Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19491 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19491 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pucci Gianluca, nato il 23/09/1982 a Roma

avverso la sentenza emessa in data 31/10/2016 dalla Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giosuè ziEll1113 Naso, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso con riguardo al primo motivo, con annullamento della sentenza e
restituzione degli atti al G.U.P del Tribunale di Napoli, e si è riportato agli altri
motivi;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Antonio Gianzi, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 09/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/10/2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 25/2/2015, ha
rideterminato la pena irrogata a Pucci Gianluca per i reati di cui agli artt. 74,
comma 2 e 3, d.P.R. 309 del 1990, contestato sub A), e di cui agli artt. 73, 80,
comma 2, d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi X), KK) e NN), escludendo
l’aggravante della transnazionalità e riconoscendo la diminuente di cui all’art. 89

2. Ha proposto ricorso il Pucci con atti distinti.
2.1. Con ricorso a firma dell’Avv. Gianzi, con il primo motivo si denuncia
violazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione.
La Corte aveva fondato il proprio giudizio sul riscontro della pluralità degli
atti di acquisto, ritenuti congetturalmente riferibili anche a rapporti anteriori a
quelli oggetto di contestazione, ma aveva eluso il problema costituito dalla
verifica dei presupposti della partecipazione, in relazione alla qualità di stabile
acquirente di sostanze stupefacenti, implicante il riscontro dell’affectio societatis,
cioè della coscienza e volontà di assicurare la realizzazione del programma
associativo con la volontà di far parte dell’associazione.
La Corte non aveva tenuto conto di quanto affermato nella sentenza
separatamente emessa nei confronti di altri imputati, chiamati a rispondere della
stessa associazione, allorché con riguardo a Mele Giuseppe era stato rilevato che
si trattava di principale acquirente dello stupefacente, che egli poi rivendeva ai
suoi abituali clienti, tra i quali figurava il Pucci.
Di qui l’assenza di un rapporto associativo direttamente coinvolgente il
ricorrente, il quale era invece in rapporti con il Mele e riceveva la droga da Di
Capua.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 73 d.P.R. 309 del
1990 e vizio di motivazione, in relazione al capo NN).
La Corte aveva ritenuto che le consegne del 28 e del 30 maggio
costituissero altrettanti reati, mentre era stato dedotto che in realtà si trattava di
consegne separatamente effettuate sulla base di un unico ordine, implicante il
perfezionamento di un unico reato.
In tal senso avrebbe dovuto valorizzarsi quanto attestato nella sentenza di
primo grado e in quella separatamente pronunciata a carico di altri imputati,
nelle quali era stato rilevato che la trattativa prevedeva l’invio di una seconda
tranche di 10 kg.

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cod. pen., prevalente sulle aggravanti contestate.

2.3. Con ricorso a firma dell’Avv. Naso, con il primo motivo si denuncia la
nullità della sentenza per violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 419
cod. proc. pen.
La Corte erroneamente non aveva accolto il motivo di appello incentrato
sull’eccezione di nullità riguardante la mancata rituale citazione dinanzi al G.I.P.
dell’Avv. Naso: dopo il rilievo della tardività della notifica al predetto, era stato
disposto rinvio, senza che peraltro fosse stata disposta la rinnovazione della
citazione a detto legale, nel presupposto che il secondo difensore dell’imputato

