Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19494 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19494 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
ECELESTINO ANTONIO N. IL 30.01.1969
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA in data 7 dicembre
2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2011 la Corte d’Appello di Reggio Calabria,
decidendo sull’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di
Ecelestino Antonio, già parzialmente decisa con provvedimento della stessa Corte in
data 19.12.1996, condannava il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in
favore del predetto della ulteriore somma di C 14.625,00.
2. Avverso tale decisione propone ricorso l’Ecelestino lamentando con un unico motivo il
vizio di motivazione quanto all’entità della somma liquidata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nella impugnata ordinanza si procede alla liquidazione della somma suindicata con la
seguente motivazione: “… il parametro di liquidazione non potrà che essere quello già
adottato con il provvedimento del 19.12.1996…. adottando quel medesimo parametro
equitativo, in relazione al quale era stata già liquidata una parte dell’indennizzo
spettante. La misura giornaliera deve essere quantificata in C 39,00. .che per i 375
giorni residui determina un indennizzo di C 14.625.00”.
Tale motivazione si appalesa del tutto inadeguata.
I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a
colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese
dalle Sezioni Unite di questa Corte, la prima delle quali (Sez. U, n.I del 13/01/1995,

Data Udienza: 05/11/2013

P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione dell’indennizzo e
rinvia sul punto alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Min. Tesoro in proc. Castellani, Rv.201035) ha svincolato la liquidazione dall’esclusivo
riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve
basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata
della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali
e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (Sez. U n. 24287 del
9/05/2001, Min. Tesoro in proc. Caridi, Rv.218975) che ha chiarito le modalità di
calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la
liquidazione dell’indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto
massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della
custodia cautelare, di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni,
moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.
Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce solo una base, utile per sottrarre la
determinazione dell’indennizzo all’imponderabile soggettivismo del giudice e per
conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in
questione individua infatti l’indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i
diversi fattori di danno derivanti dall’ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo
medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l’alto o verso il basso
sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto. Occorre quindi esaminare
i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell’imputato, al
suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli
concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione
eziologia con l’Ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della
ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una
valutazione equitativa, discrezionale; ma ciò non significa che, come sopra accennato,
ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all’analisi ed alla
valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie
valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in
modo sintetico ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio
utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l’iter logico
seguito.
L’ordinanza impugnata non si attiene a tali principi. Constatata, infatti, l’esistenza del
diritto all’equa riparazione, la Corte territoriale non si è infatti attenuta, per ciò che
attiene alla quantificazione dell’indennizzo, al criterio aritmetico sopra indicato suggerito
dalla giurisprudenza di questa Corte, né ha indicato elementi atti a pervenire al diverso
giudizio formulato se non con riferimento alla precedente istanza il cui decisum non ha
evidentemente alcun valore di giudicato nel presente procedimento. Né in alcun modo
ha indicato le ragioni per cui non abbia ritenuto di liquidare alcuna somma per gli
ulteriori danni pure indicati analiticamente dall’istante.
Si
impone pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata, limitatamente alla
4.
determinazione dell’indennizzo con rinvio sul punto alla Corte d’appello di Reggio
Calabria per nuovo esame

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