Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19496 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19496 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CANTE ENRICO nato il 26/11/1968 a Mugnano di Napoli
CUCCINIELLO VITTORIO nato il 21/02/1950 a Napoli
DI MATTEO FRANCESCO nato il 28/03/1966 a Napoli
VALENTE GIOACHINO nato il 26/09/1963 a Napoli
ZOFF Stefano nato il 21/10/1964 a Napoli
avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori:
avvocato Giacomo Pace, in difesa di Zoff Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in
relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
avvocato Mauro Valentino, in difesa di Zoff Stefano, che si è riportato ai motivi di ricorso;
avvocato Saverio Senese, in difesa di Valente Gioacchino, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio in relazione ai primi due motivi di ricorso;
avvocato Ciro Russo, in difesa di Di Matteo Francesco e Valente Gioacchino, che ha chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso;
avvocato Camino Irace, in difesa di Cante Enrico, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di
ricorso.
1

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta
a Di Matteo Francesco in anni quattro di reclusione ed ha confermato nel resto la
sentenza con riferimento alle posizioni di Cante Enrico, Cucciniello Vittorio,
Valente Gioacchino e Zoff Stefano.
Le contestazioni mosse agli odierni imputati scaturiscono da intercettazioni

originariamente per i soli reati di cui agli articoli 416-bis e 629 cod. pen., con
l’aggravante di cui all’articolo 7 della legge n. 203 del 1991.
1.1. Nel corso delle attività tecniche venivano captate intercettazioni di
conversazioni che facevano nascere un nuovo filone investigativo relativo a
soggetti orbitanti all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, sia cancellieri e
impiegati della Corte d’appello, sia impiegati del Tribunale di Napoli – come
Cucciniello Vittorio – sia avvocati – come Zoff Stefano – sia personale della
polizia giudiziaria – come Valente Giocchino – sia imputati – come Cante Enrico
– ed ancora faccendieri, come Di Matteo Francesco.
Veniva in tal modo ricostruita una serie di attività illecite finalizzate a far
ottenere a soggetti rimasti coinvolti in indagini giudiziarie – come Cante Enrico o
Cante Domenico – favori di varia natura grazie alla complicità di pubblici ufficiali,
dipendenti appunto della Corte d’appello, del Tribunale penale, del Tribunale di
sorveglianza, di un Commissariato di polizia – come Valente Gioacchino – in
affari con soggetti estranei all’amministrazione giudiziaria.
Il compendio probatorio è fondato su intercettazioni, acquisizioni
documentali, dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e interrogatori
degli imputati.
Saranno di seguito esaminate le posizioni dei singoli imputati, con i motivi di
ricorso presentati e sintetizzati ai sensi dell’art. 173 Disp. Att. cod. proc. pen..

2. Di Matteo Francesco è stato condannato per il reato di concorso in
corruzione in atti giudiziari di cui al capo D), in concorso con Olivo, Ra/mondi,
Vivolo e Troia (giudicati separatamente).
2.1. In sintesi, Troia Francesco (quale diretto interessato beneficiario della
condotta illecita), Di Matteo Francesco e Olivo Vincenzo (quali intermediari),
Raimondi Mariano e Vivolo Giancarlo, quali cancellieri della Corte d’appello di
Napoli, in servizio rispettivamente presso la Sezione Sesta della Corte d’appello e
il R.E.G.E., si accordavano affinché il procedimento a carico di Troia, condannato
in primo grado per tentato omicidio, fosse assegnato, in seguito ad
2

disposte nell’ambito del presente procedimento nel quale si procedeva

t

impugnazione, alla Quinta Sezione della Corte d’appello di Napoli, in cambio della
somma di euro 1.500. Si accordavano, inoltre, al fine di ritardare la trasmissione
degli atti al Presidente della Quinta Sezione per evitare la fissazione immediata
dell’udienza in cambio della somma di euro 15.000, nonché, una volta fissata
l’udienza al 9 luglio 2012, per intervenire nuovamente, sottraendo le notifiche, al
fine di ottenere il rinvio della prima udienza e di quelle successive in cambio della
somma di euro 1.500 per ciascun rinvio.

3. Avverso la sentenza ricorre Di Matteo personalmente e, con separato

atto, anche a mezzo del difensore di fiducia Ciro Russo, deducendo i seguenti
motivi in parte comuni, arricchiti anche da motivi aggiunti:
3.1. Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche per mancanza
dei gravi indizi di reato, nonché divieto di utilizzo in altri procedimenti ex art.
191, 270 e 271 cod. proc. pen.. (primo motivo dell’imputato e secondo motivo
del difensore).
Il decreto RIT 3345/11 con cui erano monitorate le utenze in uso a La
Rotonda Fabio e Olivo Vincenzo veniva emesso in evidente assenza di gravità
indiziaria. E così tutte le proroghe e i nuovi decreti di intercettazione telefonica
ed ambientale. Veniva attivata una captazione telefonica per il delitto di cui
all’articolo 318 cod. pen. non ricompreso nella casistica dell’articolo 266 cod.
proc. pen. in quanto la corruzione per atto d’ufficio, prima dell’entrata in vigore
della legge numero 190 del 2012, prevedeva la pena fino a tre anni di
reclusione; non essendo la pena edittale superiore nel massimo a cinque anni,
non era possibile disporre intercettazioni.
3.2. Inutilizzabilità della verbalizzazione di operazioni di intercettazione
telefonica (secondo motivo dell’imputato).
Si contesta la illegittimità della verbalizzazione delle operazioni di
registrazione in violazione del disposto di cui agli articoli 271, 268 in relazione
all’articolo 89 Disp. Att. cod. proc. pen., posto che tutti i verbali attestanti l’avvio
e la chiusura delle operazioni di ascolto difettano dell’ora di apertura e di
chiusura.
3.3. Violazione del diritto di difesa per omesso avviso al difensore ex art.
268, comma 6, cod. proc. pen.; inutilizzabilità dei c.d.

brogliacci (terzo motivo

dell’imputato). Non è stato dato immediato avviso al difensore di poter
esaminare gli atti presso la cancelleria del Pubblico ministero e di partecipare allo
stralcio delle conversazioni almeno 24 ore prima dell’esecuzione.
3.4. Vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova
dichiarativa resa dal coimputato Olivo (quarto motivo dell’imputato).

3
\\

A

I Pubblici ministeri hanno condotto un interrogatorio inadeguato che intacca
la completa ricostruzione del fatto.
3.5. Vizio di motivazione, in generale, sulla responsabilità del ricorrente
(secondo motivo del difensore). La posizione di Di Matteo non è quella di
intermediario con i pubblici ufficiali, ma quella di un soggetto che si rivolge
all’intermediario, che è Olivo, il quale ha contatti con i pubblici ufficiali.
Il giudice non ha accertato la concreta modalità di assegnazione del fascicolo
alla Quinta Sezione penale della Corte d’appello e, quindi, non può parlarsi di

3.6. Inosservanza di norme processuali e violazione del diritto di difesa per
mancato rinvio dell’udienza dinnanzi alla Corte di appello per legittimo
impedimento tempestivamente comunicato (quinto motivo dell’imputato e primo
motivo del difensore).
I difensori del ricorrente, pur avendo comunicato le proprie impossibilità a
presenziare all’udienza del 21/10/2016 per legittimo impedimento, si vedevano
respingere l’istanza di rinvio venendo privati del diritto alla discussione in sede di
camera di consiglio nel corso del quale era anche negata la possibilità al
ricorrente di rilasciare spontanee dichiarazioni e non veniva nominato alcun
difensore sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 37 e 38
cod. proc. pen. (sesto motivo dell’imputato).
Il G.i.p. avrebbe dovuto astenersi poiché in passato era stato cancelliere
presso il Tribunale di Torre Annunziata lavorando con l’unico coimputato assolto,
e cioè il cancelliere Cuomo Salvatore.
3.8. Violazione delle regole generali per l’interrogatorio stabilite a pena di
inutilizzabilità ex articolo 64, comma

3-bis, cod. proc. pen. con riferimento

all’interrogatorio di Vivolo e Raimondi; gli stessi sono inutilizzabili nei confronti
del ricorrente poiché il G.i.p. non dava gli avvertimenti di cui all’articolo 64,
comma 3, cod. proc. pen..
3.9. Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati perché derivanti
dall’utilizzazione di intercettazioni inutilizzabili.
3.10. Con memoria depositata in cancelleria, Di Matteo deduce motivi
aggiunti censurando la apparente, mancata, manifestamente illogica motivazione
apposta nei decreti di avvio con urgenza di intercettazioni telefoniche, nei decreti
di convalida e nei decreti di proroga.
3.11. In data 29.01.2018 il difensore, avvocato Russo, ha depositato in
cancelleria motivi nuovi censurando l’utilizzo nel processo degli esiti di
intercettazioni telefoniche autorizzate nell’ambito di procedimento
«sostanzialmente diverso», sorto a carico di diversi soggetti e per altri delitti non

corruzione non potendosi ravvisare l’elemento materiale del reato.

S.

connessi, nonché il mancato deposito dei verbali, decreti e trascrizioni afferenti il
«diverso procedimento» per cui erano state autorizzate le intercettazioni.
Il difensore ha sollecitato la rimessione della questione alle Sezioni Unite di
questa Corte evidenziando un contrasto giurisprudenziale tra i principi espressi
da Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Rv. 259776, Sez. 6, n. 41317 del
15/07/2015, Rv. 265004 e Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, Rv. 265757, in
ordine al concetto di «diverso procedimento» ed evidenziando che di tali ultimi
più recenti orientamenti avrebbe fatto uso la sentenza impugnata.

4. Valente Gioacchino è stato condannato per concorso nei reati di cui ai
capi G), H) e I). In sintesi, Esposito, quale impiegato presso il Tribunale di
sorveglianza di Napoli, Olivo quale intermediario, Valente quale Ispettore di
polizia in servizio presso il Commissariato Vicaria Mercato, Roma quale
intermediaria del beneficiario Lampitelli, previamente contattato per esprimere il
suo consenso all’operazione illecita, nonché moglie dello stesso, si accordavano
perché Esposito e Valente compissero atti contrari ai doveri d’ufficio e,
segnatamente, Valente trasmettesse al Tribunale di sorveglianza, in relazione
all’udienza fissata per il 20 ottobre 2011 al fine di decidere sulla concessione dell’
affidamento in prova ai servizi sociali di Lampitelli, una falsa relazione
apparentemente proveniente dal Commissariato, favorevole a quest’ultimo, ed
Esposito inserisse nel fascicolo la relazione favorevole suddetta, sottraendo
contestualmente quella autentica redatta il 21 settembre 2011 (capo G).
Al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, formavano un atto
pubblico falso, in particolare una relazione contenente informazioni di pubblica
sicurezza a favore del Valente, recante la sottoscrizione apocrifa del dirigente
Annunziata (capo H per violazione degli artt. 110,476, 61 n. 2 cod. pen.).
Infine, allo scopo di commettere la corruzione, sottraevano dal fascicolo
pendente presso il Tribunale di sorveglianza la relazione riguardante le
informazioni P.S. (capo I).

5. Avverso la sentenza ricorrono l’imputato Valente e, con distinto atto, il
difensore di fiducia, avvocato Saverio Senese.
Valente articola sette motivi e l’avvocato Senese quattro motivi:
5.1. Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche per mancanza
dei gravi indizi di reato, nonché divieto di utilizzo in altri procedimenti ex artt.
191, 270 e 271 cod. proc. pen..
5.2. Mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per
l’acquisizione di prove decisive costituite da documenti che attesterebbero

à

l’assenza dell’imputato dal Commissariato nel momento in cui venivano compiuti
i falsi.
5.3. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità
basata su materiale intercettivo e dichiarativo ricostruito con motivazione
apparente.
5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio
anche con riferimento agli aumenti di pena.

motivi nn. 1, 2, 3, 4 e 7, le medesime censure prospettate dal coimputato
ricorrente Di Matteo (nei motivi da 1 a 4 e 7).
5.6. Il quinto e sesto motivo del ricorso personale dell’imputato Valente
propongono le medesime censure del secondo e quarto motivo di ricorso
presentato dal difensore.
5.7. Con memoria depositata in cancelleria, Valente deduce motivi aggiunti
censurando la apparente, mancata, manifestamente illogica motivazione apposta
nei decreti di avvio con urgenza di intercettazioni telefoniche, nei decreti di
convalida e nei decreti di proroga.
5.8. In data 29/01/2018 l’avvocato Ciro Russo ha depositato motivi nuovi.
5.8.1. I primi tre motivi sono comuni con quelli presentati nell’interesse di Di
Matteo e ineriscono alla illegittimità e inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche.
5.8.2. Con il quarto motivo il difensore censura l’immotivato rigetto da parte
della Corte d’appello di Napoli della richiesta di assunzione di prove nuove
documentali scoperte dopo la condanna di primo grado.

6. Zoff Stefano è stato condannato per i reati di cui ai capi Q), AV) C1)
(corruzione in atti giudiziari), Al) (rivelazione di segreto di ufficio), B1) (accesso
abusivo a un sistema informatico).
6.1. In sintesi, quanto al capo Q), Raimondi e Venezia, cancellieri presso la
Corte d’appello di Napoli, Zoff, intermediario per Cante Enrico, diretto
beneficiario, si accordavano affinché, in cambio di una somma pari a 5.000 euro
poi rideterminata in 2.500 euro, fosse ritardata — attraverso la materiale
sottrazione del fascicolo processuale — fino al mese di giugno 2012 la
trasmissione degli atti alla Corte di cassazione del processo a carico di Cante
Enrico. Ciò al fine di consentire a Cante di continuare a scontare la pena in
regime di arresti domiciliari e poi in detenzione domiciliare.
In un secondo momento si accordavano perché, sempre in cambio di un
corrispettivo in denaro, la trasmissione degli atti fosse ritardata fino al mese di
6

5.5. L’atto di ricorso proposto personalmente dall’imputato riproduce, con i

settembre 2012 e, infine, una volta fissato il ricorso per cassazione dinanzi alla
Quinta Sezione per l’udienza del 23 gennaio 2013, si accordavano affinchè,
attraverso una nuova nomina da parte del Cante di un diverso difensore di
fiducia, trattenuta da Raimondi, non andassero a buon fine le citazioni per la
suindicata udienza, in modo da far scadere i termini di custodia cautelare.
6.2. Quanto al capo AV), Pannain Mario, quale perito nominato il 1/2/2012
dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 47299/93, Zoff Stefano, quale
intermediario nonché difensore di Cante Domenico, Basile Raffaella, quale

somma di denaro non quantificata, comunque non inferiore a 1.000 euro, fosse
redatta una falsa perizia attestante la incapacità di stare in giudizio nonché
l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto di Cante Domenico al
fine di far ottenere al predetto la sospensione del giudizio e/o l’assoluzione per
difetto di imputabilità.
6.3. Quanto al capo Al), Raimondi nella qualità di intermediario, Pesacane
Maria, quale pubblico ufficiale/incaricata di pubblico servizio, impiegata presso la
Procura di Napoli, attività compiuta materialmente da quest’ultima, rivelavano
attraverso l’accesso abusivo al sistema informatico S.I.C.P., notizie di ufficio che
dovevano rimanere segrete ai diretti interessati nonché richiedenti dell’illecita
attività Zoff, Basile e Cante. In particolare, su richiesta di Zoff per conto di Basile
e Cante, avanzata a Raimondi, che a sua volta dava incarico alla Pesacane, si
introducevano abusivamente nel sistema informatico al fine di verificare
l’esistenza di iscrizioni nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento
assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia.
6.4. Quanto al capo B1), Zoff, al fine di commettere reato di cui al capo che

precede, si introduceva, in concorso con Raimondi, Basile, Cante Domenico e
Pesacane, in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza ed
effettuava l’interrogazione relativa al procedimento sopraindicato.
6.5. Quanto al capo CI), Zoff, in concorso con Raimondi, Basile, Cante
Domenico e Pesacane, si accordava affinché in cambio della somma di denaro di
euro 1.000 fosse eseguito un accesso abusivo al sistema informatico.

7. Avverso la sentenza ricorre l’imputato Zoff, a mezzo dei difensori,
avvocato Sebastiano Fusco e avvocato Mauro Valentino, deducendo i seguenti
motivi:
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione
di cui al capo Q), con riferimento al raggiungimento della prova certa della
sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari, invece di quello di truffa in
danno del ricorrente. Travisamento del fatto relativo alla dazione di euro 250,00

intermediaria di Cante Domenico, si accordavano affinché, in cambio di una

quale ritenuto ulteriore pagamento corruttivo, essendo pacifico che tale
elargizione riguardava altra richiesta.
La Corte non ha evidenziato in motivazione quale azione od omissione
contraria ai doveri di ufficio sia stata posta in essere in concreto dai funzionari
corrotti per provocare l’evento del trattenimento e della ritardata trasmissione e
non ha dimostrato se e in che modo i due funzionari corrotti nell’ambito della
cancelleria potevano in concreto — e non per mera congettura — incidere sulla
velocizzazione o il trattenimento del processo.

dal momento che, appartenendo all’ufficio e rappresentando allo Zoff di poterlo
fare, previa corresponsione di una somma diretta di denaro, nulla in realtà
avevano fatto e nulla potevano fare in concreto.
Alcuni componenti del collegio difensivo avevano ricevuto la notifica
dell’avviso di deposito della sentenza solo alle date del 13, 16 e 24 aprile 2012.
Di contro Raimondi, nelle telefonate del 6 e dell’8 febbraio 2012,
rappresentava a Zoff che il processo era oramai maturo per la trasmissione in
Cassazione. Non spiega la motivazione come possano conciliarsi questi due dati:
è evidente che a febbraio mancavano ancora, quantomeno, tre relate di notifica
dell’avviso di deposito sentenza; ciò significa che quel fascicolo era ancora
incompleto.
È palese che le conversazioni dimostrino una prospettazione falsa della
realtà da parte del cancelliere e cioè di un raggiro.
Quanto all’ultima parte della contestazione, il «seguire l’andamento del
processo» non rientra nella previsione normativa di cui all’art. 319-ter cod. pen..
Né vi rientra l’ulteriore escamotage prospettato dal Raimondi allo Zoff, ossia
la revoca del difensore cassazionista (ed il ricorrente non era cassazionista) con
altro avvocato, così da provocare il rinvio del processo.
7.2. Violazione di legge, con riferimento alla contestazione mossa al capo
AV), in relazione al raggiungimento della prova certa che il dottor Pannain
rivestisse la veste di perito di ufficio e quindi di pubblico ufficiale e non invece di
consulente di parte.
Violazione di legge e vizio di motivazione — sempre con riferimento al capo
AV) — per omessa valutazione delle prove in relazione alla sussistenza, invece
che del reato di corruzione, di quello di concussione o di quello previsto dall’art.
377, comma secondo, cod. pen..
E, infine, omessa valutazione delle prove in ordine alla sussistenza della
fattispecie tentata e non di quella consumata. L’opera di asserita corruzione del
medico si sarebbe risolta nello scrivere una diagnosi falsa inducendo in errore;
ipotesi poi non concretizzatasi.
8

In realtà i due funzionari avevano ordito una truffa ai danni del ricorrente,

t

7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non corretta
valutazione delle prove e alla illogicità della motivazione con riferimento alla
contestazione di cui ai capi Al), Bl) e C1).
E’ provato che Zoff abbia richiesto a Raimondi di verificare la pendenza di un
procedimento penale, ma non anche che il ricorrente fosse a conoscenza del
modo con il quale il cancelliere avrebbe operato.
Il presupposto logico – destituito di prova certa – dal quale muove la Corte
d’appello è che la notizia ricercata dal ricorrente fosse in ogni caso secretata,

legale si fosse rivolto all’amico cancelliere solo per velocizzare i tempi, rispetto
alla rituale richiesta ex art. 335 cod. proc. pen., non certo per carpire notizie
coperte da segreto.
7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena irrogata.
La motivazione è censurabile nella parte in cui afferma che la confessione
del ricorrente è stata parziale e si è limitata a confermare l’evidenza delle
conversazioni intercettate senza aggiungere alcunché.
7.5. In data 29 gennaio 2018 l’avvocato Giacomo Pace ha depositato motivi
aggiunti censurando la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed evidenziando che la Corte aveva usato un altro criterio di
valutazione rispetto a quello usato nei confronti di Cante Enrico al quale le
circostanze attenuanti generiche erano state negate in assenza totale di
confessione del predetto.

8. Cante Enrico è stato condannato, in concorso con Zoff e con altri, nei
confronti dei quali si è proceduto separatamente, per il reato di cui al capo Q)
sopra affrontato con riferimento alla posizione di Zoff.

9. Avverso la sentenza ricorre Cante, a mezzo del difensore di fiducia,
avvocato Alberto Varano, deducendo:
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza
degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari.
L’iniziativa era partita da Zoff e il ricorrente si era limitato a fare quello che
il difensore proponeva. In tale situazione non poteva ravvisarsi a carico del
Cante la piena consapevolezza di avere concorso in un’attività illecita, essendo
legittimo dubitare che potesse trattarsi di un ulteriore modo del difensore per
ottenere altro denaro.
9.2. Non sussiste l’ipotesi di reato di cui all’art. 319-ter cod. pen. poiché il
semplice ritardo nella trasmissione degli atti alla Suprema Corte non può
9

quanto meno al momento dell’accesso del Raimondi. È lecito ritenere che il

t

rientrare nella categoria degli atti giudiziari, trattandosi di un mero adempimento
di cancelleria che non ha la caratteristica richiesta dalla norma di favorire una
parte, in quanto il ritardo non poteva avere nessuna influenza o favorire il
ricorrente, ma, al più, poteva rilevare in sede di esecuzione.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che il Cante è
stato indotto a commettere il reato dalle iniziative del suo difensore Zoff e dei
funzionari infedeli.

Ierace deducendo i seguenti motivi:
9.4.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d’appello disponeva
l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal giudice Abbamondi e dal cancelliere
dirigente della Sezione della Corte d’appello di Napoli. Dopodichè, senza neanche
motivare la revoca della precedente ordinanza e senza darne motivazione in
sentenza, decideva di invitare le parti a concludere.
9.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e
319 cod. pen..
Cante è la vittima di un raggiro organizzato dai pubblici funzionari
approfittando di un’occasione da loro non creata nè dominata.
Quanto al terzo episodio di corruzione, non è stato dato seguito alla nomina
di un diverso difensore per la Cassazione, sollecitata dal funzionario, non
essendo stati rinvenuti documenti in merito. È vero che Cante consegnò il denaro
ai dipendenti della Corte d’appello, ma fu tratto in inganno quanto alla necessità
dell’esborso poiché era un artificio fingere che il processo fosse pronto per essere
trasmesso in Cassazione.
9.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 319-ter
cod. pen..
L’oggetto del commercio non era un atto giudiziario, ma un tempo di attesa
che riguardava un’attività materiale di nessun contenuto dispositivo.
9.4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria
della pena, alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta
recidiva.

10. Cucciniello Vittorio è stato condannato per i reati di cui ai capi AQ) e AR)
(corruzione in atti giudiziari).
In sintesi il ricorrente, intermediario per una terza persona non identificata
e dipendente in servizio presso il Tribunale di Napoli, Raimondi Mariano,
dipendente presso la Corte d’appello di Napoli, e altro dipendente pubblico non
10

9.4. Sempre nell’interesse di Cante Enrico ha presentato ricorso l’avvocato

identificato in servizio appunto presso la Settima sezione della Corte d’appello si
accordavano affinché, in cambio di una somma di denaro da corrispondere in
diverse tranches da euro 1.000, fossero effettuati interventi su un fascicolo
pendente presso la Sezione Settima, turbandone il regolare iter processuale, in
particolare tenendo il fascicolo sotto costante controllo, anche attraverso
l’occultamento in altri uffici in modo da evitare la fissazione dell’udienza (capo
AQ).
Il ricorrente, poi, in concorso con Raimondi Mariano e Russo Angela, della

denaro di euro 3.000, fossero effettuati interventi sul fascicolo relativo al
procedimento penale a carico di Russo Angela pendente presso la Sezione
Settima della Corte d’appello di Napoli, turbandone il regolare iter processuale, in
particolare tenendo il fascicolo sotto costante controllo, anche attraverso
l’occultamento per la durata di due anni in altri uffici in modo da evitare la
trattazione dello stesso fino alla prescrizione.

11. Avverso la sentenza ricorre Cucciniello, a mezzo del difensore di fiducia,
avvocato Giuseppe De Gregorio, deducendo, come unico motivo, il vizio di
motivazione, essendo la sentenza motivata solo apparentemente e risolvendosi
la stessa in una sintesi con giudizio di condivisione della sentenza di primo
grado.
11.1. Per quanto attiene al primo capo, il fascicolo relativo a tale episodio
non è stato individuato; risulta che lo stesso era stato assegnato alla Sezione
Settima della Corte d’appello. I giudici, ponendo tale elemento come se fosse un
dato neutro, avevano dovuto rilevare che quel fascicolo non era mai stato
trasmesso alla Sezione Settima, trattandosi di un fascicolo che dall’ufficio
esecuzione era passato alla Sezione Terza nel 2005. Se tale fascicolo era
collocato presso l’ufficio esecuzione, necessariamente doveva trattarsi di un
fascicolo oramai definito e, in ogni caso, dal 2005 al 2011 era già trascorso un
abbondante parte di tempo utile ai fini della prescrizione.
Più aderente alla logica lettura delle conversazioni è che tutte attengano all’
unico episodio di cui al capo AR).
11.2. Quanto al capo AR), deve ritenersi che la mancata fissazione
dell’udienza non sia riconducibile all’accordo con Raimondi, ma al fatto che Russo
Angela era in stato di libertà ed aveva ottenuto il beneficio della pena sospesa.
Quindi le due ipotesi di reato contestate all’imputato devono, in realtà,
essere inquadrate nell’unica condotta illecita che attiene al fascicolo facente capo
Russo Angela. Se si ritiene sussistente il reato di cui al capo AQ), lo stesso deve

11

quale era intermediario, si accordavano affinché, in cambio della somma di

essere riqualificato in tentata corruzione, non essendo stata completata la
corresponsione di tutto l’importo, né raggiunta l’utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono, conseguentemente, essere rigettati, con
l’unica eccezione relativa a quelli presentati nell’interesse di Cante e Zoff
limitatamente al reato di cui al capo Q), in relazione all’episodio di nuova nomina

saranno di seguito indicati, la sentenza deve essere annullata con rinvio per
nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione della pena ad altra
Sezione della Corte d’appello di Napoli.

2. Occorre preliminarmente sgomberare il campo dalle eccezioni comuni di
carattere processuale formulate dai difensori. Si tratta, in buona parte, di
censure orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede
di appello che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese
dalla Corte distrettuale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

3. Deve, innanzitutto, tenersi presente che, nel giudizio abbreviato, sono
rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc.
pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del processo quale voluto dal
vigente ordinamento e le inutilizzabilità cosiddette patologiche (relative a prove
assunte «contra legem»).
Ne consegue che l’eventuale irritualità nell’acquisizione di un atto
probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che
fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle
forme di rito (Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, Rv. 254081; Sez. 3, n. 39407
del 26/09/2007, Rv. 238003; Sez. 4, n. 5801 del 03/11/1999, dep. 19/05/2000,
Rv. 216600).
3.1. Devono, quindi ritenersi inammissibili le censure dei difensori inerenti la
verbalizzazione delle operazioni di intercettazione: la sanzione di inutilizzabilità di
cui all’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. è ricollegata alla violazione dell’art.
288 commi 1 e 3 cod. proc. pen. , mentre, nel caso di specie, non si denuncia la
mancanza del verbale (art. 268, comma 1, cod. proc. pen.), ma una generica
carenza di indicazioni che devono essere contenute nel verbale.

12

di difensore di fiducia da parte di Cante, con riferimento al quale, per i motivi che

3.2. Del pari, non costituiscono causa di inutilizzabilità patologica l’omesso
avviso al difensore di potere esaminare gli atti presso la cancelleria del Pubblico
ministero e di partecipare allo stralcio delle conversazioni, nonché l’utilizzazione
di un’intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di
consulenza tecnica ex art. 268 cod. proc. pen., ma riprodotta su cosiddetto
«brogliaccio» (Sez. 3, n. 29240 del 09/06/2005, Rv. 232374).
3.3. Anche la censura concernente il difetto di gravità indiziaria al momento
della autorizzazione e della proroga delle operazioni di intercettazione è

dei vizi del procedimento non determinanti la illegittimità della prova acquisita,
derivanti dalla scelta processuale compiuta dall’imputato di essere giudicato nelle
forme del rito abbreviato, ha carattere meramente assertivo e non riporta
nemmeno per sintesi i concreti argomenti di censura.
3.4 Ed, infine, va evidenziato, quanto all’eccezione difensiva, peraltro, del
tutto generica, relativa alla inutilizzabilità ex art. 64, comma

3-bis, cod. proc.

pen., degli interrogatori di Vivolo e Raimondi, che gli stessi sono pienamente
utilizzabili nei confronti dei ricorrenti anche in difetto degli avvertimenti di legge.
Ciò discende da un lato dal carattere fisiologico e relativo dell’inutilizzabilità
in questione — che è quindi rinunziabile dall’imputato che sceglie il rito
abbreviato, sulla scorta della distinzione introdotta da Cass. Sez. U., sent. n. 16
del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249; e dall’altro dall’estraneità al rito
abbreviato, nel quale non vi può essere testimonianza, del divieto di assumere
l’ufficio di testimone posto dall’art. 64 c.p., comma

3-bis

nei confronti

dell’indagato non ritualmente avvertito (Sez. 1, n. 1563 del 05/12/2006, dep.
19/01/2007, Rv. 236228).

4. La doglianza inerente alla violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. — che
attiene, invece, ad asserite inutilizzabilità patologiche — è infondata, posto che
tale norma disciplina l’ipotesi relativa all’utilizzazione dei risultati delle
intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale le captazioni sono state
disposte.
4.1. La diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e
ricollegata al dato relativo all’instaurazione del procedimento stesso in relazione
ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello
oggetto di indagine (Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Rv. 246697) e non a dati
puramente formali, come l’iscrizione della medesima notizia di reato da parte di
due diversi uffici di procura (Sez. 1 n. 29421 del 9/05/2006, Rv. 235104;).
Esula, invece, dall’ambito di applicabilità della predetta norma, come
inequivocabilmente si evince dal suo tenore testuale, l’ipotesi in cui nell’ambito
13

generica, e dunque inammissibile, poiché, fermi restando i limiti di deducibilità

del medesimo procedimento vengano disposte intercettazioni per un reato e da
esse emergano gli estremi di un altro reato.
Non si tratta infatti, in tal caso, di utilizzare i contenuti delle conversazioni
intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale l’intercettazione è
stata disposta, ma di utilizzarle agli effetti della prova di un reato diverso da
quello per il quale la captazione è stata autorizzata.
Ipotesi, quindi, del tutto difforme da quella disciplinata dall’art. 270 cod.
proc. pen., poiché il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di

onde, in tal caso, i contenuti delle conversazioni captate sono senz’altro
utilizzabili, a prescindere dal ricorrere delle condizioni dettate dall’art. 270 cod.
proc. pen. (Sez. 6 n. 41317 del 15/07/2015, Rv. 265004).
4.2. La difesa ha sostenuto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in
ordine alla nozione di «procedimento diverso». Tale contrasto, oltre ad essere
insussistente, è del tutto irrilevante, posto che la soluzione adottata sul punto
dalla Corte di merito è perfettamente aderente a quanto disposto dalla sentenza
Sez. U. n. 32697 del 26/06/2014, Rv. 259776.
Come è stato correttamente osservato dalla Corte territoriale, questa è, per
l’appunto, l’ipotesi riscontrabile nel caso in disamina, in cui sono state disposte le
intercettazioni per il reato di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. aggravato ex
art. 7 della legge n. 203 del 1991 e, nel contesto del medesimo procedimento, è
emersa la commissione da parte di uno degli associati (La Rotonda) di reati
contro la P.A. nei confronti di un pubblico ufficiale ancora da individuare,
venendo specificamente estese le operazioni di intercettazione, sempre
nell’ambito della contestazione associativa, a tale ipotesi delittuosa
puntualmente indicata e descritta nei provvedimenti di intercettazione.
Appare, quindi, comunque sussistente un’ipotesi di connessione
«qualificata» tra le fattispecie originariamente ipotizzate e quelle emerse nel
corso delle intercettazioni.
4.3. In proposito deve, infine, essere evidenziato che l’ulteriore sviluppo
delle investigazioni ha consentito di individuare una distinta organizzazione
criminale dedita alla commissione di reati contro la P.A. nell’ambito della quale
sono stati individuati come associati, oltre all’odierno ricorrente Cucciniello (poi
assolto in primo grado), altri concorrenti che, difatti, sono stati tratti a giudizio
per l’ipotesi associativa.
4.4 E’, del pari, infondata la censura inerente il fatto che per il reato di
corruzione, all’epoca dei fatti, non potevano essere disposte le intercettazioni.
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia
legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento
14

diverso reato (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 25/03/2010, Rv. 246524),

concernente uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono
utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall’attività di captazione emergano gli
estremi anche se si tratta di reati in relazione ai quali l’art. 266 cod. proc. pen.
non prevede la possibilità di ricorrere alle stesse intercettazione, quindi, la
conoscenza (Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Rv. 2678894).
4.5. Ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, non può
che ritenersi inammissibile la deduzione dei difensori in ordine alla asserita
inutilizzabilità degli interrogatori degli imputati in quanto fondati su elementi

privi di reciproca influenza.

5. Appare, infine, opportuno dettare preliminarmente le coordinate del reato
di corruzione in atti giudiziari, riservando le valutazioni circa la concreta
sussumibilità delle condotte degli imputati nella fattispecie incriminatrice nella
parte della sentenza dedicata all’esame delle posizioni di ciascun imputato.
5.1. Ai fini della sussistenza del reato in esame non è necessario che l’atto
richiesto al pubblico ufficiale in cambio di un vantaggio indebito debba essere in
sè illegittimo (Cass. n. 44971/2005, Rv. 233505, Caristo), giacché ciò che rileva
è che esso sia contrario ai doveri dell’ufficio e che risulti confluente in un atto
giudiziario idoneo destinato ad incidere sul suo concreto funzionamento e
sull’esito del procedimento giudiziario.
Nei casi in esame – ha ben valutato il giudice d’appello – gli atti dei pubblici
ufficiali non erano conformi ai doveri d’ufficio, perché essi pilotavano
l’assegnazione delle procedure attraverso la manipolazione dei meccanismi di
assegnazione, ovvero ritardavano la trasmissione dei fascicoli alla Corte di
Cassazione, o ancora formavano il fascicolo dei magistrati inserendo atti falsi.
Per quanto le modalità di realizzazione del delitto di corruzione in atti
giudiziari siano sostanzialmente le stesse della corruzione (Cass. n. 44971/2005,
Rv. 233505, Caristo; n. 23024/2004, Rv. 230441, Drassich), le peculiarità del
reato di cui all’art. 319-ter cod. pen., funzionale all’adozione di un atto talvolta
implicante la soluzione di questioni giuridiche complesse, talaltra di valutazioni
discrezionali, rendono meno agevole la stessa valutazione di conformità o
contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio.
Richiamando precedenti di questa Corte di legittimità (Cass. n. 33435/2006,
Battistella; ma v. anche Cass. Sez. U, n. 1520804/2010, Rv. 246582, Mills),
deve ritenersi non decisiva la mera verifica della regolarità formale del
provvedimento, potenzialmente compatibile con un atto frutto di corruzione,
perché ciò che assume rilievo qualificante è la contaminazione del libero ed
indipendente esercizio della funzione giurisdizionale. In altre parole la corruzione
15

derivanti dalle intercettazioni, a tacer del fatto che si tratti di atti, all’evidenza,

di cui all’art.

319-ter cod. pen., si caratterizza rispetto alle altre figure di

mercimonio di pubbliche funzioni in quanto diretta ad influire sulle sorti di un
processo e, in ragione del richiamo contenuto nel primo comma della norma ai
precedenti articoli 318 e 319 c.p., si perfeziona non solo quando il pubblico
ufficiale riceva un’utilità per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma
anche nel caso in cui lo stesso pubblico ufficiale accetti una retribuzione per
compiere un atto d’ufficio. In quest’ultima eventualità la commercializzazione
della funzione (a parte la possibile violazione dell’imparzialità c.d. “esterna”,

pratica) conferisce pur sempre al corruttore quanto meno un vantaggio
psicologico nella vicenda giudiziaria, sotto il profilo della sicurezza della condotta
del corrotto, e, in tal modo, altera anch’essa la normale dialettica processuale.
Ne deriva, sul piano probatorio, che, per dimostrare la violazione dell’art.
319-ter

cod. pen., è sufficiente accertare un collegamento causale tra

l’erogazione dell’utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l’atto del
pubblico ufficiale, senza che sia poi necessario verificare ulteriormente se l’atto
compiuto fosse o meno legittimo, consono o meno al canone dell’opportunità.
5.2. Del tutto infondate si appalesano le censure dei ricorrenti circa
l’insussistenza di un atto di ufficio riconducibile alla sfera di competenza del
pubblico ufficiale corrotto, sull’assunto che la condotta del cancelliere non poteva
influire sull’atto giudiziario che avrebbe emanato il giudice, in quanto estranea al
procedimento valutativo proprio del magistrato.
Come ha ben ritenuto la Corte d’appello, l’atto d’ufficio oggetto del patto
corruttivo può essere inteso sia come atto formale, sia come attività che
costituisce estrinsecazione dei poteri-doveri inerenti l’ufficio ricoperto o la
funzione in concreto esercitata, potendosi risolvere anche in un comportamento
materiale rispetto al quale sia individuabile un rapporto di congruità con la
posizione istituzionale del soggetto agente e di causalità con la retribuzione
indebita.
Non è necessario neppure che il corrotto abbia una competenza specifica ed
esclusiva in relazione all’atto da compiere, essendo sufficiente una competenza
generica, che gli consenta di interferire o comunque influire sull’emanazione
dell’atto che gli derivi dall’appartenenza all’ufficio o dalla funzione di rilievo
pubblicistico in concreto esercitata (cfr. Sez. 6, n. 24349 del 27/01/2012, Falci
ed altri, Rv. 253095).
5.3. Del resto, è stato reiteratamente affermato da questa Corte che ai fini
della configurabilità del delitto di cui all’art. 319-ter cod. pen., deve considerarsi
atto giudiziario non soltanto l’atto del giudice, bensì l’atto funzionale ad un
procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione
16

riconducibile all’art. 318 c.p., quale per esempio quella relativa ai tempi della

testimoniale resa nell’ambito di un processo penale (Cass. Sez. U, n.
15208/2010, Rv. 246582, Mills) e l’atto del direttore sanitario presso una casa
circondariale, anche se non legato dall’Amministrazione Penitenziaria da un
rapporto di pubblico impiego (Cass. n. 10443/2012, Rv. 252000, Mottola).
A maggiore ragione rientra nella fattispecie in esame l’atto del funzionario di
cancelleria, collocato nella struttura dell’ufficio giudiziario, che esercita un potere
(l’assegnazione del processi tramite manipolazione dei criteri automatici di
assegnazione, l’occultamento del fascicolo per evitare la fissazione dell’udienza e

alla Corte di Cassazione) idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e
sull’esito del procedimento giudiziario, come tutti gli elementi probatori acquisiti
comprovano nel presente caso.
Altrettanto deve dirsi con riferimento agli atti dei pubblici ufficiali i quali,
dietro corrispettivo, effettuino accessi abusivi al RE.GE . e poi rivelino segreti di
ufficio. Anche in questo caso è palese l’idoneità dell’atto ad incidere sull’esito del
procedimento giudiziario.
Del pari palese deve ritenersi l’idoneità di una falsa perizia ad influire
sull’esito finale del processo, così come l’idoneità di una falsa relazione di polizia
giudiziaria necessaria al fine della concessione di misure alternative alla
detenzione.
5.4. Infondate appaiono, infine, le deduzioni dei difensori allorchè ritengono
non consumata la fattispecie di cui all’art. 319-ter cod. pen..
Deve ribadirsi che il reato di corruzione in atti giudiziari si consuma con la mera
accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, indipendentemente dal
risultato della illecita prestazione concordata e dalla identità del soggetto a cui
vantaggio essa concretamente refluisce (Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016 Rv.
265842 Sez. 1, n. 2302 del 26/11/2002, Rv. 224340), dovendosi peraltro
ritenere del tutto indifferente la concretizzazione o meno del vantaggio che il
corruttore aveva intenzione di conseguire quale frutto dell’accordo corruttivo,
atteso che la struttura della fattispecie incriminatrice in esame è connotata dalla
finalizzazione dell’accordo e degli atti pattuiti ad ottenere un vantaggio ovvero a
danneggiare una parte processuale.

6. Quanto alle residue censure formulate da Di Matteo si osserva quanto
segue:
6.1. Sono del tutto generiche le deduzioni con le quali si censura il vizio di
motivazione e la violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rese
dal coimputato Olivo, nonché il vizio di motivazione, in generale, sulla
responsabilità del ricorrente.
17

favorire il decorso del termine prescrizionale, la trasmissione ritardata degli atti

Si tratta di motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di
ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le

specificità, conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 256 del 18.9.1997, Rv. 210157; Sez. 5, n.
11933 del 27.1.2005, Rv. 231708; Sez. 5, n. 3608 del 12.12.1996, P.M. in proc.
Tizzani e altri, Rv. 207389).
6.2. In ogni caso, la Corte di appello, con motivazione saldamente ancorata
alle obiettive risultanze processuali, ha ritenuto inequivoco il tenore delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali in ordine alla corruzione in atti
giudiziari. Si vedano le numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali
intercorse tra Olivo e Raimondi, tra quest’ultimo e il collega Vivolo e tra Olivo e il
ricorrente. Dalle stesse emerge chiaramente che Di Matteo contattava Olivo
affinché quest’ultimo chiedesse al cancelliere Raimondi dapprima l’assegnazione
del fascicolo a carico di Troia alla Quinta Sezione penale della Corte d’Appello,
dietro pagamento della somma di euro 1.500, successivamente, sempre dietro
un corrispettivo economico, il ritardo nella fissazione dell’appello.
La Corte d’appello ha evidenziato correttamente le manovre dilatorie
operate dai coimputati su sollecitazione del ricorrente tramite il coimputato
Olivo. Manovre integranti un vero e proprio patto corruttivo, come peraltro era
abituato a fare il ricorrente (si vedano le dichiarazioni dello stesso, riportate
puntualmente dai giudici di appello).
Le censure del difensore sul punto si fondano su di una prospettazione di
tipo fattuale, che non può formare oggetto di valutazione in sede di legittimità
(cfr. Sez. 5, n. 23005 del 22.1.2013, Rv. 255502; Sez. 1, n. 42369 del
16.11.2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 3.10.2006, Rv. 235510; Sez. 3,
n. 37006 del 27.9.2006, Rv. 235508).
6.3. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala
deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte in ordine al
ruolo di ispiratore, assunto da Di Matteo, del patto corruttivo tra Olivo e
Rainnondi e alla sua inequivoca riferibilità al processo penale a carico di Troia
Francesco. La relativa censura è, quindi, da ritenersi infondata.

18

esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di

La Corte ha osservato, con motivazione ineccepibile, che il fatto stesso che
Olivo si premurasse di informare del raggiunto accordo Di Matteo ed anzi lo
notiziasse della pressione subita ad opera di chi aveva manifestato la sua
disponibilità, dietro pagamento immediato, ad intervenire affinché il fascicolo
seguisse il cammino caldeggiato (tanto da pretendere la somma prima che Olivo
partisse per le Canarie recandosi a casa del predetto) era indicativo della
intraneità del ricorrente al patto corruttivo. Ed altrettanto indicativa è
correttamente apparsa alla Corte la reazione di Di Matteo alle sollecitazioni di

quantomeno, contestare la richiesta di denaro.
In siffatto quadro, le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti
logici o lacune della motivazione e ad infirmare il percorso argomentativo
dell’impugnata sentenza.
Del resto Olivo, in sede di interrogatorio, ha ammesso tale corruzione e gli
accertamenti presso l’ufficio RE.GE . hanno fornito una ulteriore conferma in
ordine alla condotta tenuta dai pubblici ufficiali per fare assegnare il processo a
carico di Troia alla Sezione da lui prescelta.
6.4. Quanto alla asserita inadeguatezza con la quale il Pubblico ministero
avrebbe condotto l’interrogatorio in questione, non può che evidenziarsi che ciò,
quand’anche fosse vero, non costituisce vizio di illegittimità censurabile in questa
Sede.
6.5. Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta – valutate
unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado – allorché si è ritenuta
integrata la fattispecie di cui all’art.

