Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19491 del 10/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19491 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRAGLIA GIUSEPPE N. IL 23/05/1987
avverso la sentenza n. 1153/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 04 9 0
che ha concluso per r, p ,\J n.
3
y,Liv-, 1/491/4,4-k
e9-v39

Udito, per la arte civile, l’Avv
Uditi i. ensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che
aveva dichiarato Miraglia Giuseppe colpevole del reato di cui all’art. 186 comma
2 lett. c) e comma 2 bis del Codice della Strada, commesso il 12/4/2009, per
aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con l’aggravante di aver
provocato un incidente stradale.

incidente che aveva visto coinvolti l’autovettura condotta dall’imputato e altra
autovettura, che il predetto aveva tamponato. I conducenti erano stati
trasportati presso il vicino ospedale, dove le analisi del sangue cui l’imputato era
stato sottoposto avevano rivelato un tasso alcolemico pari a 1,16 g/I. Da ciò la
ritenuta responsabilità per il reato contestato.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato. Deduce, con il
primo motivo, che il Giudice di merito erroneamente non aveva tenuto conto
che, come risulta dagli atti, il prelievo ematico era stato disposto non già per fini
terapeutici, ma esclusivamente per finalità di accertamento penale. Rileva che in
tale situazione la contrarietà al prelievo ematico invasivo per esclusivo scopo
giudiziario espressa dall’interessato rende inutilizzabile ai fini processuali la
documentazione contenente il valore del tasso alcolemico.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, poiché il
valore alcolemico rilevato non rientra nell’ambito delle ipotesi disciplinate dall’art.
186 comma 2 lett. c), bensì tra quelle di cui alla lettera b), con evidenti
differenze in ordine al trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

E’ infondato il primo motivo di ricorso. Ed invero, incontroverso in fatto che il
tasso alcolemico sia stato rilevato mediante prelievo ematico durante il ricovero
presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, la tesi
difensiva del ricorrente si fonda sul rilievo che detto prelievo non sia stato
disposto per fini terapeutici, ma esclusivamente per fini giudiziari e senza
consenso espresso dell’interessato.
Orbene, non può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione
ematico – contrariamente all’espresso dissenso, che in concreto non risulta
essere stato manifestato, e a seguito del quale, in difetto del prelievo, sarebbero
configurabili distinte ipotesi di reato – costituisca causa di inutilizzabilità
dell’accertamento compiuto. La disposizione di cui all’art. 186 comma 5 0 c.d.s.
prevede, infatti, che l’accertamento del tasso alcolemico per i conducenti

In fatto era accaduto che i Carabinieri erano intervenuti in occasione di un

coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche venga effettuato su
richiesta della Polizia Stradale dalle stesse strutture sanitarie, in tal modo
sancendo l’utilizzabilità dell’esito dell’esame medesimo indipendentemente dal
consenso eventualmente prestato all’accertamento, trattandosi di acquisizione
prevista ex lege (in tal senso Cass. sez. 4, n. 38077/2012; Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 15708 del 2013).
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Ed invero, a fronte di un tasso

l’ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 186 c.d.s., sussistente “qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (gli)”. Il fatto attribuito al Miraglia, pertanto, rientra nella
differente ipotesi di cui alla lett. b) dello stesso articolo (che prevede
l’accertamento di un “valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro”) e va, pertanto, sanzionato con la
pena prevista per tale ultima ipotesi di reato.
In forza delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata
limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la determinazione del
medesimo al giudice del merito.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Catanzaro. Rigetta nel
resto-11 ,rZe-C,140.
Così deciso in Roma il 10/4/2014
Il Cons’gliere relatore

Il Presidente

alcolemico rilevato di 1,16 g/I, al ricorrente risulta essere stata contestata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA