Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19496 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19496 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CROCE NUNZIA N. IL 22/01/1964
avverso la sentenza n. 26012/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 29/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
19tfe/sentite le conclusioni del PG Dott. CoA A.urntt_ 540,,f& cLu.
QuAAL,,,ackuLeSb G(>4__ N- Ltd\ a_ ot.t/fLe_

Uditi difen r Avv.;

1.

et5e,D2

Data Udienza: 11/04/2014

:,.

Ritenuto in fatto

Il GUP del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di
Croce Nunzia, nei cui confronti era stata esercitata l’azione penale per il reato di
detenzione di sostanza stupefacente, in concorso con Scotto Pasquale (e, in
alternativa, per il reato di cui all’art. 378 c.p.). In fatto era accaduto che, nel
corso di un controllo da parte dei carabinieri, lo Scotto aveva lanciato una busta
(poi risultata contenere cocaina) all’interno del balcone dell’abitazione di Croce

all’interno dell’abitazione, se ne era disfatta, facendola cadere dalla finestra del
piano terra sita sul retro del suo appartamento. Il GUP nel pervenire alla
pronuncia di proscioglimento ex art. 425 c. 3 c.p.p., rilevava che, in assenza di
elementi atti a dimostrare un collegamento tra lo Scotto e la Croce, la condotta
di quest’ultima era da ritenere casuale, né era prospettabile una diversa
interpretazione dei fatti in giudizio.
Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Osserva
che il GIP aveva trascurato quanto la polizia giudiziaria aveva riferito con
riguardo ai fatti emersi all’atto del controllo e cioè che lo Scotto era stato visto
con la busta in mano presso l’abitazione della Croce, nell’atteggiamento di chi
aspetta l’apertura della porta per effettuare la consegna; che, inoltre, la
predetta, prima di lanciare la busta sul retro dell’abitazione alla vista dei militari,
l’aveva raccolta portandola in casa. Prospetta che la Croce, piuttosto che liberarsi
della busta immediatamente e istintivamente alla vista dei militari, lanciandola al
di là del balcone, lo aveva fatto dopo essere entrata con essa nella sua
abitazione, attraverso una finestra posta sul retro. Rileva che, del resto, lo
stupefacente era stato recuperato solo perché uno dei militari impegnati
nell’operazione di arresto dello Scotto era riuscito a scorgere che qualcuno stava
lanciando qualcosa dalla finestra dell’abitazione ove poi era stata rinvenuta
l’imputata. Il Gup, pertanto, era pervenuto al proscioglimento con motivazione
apparente e trascurando gli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio.

Considerato in diritto

L’impugnazione è fondata.
Ed invero la relazione dei Carabinieri, riportata testualmente nel ricorso nei suoi
punti salienti, fornisce indicazioni che consentono di ravvisare un collegamento
tra l’azione dello Scotto e la reazione della Croce, offrendo spunti riguardo alla
consapevolezza della medesima circa l’oggetto lanciato dallo Scotto sul balcone,

Nunzia, la quale, dopo averla recuperata e trattenuta per alcuni momenti

idonei a delineare possibili ulteriori utili sviluppi in funzione dell’affermazione
della responsabilità dell’imputata in sede dibattimentale.
Per altro verso, non va trascurato che nel provvedimento impugnato manca un
giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento in relazione all’evoluzione in
senso favorevole all’accusa del materiale probatorio raccolto, e ciò proprio con
riferimento ai possibili ulteriori contributi atti a qualificare come consapevole e
non come meramente occasionale la condotta di detenzione di stupefacente in

Per le ragioni indicate la sentenza va annullata, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 1’11/4/2014
Il Corsigliere relatore

Il Presidente

capo alla Croce.

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