319-ter cod. pen.: la vicenda, come

ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa
infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con
riguardo allo specifico aspetto dell’esistenza di un atto giudiziario, inteso come
atto funzionale ad un procedimento giudiziario (Sez. U, n. 15208 del
25/02/2010, Rv. 246582).
Alla luce dei principi di legittimità sopra richiamati, nel caso in esame è
indubitabile che l’atto giudiziario sia consistito nel determinare preventivamente
e senza il rispetto dei criteri tabellari l’assegnazione del procedimento a carico di
Troia e nel ritardarne la fissazione «mettendo il fascicolo nel cassetto». Ciò
all’evidente fine, come osservato puntualmente dalla Corte di appello, di ottenere
la prescrizione del reato.
Deve, in conclusione, essere rigettata la censura della difesa sul punto.
6.6. Si appalesa infondato anche il motivo articolato dalla difesa in ordine al
mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata

19

pagamento giacché, ove disinteressato alla vicenda, avrebbe dovuto,

dai difensori di Di Matteo all’udienza del 21/10/2016 fissata dalla Corte di appello
per la discussione del procedimento.
Dalla lettura del verbale di udienza si evince che Di Matteo era assistito da
due difensori, e cioè dall’avvocato Zito e dall’avvocato Fusco; il 19/10/2016
l’avvocato Fusco faceva pervenire in Cancelleria istanza di rinvio per legittimo
impedimento (dovuto a concomitante impegno professionale innanzi alla Corte di
Cassazione del quale risultava essere stato notiziato già nell’agosto 2016) e la
Corte, dopo avere aperto udienza alle ore 12.50 e rilevato l’assenza di entrambi i

14.50, rigettava con l’ordinanza censurata l’istanza di rinvio formulata
dall’avvocato Fusco sia perché intempestiva, sia perché i difensori erano,
comunque, due e sia perché l’avvocato Fusco risultava da tempo a conoscenza
dell’udienza in Cassazione in relazione alla quale non allegava neppure
l’eventuale stato detentivo del proprio assistito.
Correttamente, quindi, il Collegio si ritirava alle ore 14.50 in camera di
consiglio, dal momento che Di Matteo era assistito anche dall’avvocato Zito il
quale non aveva fatto pervenire alcuna istanza di rinvio per legittimo
impedimento.
Solo alle ore 15.48 perveniva via fax in Cancelleria una comunicazione da
parte del suddetto difensore il quale comunicava che non era riuscito a
raggiungere la sede a causa dello sciopero dei trasporti.
Ciò premesso, è’ evidente l’insussistenza della invocata ragione di
impedimento a comparire dell’avvocato Zito, poiché la difficoltà a raggiungere
l’aula di udienza derivante dallo sciopero dei trasporti risulta verificatasi lo stesso
giorno previsto per la celebrazione del processo, sicché, a fronte della preventiva
conoscenza delle indicate difficoltà di movimento, era onere del difensore
attivarsi tempestivamente per raggiungere la sede giudiziaria o farsi in altro
modo sostituire. Si ribadisce che, in ogni caso, la comunicazione del difensore
perveniva quando già il Collegio si era ritirato in camera di consiglio.
Per concludere sul punto, va detto che, essendo stata motivatamente
rigettata l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’avvocato Fusco,
correttamente la Corte di appello non ha nominato un difensore ex art. 97,
comma 4, cod. proc. pen..
Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica,
infatti, l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il rinvio del
procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo
restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo
impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla

20

difensori, faceva concludere tutti gli altri avvocati presenti; dopodiché, alle ore

sua sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8 del
16/11/2016, dep. 02/01/2017, Rv. 268765).
6.7. E’ manifestamente infondato il motivo di ricorso secondo il quale il
G.i.p. del presente procedimento avrebbe dovuto astenersi poiché in passato era
stato cancelliere presso il Tribunale di Torre Annunziata ed aveva lavorato con
l’unico coimputato assolto, e cioè il cancelliere Cuomo Salvatore.
L’omessa astensione e la non dichiarata ricusazione non sono, infatti, causa
di nullità della sentenza perché non riguardano la composizione dell’organo

risulta essere stato validamente esperito.

7. Quanto alle residue censure formulate da Valente Gioacchino si osserva
quanto segue:
7.1. E’ infondata la censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in appello finalizzata all’acquisizione di prove decisive costituite da
documenti che attesterebbero l’assenza dell’imputato dal Commissariato nel
momento in cui venivano compiuti gli atti falsi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio
abbreviato non condizionato, l’assunzione di nuove prove è possibile solo qualora
queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute
dall’imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare
oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione
probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità ( ex plurimis Sez. 5, n.
33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474).
Nel caso di specie, essendo stato il giudizio di primo grado celebrato nelle
forme del giudizio abbreviato non condizionato, l’istanza alla quale poteva essere
subordinato il rito abbreviato è stata riproposta nel giudizio di appello sotto
forma di una inammissibile rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc.
pen. per assumere una prova che era già nota alla parte.
In ogni caso, con una valutazione del tutto logica e congruente la Corte di
merito non ha mancato di confrontarsi anche con tale questione sottolineando
correttamente che le circostanze probande non solo erano smentite dall’univoco
tenore delle conversazioni del ricorrente, di segno contrario all’asserita
impossibilità di inoltrare il fax al Tribunale di sorveglianza siccome assente
dall’ufficio, ma non apparivano decisive ad allontanare il Valente, in quel
contesto spazio temporale, dal Commissariato presso il quale prestava servizio.
7.2. Nei motivi nuovi presentati dall’avvocato Russo, si censura il fatto che
la Corte d’appello di Napoli abbia immotivatamente rigettato la richiesta di
21

giudicante ed è, comunque, previsto, uno specifico mezzo per dedurle che non

assunzione di prove nuove documentali scoperte dopo la condanna in primo
grado.
Il motivo è generico e, in quanto tale, inammissibile. Il ricorso non indica
neppure la data di presunta scoperta delle nuove prove, ma dalle allegazioni
difensive risulta che esse deriverebbero dall’esame degli atti del procedimento
autorizzato il 15/01/2018, con ciò apparendo evidente che si tratta di documenti
già facenti parte del fascicolo processuale.
Deve, quindi, escludersi in radice che si tratti di documenti sopravvenuti,

difensive già sviluppate nel giudizio di appello e reiterate nel ricorso principale,
concernenti la pretesa prova logica della impossibilità che sia stato il ricorrente a
produrre e inviare le false relazioni di servizio in quanto non presente in ufficio al
momento della spedizione del fax.
7.3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione
di responsabilità basata su materiale intercettivo e dichiarativo ricostruito con
motivazione apparente è generico perchè manca l’indicazione della correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex
art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si
vedano fra le tante: Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004 Rv. 230634; Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012 Rv. 253849; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv.
259425).
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in
risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale
viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un
corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha
evidenziato che le circostanze probande sono smentite dall’univoco tenore delle
telefonate del Valente e dell’Olivo, dalle quali emerge che la moglie di Lampitelli,
Roma Anna, si era rivolta ad Olivo, consapevole delle conoscenze che lo stesso
vantava degli uffici giudiziari, per sollecitare l’intervento relativamente all’istanza
del marito di misura alternativa alla detenzione depositata al Tribunale di
Sorveglianza; Olivo si rivolgeva, da un lato, al nipote Valente Gioacchino,
Ispettore presso il Commissariato Vicaria Mercato delegato dal Magistrato di
sorveglianza a fornire le informazioni di P.S. sul detenuto, e, dall’altro, a Esposito
Andrea, dipendente in servizio presso il Tribunale di sorveglianza; l’udienza era
fissata per il giorno 20 ottobre 2011 e la relazione redatta dal Commissariato e
datata 21 settembre 2011 era stata regolarmente trasmessa al Tribunale
delegante; evidentemente, per mancato rinvenimento nel fascicolo, ne veniva
22

proponendosi nei fatti una pedissequa riproposizione delle argomentazioni

sollecitato un ulteriore inoltro e detto Commissariato allegava nuovamente la
relazione del 21 settembre 2011; nel fascicolo del Tribunale di sorveglianza si
rinveniva, però, altra relazione proveniente dal Commissariato PS Vicaria datata
18 ottobre 2011, la cui redazione è correttamente ricondotta dalla Corte
d’appello a Valente il quale la trasmetteva via fax dal suo ufficio al Tribunale il
giorno successivo; era Esposito ad occuparsi, infine, di inserire tale relazione del
fascicolo escludendo quella originale.
La Corte indica puntualmente sia l’intercettazione nel corso della quale il

quale Olivo avvisava Esposito che il documento falso era stato redatto. Un
ulteriore riscontro alla provenienza della relazione falsa dal Valente e alla falsità
della relazione del 18 ottobre 2011 è correttamente ravvisato dalla Corte nelle
dichiarazioni del dirigente del Commissariato il quale, escusso a sommarie
informazioni testimoniali, disconosceva la firma in calce alla relazione del 18
ottobre 2011 sottolineando che la relazione autentica conteneva informazioni
sfavorevoli al Lampitelli mentre quella poi entrata nel fascicolo del Tribunale era
di segno decisamente più attenuato.
La Corte ha evidenziato, infine, con motivazione congrua e immune da vizi
logici come dalle telefonate intercettate fra Olivo e la Roma sia chiaramente
desumibile l’esistenza del corrispettivo dell’atto corruttivo; è Olivo, infatti, a
rassicurare la Roma che poco prima gli aveva riferito di non avere soldi neanche
per pagare l’avvocato, di aver egli stesso provveduto a pagare i corrotti «perché
hanno lavorato bene».
La Corte di appello, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive
risultanze processuali ha, poi, sottolineato come le dichiarazioni dei coimputati
Olivo e Roma appaiano in piena sintonia con le risultanze delle inequivoche
conversazioni tra tutti gli interessati alla vicenda, avendo la Roma ammesso di
aver investito Olivo per velocizzare la pratica del marito versandogli in più
tranches 1.500 euro ed avendo Olivo confessato di avere promesso al Valente un
viaggio in Egitto e di avere consegnato ad Esposito 200 euro.
La difesa ha proposto una lettura alternativa delle intercettazioni che non
può trovare ingresso in questa

sede,

posto che, secondo il consolidato

orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per
discostarsi, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,
anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla
valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità

(ex

plurimis: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n.
50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
23

Valente si assumeva la paternità del falso, sia l’intercettazione nel corso della

7.4. E’ inammissibile il motivo con il quale la difesa si duole della mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento
sanzionatorio troppo gravoso, anche con riguardo agli aumenti di pena.
7.4.1. La Corte d’appello ha espressamente motivato – in modo congruo ed
immune da vizi logici – sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non
concedibili le circostanze attenuanti generiche avendo riguardo alla gravità e alla
pervicacia della condotta del Valente e al fatto che non è dato cogliere alcun
elemento di favorevole valutazione per la concessione delle stesse.

cui all’art. 62-bis cod. pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio
negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò
consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare la
diminuzione della pena.
Quanto al tema della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti,
va ricordato che dette circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno
strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano in positivo – elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la
mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge (ex
plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315).
7.4.2. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza in ordine al
trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato che
il primo giudice ha applicato la pena base nel minimo edittale e ha operato gli
aumenti in maniera corrispondente all’entità e gravità dei fatti.
7.5. I Giudici di appello, dopo avere adeguatamente ricostruito il compendio
storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d’accusa, traendone le
logiche conseguenze del caso, hanno correttamente ritenuta integrata la
fattispecie di cui all’art. 319-ter cod. pen..
Nel caso in esame, alla luce dei principi di legittimità sopra richiamati, è
indubitabile che l’atto giudiziario sia consistito nella predisposizione di una falsa
relazione su Lampitelli destinata ad incidere sulla decisione del Tribunale di
sorveglianza in ordine alla concessione della misura alternativa dell’affidamento
in prova ai servizi sociali. E’, ovviamente, del tutto ininfluente che tale misura
non sia poi stata concessa.
Deve, in conclusione, essere rigettata, perché infondata, la censura della
difesa sul punto.

