Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19493 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19493 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Garramone Pia, nata il 06/08/1957 a Potenza
Pasca Liliana Ornella, nata 1’11/11/1953 a Calvello
Francolino Rosa, nata il 04/09/1964 a Lauria

avverso la sentenza del 15/09/2016 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Antonio Casalaro, per Garramone e Francolino, che si è
riportato al ricorso, chiedendo in subordine l’annullamento senza rinvio per
prescrizione del reato;
udito il difensore, Avv. Raffaela Forliano, anche in sost. dell’Avv. Leonardo Pace,
per Pasca, che si è riportato ai motivi e si è associato alla richiesta di
annullamento per prescrizione.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/9/2016 la Corte di appello di Potenza, in parziale
riforma di quella del Tribunale di Potenza del 20/5/2015, ha confermato il
giudizio di penale responsabilità di Garramone Pia e di Francolino Rosa in ordine
al delitto di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo A) e di Pasca Liliana in
ordine all’analogo reato di cui al capo D), ritenendo in tali capi assorbita

2. Ha proposto ricorso Pasca Liliana tramite il suo difensore.
2.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della
prova.
La Corte aveva omesso di considerare la conversazione intercettata n. 44,
idonea ad accreditare la versione difensiva, ulteriormente confermata da Iasiello
Maria, secondo cui la consultazione del Re.Ge da parte della Pasca era avvenuta
su richiesta della Iasiello al fine di verificare un nominativo diverso da quello del
figlio della Iasiello, ciò che aveva dato luogo alla meravigliata scoperta da parte
della ricorrente dell’iscrizione del nominativo del Sangermano.
La Corte si era basata sulla conversazione n. 41, ma non aveva dato conto
né della conversazione n. 44 né delle dichiarazioni della Iasiello, elementi
ulteriormente suffragati dalla brevità della consultazione del Re.Ge. da parte
della Pasca.
Inoltre la Corte non aveva specificamente motivato in ordine alla
conversazione n. 38 al fine di desumere elementi idonei ad escludere che la
Iasiello avesse istigato la Pasca all’accesso abusivo, da tale conversazione
risultando la consapevolezza del marito e del figlio della Iasiello delle indagini in
corso.
Ciò aveva comportato una viziata analisi dell’elemento psicologico della
condotta e l’illogicità del complessivo ragionamento, connesso al travisamento
derivante dalla omessa valutazione di elemento decisivo.
Inoltre la Corte aveva dedotto che non vi erano elementi per ritenere o
ipotizzare che la notizia oggetto di illecita rivelazione fosse stata comunicata da
altre persone.
Ma in tal modo aveva smentito la stessa impostazione dell’accusa, essendo
stato contestato alle coimputate Francolino e Garramone di aver rivelato alla
Iasiello la notizia dell’indagine a carico del Sangermano nel periodo anteriore e
prossimo all’1/2/2010, mentre l’imputazione a carico della Pasca recava la data
dell’1/2/2010.

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l’imputazione sub E) e rideterminando le pene.

Inoltre erroneamente la Corte aveva ritenuto che dalla notizia fossero
derivati pregiudizi alle indagini, posto che non erano state debitamente valutate
le dichiarazioni sul punto rese dall’ispettore Pantone circa il cambio di numero di
telefono da parte di Abbascià solo una settimana dopo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’art. 131-bis cod. proc. pen.
La Corte indebitamente aveva fatto riferimento alla violazione dei doveri
inerenti al servizio all’interno della Procura della Repubblica per escludere

attenuanti generiche per i motivi delle condotte e comunque non erano stati
arrecati concreti pregiudizi alle indagini.

3. Hanno presentato ricorso Francolino Maria Rosa e Garramone Pia tramite
il loro difensore.
3.1. Con il primo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione agli
artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.
La Corte aveva affermato con riguardo alla posizione della Pasca che non vi
erano elementi per desumere o ipotizzare che la Iasiello avesse ricevuto la
notizia da altre persone, il che costituiva un elemento in contrasto con la
riconosciuta penale responsabilità delle ricorrenti e tale da introdurre nel
ragionamento della Corte un’insanabile contraddizione.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art.
192 cod. proc. pen.
Erano state travisate le dichiarazioni rese da Mancino Maria Grazia, che
aveva escluso di aver formulato richiesta di stampa della copertina mediante
indicazione dei nominativi, non essendovi, a fronte di ciò, la prova che le due
ricorrenti avessero in concreto letto il contenuto della copertina.
Di qui la conclusione che la Corte si era fondata su un risultato di prova
diverso da quello reale.
3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt.
125 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Non era stata considerata l’ipotesi dell’agevolazione meramente colposa,
essendosi fatto generico riferimento alle modalità della divulgazione, oltre che
all’accesso abusivo al RE.Ge. non imputabile alle ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di Pasca Liliana è inammissibile, perché
manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare la rilettura del

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l’ipotesi della particolare tenuità del fatto, quando già erano state concesse le

materiale probatorio ed a suggerire diverse valutazioni di merito, ben oltre i
limiti dello scrutinio di legittimità.
1.1. Il primo motivo in particolare prospetta un’erronea valutazione delle
prove e la mancata valutazione di un elemento decisivo, costituito dalla
conversazione n. 44, intercorsa tra Iasiello Maria e il marito, da leggere
unitamente alle dichiarazioni rese dalla Iasiello, ma non considera che i Giudici di
merito hanno concordemente valorizzato la conversazione n. 41, per attestare
che: la Iasiello aveva chiesto a Liliana, cioè alla Pasca, il piacere di entrare nel

Abbascià; infine la Pasca le aveva confermato l’iscrizione del Sangermano, figlio
della Iasiello, a conferma di quanto costei aveva diversamente appreso dalle
altre due ricorrenti.
La ricorrente non censura specificamente il significato attribuito alla
conversazione n. 41, mentre la conversazione n. 44, di cui nel ricorso è riportato
un frammento, non assume il significato di elemento decisivo, idoneo a
disarticolare la valutazione dei Giudici di merito, fermo restando che proprio
detta conversazione è stata parimenti valutata e utilizzata in chiave accusatoria
dal Tribunale, che ha fra l’altro sottolineato come, alla luce di essa, intercorsa
ancora una volta tra la Iasiello e il marito, fosse emersa l’esigenza di evitare che,
facendo riferimento al Sangermano, potesse risultare una traccia dell’illecita
consultazione, e come nel corso della conversazione la donna avesse segnalato,
riferendosi alla Pasca, che «è assai che me lo ha fatto vedere…non è che lo
facciamo con tutti, lo facciamo solo tra noi».
E’ dunque evidente che l’assunto dell’asserito inganno e della sorpresa della
Pasca, che sarebbe ulteriormente attestata dalla brevità della consultazione del
sistema Re.Ge., ha trovato nella motivazione delle due sentenze una idonea
confutazione, sulla base di una valutazione tutt’altro che illogica, fondata
sull’intero compendio probatorio, dovendosi a tale stregua ritenere
correttamente ricostruito anche l’elemento soggettivo del reato.
1.2. Né assume rilievo in tale quadro la conversazione n. 38, che secondo la
ricorrente attesterebbe una conoscenza pregressa da parte del marito e del figlio
della Iasiello delle indagini in corso: in realtà si tratta di deduzione inerente al
merito e del tutto aspecifica, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine al
fatto che da tale conversazione non era dato ricavare elementi idonei ad
escludere che la Iasiello avesse istigato la Pasca ad effettuare l’accesso abusivo
al Re.Ge.
1.3. Manifestamente infondato risulta inoltre l’assunto dell’asserita
contraddittorietà interna della motivazione, derivante dall’osservazione della
Corte secondo cui non risultavano elementi per ritenere o ipotizzare che la

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sistema Re.Ge.; nella circostanza la Iasiello aveva suggerito di utilizzare il nome

notizia oggetto di rivelazione fosse stata comunicata alla Iasiello da altre
persone.
All’evidenza si tratta di deduzione decontestualizzata, che non considera
l’angolo visuale dal quale la Corte ha tratto spunto per giungere a formulare
quella valutazione.
Era in realtà ben presente alla Corte l’oggetto dell’imputazione a carico delle
coimputate Garramone Pia e Francolino Rosa, i cui motivi di appello sarebbero
stati di seguito esaminati: la considerazione oggetto di censura risulta in realtà

particolare al preteso carattere equivoco delle intercettazioni e alla possibilità di
risalire tramite le stesse all’imputata Pasca, solo in tale prospettiva -e rispetto al
tipo di addebito mosso a costei- essendo stato rilevato che non era dato ricavare
dal compendio probatorio elementi idonei ad indicare altri soggetti, in luogo della
predetta, come responsabili di divulgazione di notizia, acquisita consultando il
Re.Ge.
1.4. Ancora una volta inerisce al merito e per giunta risulta manifestamente
infondata l’ulteriore deduzione difensiva incentrata sul pregiudizio alle indagini:
in realtà la Corte ha al riguardo segnalato che il Sangermano aveva smesso di
utilizzare l’utenza telefonica e che il linguaggio dei soggetti sottoposti ad
indagine era diventato criptico, a prescindere dalla circostanza che l’Abbascià
solo dopo una settimana avesse cambiato il numero di telefono.
1.5. Inammissibile perché inerente al merito e dunque non consentito in
sede di legittimità risulta il secondo motivo, volto al riconoscimento dell’ipotesi di
particolare tenuità del fatto.
La deduzione si incentra sui motivi delle condotte, già alla base della
concessione delle attenuanti generiche, e sull’assenza di pregiudizio alle indagini,
in vista di un alternativo e più favorevole giudizio di merito, ma in realtà non
prospetta l’arbitrarietà o l’illogicità manifesta della valutazione della Corte, con la
quale neppure si confronta specificamente, posto che l’esclusione dell’ipotesi di
cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata fondata da un lato sulla violazione dei doveri
inerenti al servizio espletato e dall’altro sul tipo di notizia divulgata, inerente ad
una delicata indagine per gravi reati in materia di narcotraffico.

2. Inammissibile risulta anche il ricorso presentato nell’interesse di
Garramone Pia e di Francolino Rosa.
2.1. Il primo motivo, incentrato sul preteso vizio di motivazione derivante
dal contraddittorio assunto che non potesse ipotizzarsi che la Iasiello avesse
ricevuto la notizia da altre persone, è manifestamente infondato.

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c

specificamente riferita alla posizione della Pasca, presa in esame alla pag. 7, e in

Si è infatti già avuto modo di rilevare, esaminando il ricorso di Pasca Liliana,
che la censurata considerazione della Corte non aveva riguardo alla posizione
delle altre due imputate e non si poneva in conflitto con la penale responsabilità
di costoro, ma avrebbe dovuto correlarsi alla specifica analisi che la Corte stava
conducendo in merito alla concludenza degli elementi probatori, desunti dalle
conversazioni intercettate, per escludere che il tipo di addebito mosso alla Pasca
fosse in realtà attribuibile ad altri soggetti.
2.2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo, con

il quale si

della teste Mancino Maria Grazia.
In realtà la Corte non ha inteso affermare che la Mancino avesse indicato il
nome dei soggetti iscritti, ma solo che avesse chiesto la stampa di copertina
adesiva, recante le varie iscrizioni, da applicare sul fascicolo riguardante il
procedimento a carico anche del Sangermano, figlio della Iasiello.
A tale stregua la Corte ha tutt’altro che illogicamente ritenuto che per tale
via le ricorrenti avessero dapprima avuto modo di apprendere la notizia del
procedimento a carico del figlio della Iasiello e poi l’avessero rivelata alla collega,
ciò che in base alla ricostruzione dei Giudici di merito costituiva mera conferma
di quanto risultava anche dalle conversazioni intercettate, in particolare da quella
n. 41, in cui la Iasiello aveva riferito al marito che a darle la notizia erano state
Pia e Rossella, che l’avevano appresa in occasione della stampa della copertina
chiesta dalla Mancino.
Deve dunque escludersi un travisamento della prova e con esso il dedotto
vizio di motivazione, posto che la Corte non si è fondata su un risultato di prova
diverso da quello reale, bensì sulla combinazione di dati probatori, non
illogicamente valutati, per giungere alla ricostruzione della vicenda e della
divulgazione della notizia da parte delle due ricorrenti.
2.3. Generico e manifestamente infondato risulta infine il terzo motivo che
ripropone l’assunto della configurabilità di una rivelazione meramente colposa, a
fronte delle modalità della divulgazione, che secondo i Giudici di merito sono
state caratterizzate da deliberata volontà di fare un piacere alla collega, ciò che
di per sé costituisce ostacolo alla configurabilità dell’ipotesi invocata.

3. A fronte dell’inammissibilità dei ricorsi deve ritenersi irrilevante il tempo
trascorso ai fini del computo del termine di prescrizione (Cass. Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, D.L., rv. 217266).
Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della
somma di euro 2.000,00 ciascuna in favore della cassa delle ammende.

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prospetta un vizio di motivazione derivante dal travisamento delle dichiarazioni

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna al versamento della somma di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore
Massimo Ricciarelli

Il Presidente
Angelo Capozzi

Così deciso il 15/2/2018

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