alla Pubblica
amministrazione concorre nella rivelazione di segreti d’ufficio se non si limita a
ricevere la notizia che deve rimanere segreta, ma istiga o induce il pubblico
ufficiale a rivelarla (Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Rv. 265752; Sez. 1, n.
5842 del 17/01/2011; Rv. 249357) e certamente concorre nel delitto se divulga
il contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria,
realizzando così una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

propalatore (Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, Rv. 245021) e la Corte di appello
ha correttamente rimarcato che la condotta di A.A. consistette proprio in
questi tipi di azioni.

3. Il terzo (composito) motivo di ricorso è infondato.
3.1. Quanto alla motivazione del diniego dell’applicazione della legge
precedente (anteriore alla novella del 6/11/2012 che ha aumentato la pena
edittale per i reati ex artt. 319 e 321 cod. pen.) e più favorevole – pur essendo
la parte più rilevante della condotta (contestata “dalla metà del 2011 sino

plurimi atti di La Cava un unico mercimonio versato da A.A. (realizzandosi
cosi un

reato a esecuzione prolungata

con la conseguenza che dovrebbe

applicarsi la legge vigente al momento della consumazione dell’illecito ossia
quello dell’intervenuto accordo) – la Corte ha considerato che le condotte di
remunerazione da parte di A.A. furono numerose e riguardarono
separatamente le informazioni che La Cava poteva acquisire personalmente e
quelle per le quali si rivolgeva alla sua collega così integrando reati distinti
seppur unificabili ex art. 81 cod. pen..
3.2. La circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto
prevista per i reati contro la Pubblica amministrazione ricorre se il reato, valutato
nella sua globalità, presenta una gravità contenuta, dovendosi a tal fine
considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma
ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e
dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv.
259501; Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251567). La Corte di
appello ha adeguatamente motivato la scelta di non applicare l’art. 323 bis cod.
pen. valutando l’abitualità e la sistematicità di A.A. nell’avvalersi di La Cava
“per soddisfare le esigenze più svariate ed acquisire celermente anche quelle
informazioni che l’investigatore privato avrebbe potuto raccogliere in modo
legale”.

4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Il riconoscimento delle attenuanti
generiche e – a fortiori – la loro comparazione con le aggravanti – è un giudizio
di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti
atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo
(Sez.6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004,
Rv. 230591).
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all’aprile del 2013″) svoltasi prima della novella e essendo stato previsto per i

Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente chiarito che ha riconosciuto
(valutando l’incensuratezza di A.A. e il suo comportamento processuale
lealmente massivo sin dal inizio) le circostanze attenuanti generiche equivalenti
al fine di mitigare la pena.
5. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

processuali
Così deciso il 21/02/2018

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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