8. Quanto alle residue censure formulate da Zoff Stefano si osserva quanto
segue:

24

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di

8.1 Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala
deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte di appello in
ordine alla sussistenza della corruzione in atti giudiziari di cui al capo Q),
limitatamente all’accordo intervenuto fra Zoff e Cante, nella veste di corruttori e
i cancellieri della Corte di appello di Napoli, Raimondi Mariano e Venezia Franco,
nella veste di corrotti in ordine alla ritardata trasmissione – dapprima fino a
giugno e poi fino a settembre – degli atti del processo a carico di Cante Enrico
alla Corte di Cassazione. Ciò a fronte, ovviamente, del pagamento di una somma

Deve preliminarmente evidenziarsi che Zoff, in sede di interrogatorio, ha
ammesso di avere concordato con Raimondi l’erogazione di euro 2.500 a fronte
di ciascun ritardo nella trasmissione degli atti e di avere consegnato la prima
tranche in busta chiusa a Raimondi. L’imputato ha, invece, negato di avere posto
in essere l’ulteriore condotta corruttiva contestatagli (consistita nell’accordarsi,
sempre con Raimondi, affinchè attraverso una nuova nomina da parte di Cante
di un diverso difensore di fiducia, trattenuta dal Raimondi, non andassero a buon
fine le citazioni per l’udienza fissata in Corte di Cassazione).
Correttamente la Corte di appello, quanto ai primi due episodi di
mercimonio, ha richiamato il contenuto inequivoco delle intercettazioni nel corso
delle quali Zoff e Raimondi raggiungevano l’accordo corruttivo e Raimondi, con
estrema disinvoltura, spiegava di non avere problemi a procrastinare la
trasmissione degli atti in Corte di Cassazione fino a giugno 2012, mentre Zoff, da
parte sua, chiariva che Cante era disponibile a pagare solo la somma di euro
2.500 a fronte della richiesta iniziale di euro 5.000. L’intercettazione audio video
del 16/02/2012, puntualmente richiamata dal Collegio di appello, nel corso della
quale si vede chiaramente Zoff consegnare una busta a Raimondi, il quale
dapprima chiede se «ci sono tutti» e poi con disinvoltura la mette in tasca,
documenta la dazione della somma pattuita per la corruzione.
Ulteriori riscontri sono, infine, forniti, secondo l’ineccepibile ricostruzione dei
fatti fornita dalla Corte di appello, dalle dichiarazioni rese dal giudice Abbamondi,
redattrice della sentenza di condanna a carico di Cante Enrico, depositata in
cancelleria a luglio 2011, la quale si era accorta del ritardo nella trasmissione del
relativo fascicolo in Cassazione ed aveva chiesto chiarimenti ad Dirigente di
cancelleria.
8.1.1. La difesa si sofferma sul contenuto di una intercettazione nel corso
della quale Raimondi, parlando con il correo Venezia, dopo essersi lamentato
della riduzione della somma concordata per la corruzione, commenta
testualmente «Ma che facciamo, diciamo di no … a questo punto sono trovati per

25

di denaro e al fine di procrastinare la carcerazione di Cante.

terra, perché non c’è da spaccarsi più di tanto, non è che dobbiamo fare una
cosa che … dici tu ua, nientedimeno».
Tale conversazione dimostrerebbe, che, in realtà, i due cancellieri erano
consapevoli che il fascicolo non sarebbe stato trasmesso in Corte di Cassazione
prima di giugno poiché vi erano ancora delle notifiche da fare e,
conseguentemente, volevano solo fare credere a Zoff di potere incidere nella
vicenda, ma in realtà non dovevano fare assolutamente nulla.
La Corte di appello, con una valutazione del tutto logica e congruente, ha

ritenevano soddisfatti della somma di denaro offerta perché, in effetti, ciò che
veniva chiesto loro di fare non era particolarmente complicato.
La circostanza, evidenziata dalla difesa, che a febbraio dovessero ancora
essere effettuate delle notifiche non è indicativa, come sottolineato dalla Corte,
del fatto che Raimondi, in realtà, non potesse incidere in alcun modo sulla
vicenda. Anzi, ciò dimostra chiaramente che, essendoci ancora delle notifiche da
eseguire, Raimondi poteva effettivamente ulteriormente ritardare tale
adempimento. Correttamente la Corte ha richiamato, a questo proposito,
l’intercettazione del 16/04/2014 (pag. 75 della sentenza primo grado) nel corso
della quale Raimondi tranquillizzava Zoff in merito all’inoltro del fascicolo in
Corte di Cassazione dicendo che «si deve ancora fare una notifica, ho fatto
partire con ritardo, quindi a maggio scadono i termini per due o tre di loro.., a
giugno io comincio a prepararlo».
Risultano, in conclusione, ampiamente vagliate e correttamente disattese
dalla Corte distrettuale le censure mosse dalla difesa in ordine alle concrete
possibilità di Raimondi di ritardare la trasmissione degli atti dalla Corte di appello
alla Corte di cassazione e, comunque, le stesse sono volte a sollecitare una
rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul
presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa
richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte
della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione
delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
8.1.2. La Corte d’appello ha anche correttamente evidenziato l’erroneità
della ricostruzione della difesa finalizzata a configurare Zoff e Cante come vittime
di una truffa organizzata da Raimondi e Venezia.
I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato che non è ipotizzabile che i due
cancellieri avessero posto in essere un raggiro ai danni dell’istante per il tramite
di Zoff, posto che quest’ultimo, in quanto abituale frequentatore degli uffici
giudiziari, sapeva perfettamente che Raimondi si poteva concretamente ingerire
sui suoi colleghi.
26

interpretato la predetta conversazione nel senso che Raimondi e Venezia si

Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta dalla Corte in ordine alla
non configurabilità della truffa nella parte in cui sottolinea che le somme di
denaro sono state effettivamente erogate dal Cante ai cancellieri corrotti non già
in conseguenza di artifizi o raggiri, essendo il predetto – come emerge dalle
intercettazioni – ben conscio della «causale» di quelle somme di denaro ed
assolutamente intenzionato a pagare al fine di conseguire il beneficio che i due
cancellieri si erano dimostrati in grado di raggiungere.
Anche in questo caso la condotta ascritta agli imputati è sussumibile nel
reato di corruzione in atti giudiziari: l’atto contrario è stato analiticamente

indicato, ovverosia il trattenimento degli atti del processo a carico di Cante
Enrico nella cancelleria della Corte di appello di Napoli per ritardare la fissazione
dell’udienza presso la Corte di Cassazione.
Risulta del pari, provata la corresponsione del prezzo della corruzione da
parte di Cante ai suddetti cancellieri.
Le censure della difesa, pertanto, non sono volte a rilevare mancanze
argomentative ed illogicità

ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non

consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice
di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto
a fondamento dei rispettivi temi d’accusa.
8.1.3. Le censure colgono, invece, nel segno, con riferimento alla terza
ipotesi di corruzione contestata, relativa all’ asserito accordo raggiunto tra Cante
e i cancellieri Venezia e Raimondi, tramite Zoff, perché attraverso una nuova
nomina da parte di Cante di un diverso difensore di fiducia, trattenuta da
Raimondi, non andassero a buon fine le citazioni per l’udienza in Cassazione.
Dalle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado
(pagg. 104 e seguenti), si ricava, in effetti, che Raimondi proponeva questa
soluzione a Zoff e contattava anche l’avv. Pace per una consulenza giuridica sul
punto, ma non risulta in alcun modo provato l’accordo con Cante.
Peraltro, la somma di 250 euro che i giudici di merito indicano come
consegnata a Raimondi a suggello dell’accordo è pacificamente riconducibile ad
altro accordo corruttivo (a favore di tale Andolfi).
La sentenza deve, quindi, essere annullata, sul punto, con rinvio per nuovo
giudizio e per l’eventuale rideterminazione della pena ad altra Sezione della
Corte d’appello di Napoli.

9. Quanto alle censure mosse dalla difesa di Cante Enrico in relazione agli
episodi corruttivi di cui al capo Q), ora esaminato con riferimento a Zoff Stefano,
si richiama quanto appena evidenziato in ordine alla corretta valutazione da

27

í’r,)

parte della Corte di appello circa la sussistenza del reato di corruzione in atti
giudiziari, evidenziandosi, inoltre, quanto segue:
9.1. Il primo motivo dedotto dall’avvocato Varano relativo alla assenza di
consapevolezza in capo a Cante di concorrere in un’attività illecita è infondato.
La Corte di appello, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive
risultanze processuali, ha richiamato le intercettazioni telefoniche dalle quali
emerge la indubbia la partecipazione di Cante all’accordo corruttivo, posto che lo
stesso risultava puntualmente informato da Zoff delle trattative intraprese da

Correttamente è stata ritenuta di particolare rilevanza la conversazione fra
Zoff e Cante (riportata a pagina 79 della sentenza primo grado), nel corso della
quale il secondo raccomandava al primo di «seguire la questione relativa alla
Cassazione», chiedeva se «le carte erano partite per la Cassazione» e annuiva
quando il difensore gli rispondeva che sarebbero state inviate a fine giugno salvo
«altri incidenti» (con ciò facendo chiaramente riferimento al fatto che erano
riusciti a fare ritardare già una volta la trasmissione del fascicolo processuale in
Cassazione). Sempre nel corso della telefonata, Zoff riferiva a Cante della
possibilità di fare ritardare ulteriormente l’adempimento ripromettendosi di
parlargliene di persona.
Correttamente il Collegio di appello ha considerato indicativa della piena
consapevolezza di Cante di partecipare all’accordo corruttivo la telefonata
(riportata a pagina 89 della sentenza di primo grado) nel corso della quale il
predetto chiedeva a Zoff se vi era la possibilità di «trasportare oltre la cosa»,
facendo chiaro riferimento alle condotte illecite richieste ai cancellieri della Corte
di appello di Napoli.
Ancora più eloquente è stata ritenuta la risposta di Zoff, il quale faceva
capire che si poteva temporeggiare ed era, a quel punto, incaricato dal proprio
cliente adoperarsi in tal senso « e vediamo un poco avvocato ia».
Con una valutazione del tutto logica e congruente i giudici di merito hanno,
infine, ritenuto dimostrativa dell’accordo illecito la circostanza che Zoff il giorno
dopo essersi recato a casa di Cante «per parlare di quella cosa», si incontrasse
con Raimondi a consegnare la somma di denaro pattuita dicendo di «avere fatto
tutto il possibile».
Deve evidenziarsi, peraltro, che la consegna del denaro da parte di Cante ai
cancellieri è stata esplicitamente ammessa nell’atto di ricorso a firma
dell’avvocato Ierace, salvo poi sostenere che l’imputato sarebbe stato tratto in
inganno dagli stessi in merito al fatto che essi potessero effettivamente incidere
sul ritardo nella trasmissione atti. Sul punto si veda quanto già evidenziato con
riferimento al ricorso di Zoff.
28

quest’ultimo per suo conto e forniva indicazioni precise sul da farsi.

9.2. Del pari infondati, alla luce di quanto evidenziato al punto 5. del
«Considerato in Diritto», sono il secondo motivo di ricorso dell’avvocato Varano e
il terzo motivo di ricorso formulato dall’avvocato Ierace in ordine all’insussistenza
del reato di corruzione in atti giudiziari.
Si è detto che ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 319-ter
cod. pen. è «atto giudiziario» quello funzionale ad un procedimento giudiziario e,
pertanto, anche l’atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura
dell’ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto

in giudicato della sentenza.
9.3. Appare inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’Appello ha espressamente motivato – in modo congruo ed
immune da vizi logici – sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non
concedibili le circostanze attenuanti generiche in riferimento alla sussistenza di
numerosi e allarmanti precedenti penali, alla gravità del reato commesso e alla
insussistenza di elementi positivi di valutazione.
Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di
cui all’art. 62 bis cod. pen., posto che con la stessa si esprime un giudizio
negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò
consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare la
diminuzione della pena.
9.5. E’ infondato il primo motivo di ricorso formulato dall’ avvocato Ierace
nell’interesse di Cante, con il quale si deduce la violazione di legge, il vizio di
motivazione e il travisamento della prova in relazione alla asserita revoca
dell’ordinanza con la quale la Corte aveva inizialmente disposto l’acquisizione
delle dichiarazioni del cancelliere capo della Corte di appello di Napoli dottor
Aversa, dopo avere acquisito quelle della dottoressa Abbamondi.
Rileva il Collegio che, in realtà, dall’esame dei verbali della Corte di appello
si evince che non è stata quella autorità giudiziaria a disporre l’acquisizione delle
dichiarazioni della Abbamondi rese in altro procedimento, ma che le stesse sono
state allegate ad una istanza di rinvio depositata dell’avv. Fusco. Nè risulta che
la Corte abbia mai disposto l’acquisizione delle dichiarazioni del dirigente di
cancelleria, dott. Aversa. In considerazione di ciò correttamente non doveva
essere revocata alcuna ordinanza di ammissione delle dichiarazioni rese da
Aversa in altro processo.
9.6. E, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso formulato
dall’avvocato Ierace nel quale si ipotizza che Cante sia stato la vittima di un
raggiro organizzato dai pubblici funzionari approfittando di un’occasione da loro
29

funzionamento e sull’esito dei procedimenti, quale quello di ritardare il passaggio

non creata. Si richiama, sul punto, quanto osservato al punto 8.1.1. del
«Considerato in Diritto».
9.7. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della
pena, alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta
recidiva.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si
richiamano le argomentazioni svolte in merito ad analoga deduzione contenuta
nel ricorso a firma dell’avvocato Varano.

pena, là dove la determinazione della stessa entro il minimo e il massimo
edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto
insindacabile nella sede di legittimità allorchè l’apprezzamento sul punto sia
sostenuto da una motivazione adeguata. In ossequio ai principi fissati da questa
Corte, è pertanto, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).
La Corte ha logicamente e congruamente motivato in ordine alla ritenuta
convinzione che la posizione dei beneficiari della corruzione, quale era appunto
Cante, dovesse ritenersi più grave rispetto a quella dei corrotti.
Corretta e sorretta da logica è poi la parte della motivazione nella quale si
giustifica l’aumento della pena per la recidiva nella misura fissa di 2/3, in
considerazione dei gravi precedenti giudiziari a suo carico.
In considerazione del fatto che, in relazione al tempus commissi delicti, la
pena applicabile era da tre a otto anni di reclusione, correttamente i giudici di
appello hanno ritenuto adeguata la pena inflitta dal giudice di primo grado.

10. Riprendendo l’esame delle censure sollevate dalla difesa di Zoff con
riferimento al provvedimento impugnato, deve rilevarsi quanto segue:
10.1. Sono inammissibili i motivi di censura formulati in ordine alla
corruzione in atti giudiziari del perito Pannain Mario posto che appaiono orientati
a riprodurre, con generiche formulazioni, un quadro di argomentazioni già
esposte nel giudizio d’appello – ed ancor prima dinanzi al Giudice di primo grado
– che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla
Corte distrettuale.
10.1.1. La Corte di appello, con motivazione saldamente ancorata alle
obiettive risultanze processuali, ha evidenziato che Pannain era perito del
Tribunale, e quindi pubblico ufficiale, perché era stato nominato tale in data 1

30

Identiche considerazioni vanno svolte in merito alla commisurazione della

febbraio 2012 dal giudice di Marano, dottor De Stefano, innanzi al quale aveva
anche presentato una istanza di proroga.
Il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a riprova di quanto
sostenuto in ordine al fatto che, invece, il ruolo del sanitario fosse quello di
consulente di parte, conseguentemente il ricorso, sul punto, pecca di aspecificità.
La Corte ha richiamato puntualmente le numerose intercettazioni telefoniche
(riportate alle pagine 177 e 178 della sentenza di primo grado) che hanno visto
coinvolti Zoff, Cante Domenico, Raffaella Basile (moglie del Cante) e Pannain;

cambio di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000, Pannain redigesse
una falsa perizia attestante l’incapacità di stare in giudizio, nonché l’incapacità di
intendere e di volere di Cante Domenico, cliente di Zoff, il quale ha, peraltro,
ammesso di conoscere bene Pannain e di avere più volte fatto ricorso a lui per la
redazione di consulenze tecniche di parte.
Lo scopo dell’accordo era quello di fare ottenere a Cante Domenico la
sospensione del giudizio penale ovvero l’assoluzione per difetto di imputabilità.
Come congruamente rimarcato dalla Corte di appello, nel corso delle
conversazioni telefoniche viene ben delineato il ruolo di mediatore di Zoff che il
21/06/2012, in prossimità dell’udienza fissata per l’esame del perito, consigliava
alla Basile di erogare al Pannain la somma pattuita di euro 1.000, somma che la
Basi le dichiarava di «avere già messo in conto». I giudici di merito si soffermano
correttamente anche sulla telefonata del 22/06/2012 nel corso della quale Zoff e
la moglie discutevano proprio dell’impegno preso dai familiari di Cante nei
confronti del perito; lo stesso giorno veniva, infine, intercettata una
importantissima telefonata nel corso della quale Zoff confidava alla moglie che
Pannain si stava recando nel suo studio per «prendere i soldi». Zoff si rendeva,
quindi, intermediario delle richieste di Pannain alla Basile, la quale non appariva
in alcun modo intimorita perché costretta o indotta a pagare, anzi si dimostrava
pienamente consapevole dell’accordo intercorso con Pannain e pronta a
rispettarlo.
10.1.2. Incensurabile è, quindi, la motivazione svolta – valutate
unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado – allorché si è ritenuta
integrata la fattispecie di cui all’art.

319-ter cod. pen. e si è esclusa la

configurabilità del reato di concussione e di intralcio alla giustizia.
Il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato
dalla legge n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un
abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia,
esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione
della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio
31

dalle stesse emerge con chiarezza l’accordo intervenuto fra gli stessi affinché, in

indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di
evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.
Nel caso in esame non è emerso alcuno stato di soggezione di Cante e di
Zoff rispetto a Pannain ed è, invece, emersa in maniera lineare la par condicio
contractualis e cioè l’incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà
delle parti al fine di conseguire il risultato da tutti voluto e cioè una perizia che
escludesse la capacità di intendere e di volere e di stare in giudizio di Cante
Domenico.

lo stesso tutela il corretto svolgimento dell’attività processuale, in relazione a
condotte volte a pregiudicare – mediante offerta o promessa di danaro o altra
utilità, ovvero violenza o minaccia – la serena acquisizione delle dichiarazioni di
soggetti sui quali grava l’obbligo di rispondere (Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015,
Lattanzi, Rv. 262906).
L’intralcio alla giustizia presuppone che l’offerta o la promessa di denaro o di
altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni o delle
attività dei soggetti muniti di competenze tecniche da sentire nel processo, «non
sia accettata» (comma 1), ovvero che, «qualora l’offerta o la promessa sia
accettata», «la falsità non sia commessa» (comma 2). Alla luce del lineare dato
normativo, la condotta è punita a condizione che l’attività di condizionamento utilitaristico o coercitivo – non vada a buon fine: si tratta invero di un reato di
pericolo teso a realizzare una tutela anticipata del bene giuridico
dell’amministrazione della giustizia.
Come hanno osservato anche le Sezioni Unite di questa Corte, «sotto la
rubrica di “intralcio alla giustizia”, l’art. 377 cod. pen. configura, al comma 1,
come reato l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, non accettata, per
commettere taluni delitti contro l’amministrazione della giustizia: derogando, con
ciò, al generale principio per cui l’istigazione non accolta a commettere un reato
non è punibile (art. 115 cod. pen.)» (Sez. U, n. 51824 del 25/09/2014, Guidi,Rv.
261187).
Diversamente, ricorre l’ipotesi sanzionata dagli artt. 319-ter e 321 cod. pen.
allorquando l’agente abbia consegnato o promesso denaro o altre utilità «per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo».
Fattispecie pacificamente ravvisabile nel caso in cui la dazione sia rivolta al
teste o al perito affinchè questi renda una falsa testimonianza o una falsa perizia,
in quanto il testimone o il perito, che partecipa alla formazione della volontà del
giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico
ufficiale ex art. 357 cod. pen. (Sez. 1, n. 6274 del 23/01/2003, PM in proc.
Chianese, Rv. 223566).
32

Quanto al reato di cui all’art. 377, comma 2 cod. pen., deve evidenziarsi che

10.1.3. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, la linea di
demarcazione fra le due fattispecie in parola dipende proprio dal fatto che la
condotta induttiva sia andata o meno a buon fine e che il testimone o il perito
siano stati in concreto condizionati nel loro operato.
Ne discende che, nella vicenda in oggetto, è stata correttamente ravvisata la
fattispecie all’art. 319-ter cod. pen., avendo la Corte messo molto bene in
evidenza, richiamando le dichiarazioni del responsabile della clinica ove era
ricoverato Cante, che quest’ultimo non presentava una diagnosi di schizofrenia e,

corruttivo fra di loro intercorso. La circostanza che la perizia non risulti agli atti
del giudizio abbreviato è del tutto ininfluente, risultando pacifica la nomina di
Pannain quale perito nel processo a carico di Cante Domenico.
La corruzione è, infine, chiaramente consumata e non tentata posto che le
parti avevano già raggiunto l’accordo e – come attestano le intercettazioni – il
corrispettivo in denaro era stato consegnato.
10.2. Infondate sono le deduzioni difensive in ordine alle contestazioni di cui
ai capi Al), B1) e C1).
10.2.1. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala
deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte in ordine alla
sussistenza dei reati in questione.
Sono, infatti, puntualmente richiamate le intercettazioni telefoniche dalle
quali risulta inequivocabilmente che Zoff incaricava Raimondi, a fronte di un
compenso di euro 1.000, di verificare tramite la moglie, Pesacane Maria, in
servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, se lui, Cante e Basile
fossero iscritti nel registro degli indagati in relazione alla corruzione del perito
Pan nain.
Lo stesso Zoff, in sede di interrogatorio, ha ammesso di avere richiesto a
Rainnondi di effettuare tale controllo ed appare sterile, come sottolineato dai
giudici di merito, la giustificazione secondo la quale era sua intenzione solo
«velocizzare i tempi»
E’, altresì, correttamente evidenziato come il pubblico ufficiale Pesacane
Maria, utilizzando le proprie credenziali, si inserisse illecitamente nel sistema
informatico SICP, su istigazione di Zoff, acquisendo le relative informazioni e
stampando l’elenco dei nominativi ivi rinvenuti e come le informazioni acquisite
fossero poi riportate a questo ultimo.
10.2.2. Le notizie rivelate da Raimondi e Pesacane a Zoff e, tramite lui, a
Cante e a Basile erano sicuramente notizie che dovevano rimanere segrete.
Deve escludersi, in linea generale, che sia consentita la comunicazione
informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario. Né tale principio è
33

riportando le frenetiche e spasmodiche comunicazioni fra Zoff e i correi, l’accordo

derogabile se la notizia abbia ad oggetto l’eventuale iscrizione nel registro delle
notizie di reato e sia richiesta dal diretto interessato.
Quest’ultimo, infatti non ha, di per sé, un diritto incondizionato a ricevere
tale tipo di notizia: il combinato disposto di cui agli artt. 335 cod. proc. pen. e
110-bis disp. att. cod. proc. pen. non solo riserva specificamente all’ufficio del
Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali
iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e previa formale richiesta, ma
prevede espressamente che il Pubblico ministero, a fronte di una istanza di

sulle iscrizioni fino a tre mesi, ove ricorrano specifiche esigenze attinenti
all’attività di indagine.
Deve perciò concludersi che solo la segreteria della competente Procura della
Repubblica può fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre se il
destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la comunicazione
dell’informazione sia stata autorizzata dal magistrato del Pubblico ministero, e
che, quindi, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all’esistenza
di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato (Sez. 6,
n. 49526 del 3.10.2017, Greco, Rv. 271565; Sez. 5, n. 44403 del 26/06/2015,
Morisco, Rv. 266089; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252871).
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in conclusione, per
notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le
informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque,
ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso,
perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di
soggetti non titolari del relativo diritto (Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep.
21/04/2017, Rv. 269776).
10.2.3. Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta dalla Corte di
appello nella parte in cui ritiene sussistenti a carico di Zoff gli estremi del reato
di cui all’art. 615-ter cod. pen in concorso con la Pesacane, Raimondi, Cante e
Basile. Integra, infatti, il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n.
1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali
impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per
delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni
ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è
attribuita. (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061; nella specie, la
Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di
cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato
delle notizie di reato – c.d. Re.Ge. – conformemente alle disposizioni
34

informazioni dell’interessato o del suo difensore, possa anche disporre il segreto

organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva
preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee
allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un’ipotesi di
sviamento di potere).
10.2.4. Si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu ocu/i percepibili e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente attivabile
– anche le ulteriori deduzioni della sentenza impugnata sulla commissione da
parte di Zoff del reato di corruzione in atti giudiziari.

come la stessa sia pacificamente provata dalle intercettazioni telefoniche ed
ambientali dalli quali emergeva la dazione di 1.000 euro in cambio delle
informazioni riservate fornite dal pubblico ufficiale.
10.2.5. Sono inammissibili i motivo di ricorso relativi alla mancata
concessione delle attenuanti generiche – e alla lamentata disparità di
trattamento rispetto a Cante Enrico al quale sono state negate a fronte della
totale assenza di collaborazione – e alla quantificazione della pena irrogata.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, ha sottolineato
correttamente come Zoff si sia limitato ad ammettere ciò che risultava dalle
intercettazioni ed ha conseguentemente individuato la valenza ostativa alla
invocata concessione nella spregiudicatezza e pervicacia nel delinquere
dimostrata dall’imputato. Trattasi, all’evenienza, di circostanze attinenti sia alla
gravità del reato che alla personalità del colpevole che rendono congruo il
giudizio negativo espresso dal giudice del merito che risulta, dunque,
incensurabile in sede di legittimità.
Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla commisurazione della
pena, là dove la determinazione della stessa entro il minimo e il massimo
edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto
insindacabile nella sede di legittimità allorchè l’apprezzamento sul punto sia
sostenuto da una motivazione adeguata.
35

La Corte territoriale ha messo, infatti, in evidenza in maniera inecceppibile

0

10.2.6. Inammissibile è il motivo aggiunto di ricorso formulato dall’avvocato
Giacomo Pace, con il quale, oltre a censurare la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, si evidenzia che la Corte ha usato un altro
metro rispetto a quello usato nei confronti di Cante al quale le circostanze
attenuanti generiche sono state negate in assenza totale di confessione del
predetto. Trattasi di questione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
ed insindacabile in

Sede di legittimità, essendo l’apprezzamento sul punto

sorretto da una motivazione adeguata.

i

11. Quanto ai motivi dedotti nell’interesse di Cucciniello Vittorio, ritiene
questa Corte che i passaggi motivazionali censurati dell’impugnata decisione
siano connotati da linearità e da logica conseguenzialità e che,
conseguentemente, il ricorso debba essere rigettato.
11.1. In relazione al primo motivo relativo al capo AQ), correttamente la
Corte di appello ha evidenziato le molteplici telefonate risalenti a dicembre 2011
nel corso delle quali il pubblico ufficiale Raimondi chiedeva a Cucciniello dipendente del Tribunale ed intermediario per conto di una terza persona non
identificata – di sollecitare quest’ultima a pagare i 500 euro che stava
attendendo da sei mesi; in caso contrario a gennaio sarebbe stato emesso il
decreto di citazione a giudizio perché il collega della Settima Sezione – anche lui
corrotto — non era più disposto ad attendere il pagamento del corrispettivo per
la propria condotta contraria ai doveri di ufficio e cioè occultare il fascicolo
processuale che riguardava evidentemente il corruttore per evitare la fissazione
dell’udienza.
E’ pacifico che non sia stato possibile risalire al fascicolo in questione e alla
persona del corruttore e dell’altro pubblico ufficiale in servizio presso la Settima
Sezione, ma ciò – come correttamente evidenziato dai giudici di merito – è
irrilevante posto che le intercettazioni permettono, comunque, di ricostruire la
vicenda dalla quale emerge pacificamente la condotta corruttiva.
Risultava, infatti, che il corruttore aveva già pagato «1.000 euro a botta» a
Pasqua e a luglio 2011 e che a gennaio avrebbe dovuto provvedere a pagare altri
500 euro ma che, appunto, non era più disponibile. Per questo motivo
Cucciniello, a fronte delle pressanti richieste, si recava in ufficio da Raimondi e
gli consegnava 200 euro come anticipo, sottolineando che «li stava mettendo di
tasca sua».
Quanto evidenziato dalla Corte di appello è sicuramente sufficiente a
configurare la corruzione in atti giudiziari posto che il

pactum sceleris

è

chiaramente delineato ed è pacificamente identificato almeno uno dei due
36

,

io

pubblici ufficiali corrotti al fine di fare ritardare la fissazione dell’udienza in attesa
della prescrizione del reato.
E’ irrilevante che non sia stato identificato il soggetto beneficiario, posto che
degli interessi dello stesso si faceva portatore il Cucciniello, il quale anticipava
addirittura per suo conto il pagamento di parte del corrispettivo, così
concorrendo materialmente nella corruzione.
Deve ricordarsi che secondo i principi consolidati di questa Corte di
legittimità, ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il
fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in
ordine allo effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico
servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno
conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011,
Papa, Rv. 251651; fattispecie in cui si è ritenuto che l’indagato svolgesse, dietro
versamento di somme di denaro, un ruolo di intermediario, quale collettore di
notizie riservate provenienti da ambienti giudiziari).
La fattispecie è pacificamente consumata, posto che l’accordo fra le parti era
stato raggiunto ed era già stato versato anche parte del denaro come
corrispettivo della condotta illecita. E’ chiaramente del tutto irrilevante che non
sia stato raggiunto il fine che le parti si erano prefissate.
11.2. In relazione al secondo motivo di ricorso della difesa Cucciniello, la
motivazione svolta in sentenza appare altrettanto incensurabile allorché ritiene
integrata la fattispecie di cui all’art. 319-ter cod. pen.: la vicenda, come
ricostruita in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori, si appalesa
infatti correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice, e ciò anche con
riguardo allo specifico aspetto dell’esistenza di un atto giudiziario, inteso come
atto funzionale ad un procedimento giudiziario (Sez. U, n. 15208 del
25/02/2010, Rv. 246582).
La Corte richiama puntualmente le intercettazioni più significative, come
quella del 24 maggio 2012 nel corso della quale il ricorrente indica a Raimondi il
procedimento numero 9663/11 relativo a tale Russo Angela, sostenendo che
anche quello era in carica alla Settima Sezione della Corte d’appello e che la
persona interessata era stata condannata in primo grado per abuso edilizio a
nove mesi di reclusione con pena sospesa e alla demolizione degli abusi.
Raimondi riferiva allora a Cucciniello di conoscere in quella Sezione la
«persona giusta» che li avrebbe aiutati a occultare il fascicolo in questione,
fascicolo che poi Raimondi avrebbe nascosto nel proprio ufficio per circa due anni
ovvero fino ad arrivare alla prescrizione del reato. Raimondi invitava, allora, il
ricorrente a farsi consegnare dall’interessato la somma di euro 3.000 che si
sarebbe spartito insieme al collega cancelliere. In particolare, il ricorrente
37

o

t

proponeva l’accordo corruttivo a Raimondi in cambio di somme di denaro che si
impegnava a corrispondere agendo per conto e nell’interesse del privato
beneficiario.
Le intercettazioni ambientali – come sottolineato della sentenza impugnata
attestano la consumazione del reato nelle modalità dell’accettazione della
promessa. Rainnondi dichiarava, infatti, di accettare la proposta reclamando,
però, il pagamento della somma di 2.000 euro in contanti.
Nella sentenza impugnata viene, infine, correttamente sottolineato come gli

intercettazioni: il procedimento numero 99663/11 a carico di Russo Angela
risultava effettivamente assegnato alla Settima Sezione e riguardava violazioni
edilizie; l’udienza non risultava ancora fissata fino alla data di conclusione delle
indagini.
E’ infondata la deduzione difensiva secondo la quale i capi AQ) e AR)
riguardano, in realtà la medesima vicenda: le intercettazioni risalgono, infatti, a
periodi temporali non coincidenti.

12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata nei confronti di
Zoff Stefano e Cante Enrico limitatamente al reato di cui al capo Q) in relazione
all’episodio di nuova nomina di difensore di fiducia da parte di Cante e rinviata
per nuovo giudizio sul punto e per l’eventuale rideterminazione della pena ad
altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Devono essere rigettati nel resto i ricorsi di Zoff Stefano e Cante Enrico.
Devono, infine, essere rigettati i ricorsi di Cucciniello Vittorio, Di Matteo
Francesco e Valente Gioacchino, i quali vanno condannati al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Zoff Stefano e Cante Enrico
limitatamente al reato di cui al capo Q) in relazione all’episodio di nuova nomina
di difensore di fiducia da parte di Cante e rinvia per nuovo giudizio sul punto e
per l’eventuale rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello
di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi di Zoff Stefano e Cante Enrico. Rigetta i
ricorsi di Cucciniello Vittorio, Di Matteo Francesco e Valente Gioacchino che
condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 febbraio 2018

Il onsigliere estensore

Il Presidente

accertamenti effettuati al RE.GE . confermassero tutti gli elementi emersi dalle

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