delega scritta o orale e di ciò aveva dato conto anche il co-difensore, senza che
l’eccezione in tal senso rinnovata all’udienza del 13/2/2015 fosse stata accolta;
la Corte aveva a sua volta indebitamente respinto l’eccezione, avendo ritenuto
sulla base delle risultanze del verbale che l’Avv. Galantucci fosse presente anche
per l’Avv. Naso, ma senza che ricorressero i relativi presupposti, essendo
peraltro irrilevante che l’Avv. Galantucci potesse essersi dichiarata disponibile a
comunicare al collega la data della successiva udienza, avuto riguardo alle
necessarie modalità previste per la notifica.
2.4. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al delitto di cui all’art. 74
d.P.R. 309 del 1990.
Le doglianze difensive erano state respinte sulla base del rilievo della
pluralità degli acquisti, accompagnato da un argomento apodittico e
congetturale, incentrato sul fatto che il solo Pucci fosse unico referente della
piazza di spaccio romana.
Ma tale assunto era privo di concreti riscontri, potendosi ipotizzare che il
Pucci fosse referente romano dell’associazione ma non l’unico, non essendo stato
escluso con certezza che vi fossero altri potenziali acquirenti nella piazza
romana, fermo restando che la veste di referente non avrebbe potuto equipararsi
automaticamente a quella di partecipe.
La Corte aveva ritenuto che gli episodi di approvvigionamento non fossero
solo i tre contestati ma ciò aveva fatto in modo parimenti congetturale, non
considerando che non avrebbe potuto logicamente valorizzarsi in tale direzione
neppure la conversazione tra Pucci e Di Capua riguardante la richiesta di un
regalo, essendo contraddittorio ipotizzare un rapporto del ricorrente anteriore
alla stessa nascita del sodalizio, contestata come riferibile al gennaio 2012.
Né avrebbero potuto rilevare i riferimenti a pretese preoccupazioni del Pucci
dopo la maxi-operazione di P.G. del 31/5/20122, frutto di mera deduzione
sprovvista di concreti agganci.

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fosse presente anche in sostituzione dell’Avv. Naso; ma in realtà mancava una

2.5. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine alla penale responsabilità per i fatti specifici contestati.
Relativamente al capo X) era solo possibile sospettare ma non anche
affermare con certezza che il soggetto romano incontrato da Di Capua prima del
3/5/2012 fosse il ricorrente, fermo restando che l’argomento basato sulla
richiesta di un regalo da parte del Di Capua era parimenti apodittico, non
potendosi escludere che quella persona avesse intrattenuto la conversazione con
un qualsiasi altro soggetto romano.

contrastare l’assunto dell’unicità del reato, basato su un messaggio in cui il
ricorrente chiedeva «quanto mi costa questa volta», non potendosi escludere che
si riferisse alla sostanza acquistata due giorni prima.
2.6. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza in merito al
diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena e degli
aumenti per la continuazione.
La Corte aveva fatto leva su argomenti illogici e contraddittori, non potendo
rilevare la mera gravità dei fatti, non potendosi del tutto disattendere la
pregressa incensuratezza e non potendosi omettere di valorizzare la condotta
processuale, solo perché l’ammissione delle responsabilità era stata parziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo contenuto nel ricorso a firma dell’Avv. Naso è infondato.
2.1. Va sul punto osservato che, come correttamente osservato dalla Corte,
all’udienza del 30 gennaio 2015, allorché fu fatta rilevare la tardività della
notifica all’Avv. Naso, l’imputato Pucci era assistito dal secondo difensore di
fiducia, Avv. Simonetta Galantucci, che a verbale fu indicata come presente
anche per l’Avv. Naso.
E’ stato obiettato che in realtà l’Avv. Galantucci non aveva ricevuto alcuna
delega dall’Avv. Naso, ma deve replicarsi che l’Avv. Galantucci ebbe nella
circostanza a depositare la memoria redatta dall’Avv. Naso, con la quale si
deduceva la tardività della notifica.
Inoltre risulta dal verbale dell’udienza del 30 gennaio 2015 e da quello
dell’udienza del 13 febbraio 2015 che lo stesso Avv. Galantucci ebbe a ricevere
l’avviso per l’Avv. Naso e che, secondo quanto sottolineato dal Giudice, si rese
disponibile a dare all’Avv. Naso notizia del rinvio.

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Relativamente agli ulteriori fatti, era illogico l’argomento della Corte volto a

Solo all’udienza del 13 febbraio detto legale dichiarò che non era tenuta a
dare l’avviso, non essendo un sostituto processuale.
2.2. Orbene, a fronte di ciò deve in primo luogo rilevarsi che le risultanze del
verbale, in cui si attesta che l’Avv. Galantucci era presente anche per l’Avv.
Naso, non solo non risultano smentite, ma sono in concreto confermate per
facta concludentia,

in quanto, come osservato, l’Avv. Galantucci depositò

memoria per conto dell’Avv. Naso, avendone ricevuto l’incarico, e poi fu notiziata
del rinvio anche per conto dell’Avv. Naso, nel presupposto, a quel punto evidente

agendo anche come sostituto.
D’altro canto, in ragione di ciò la nullità avrebbe dovuto reputarsi sanata,
salvo il diritto ad un termine agli effetti dell’art. 184 cod. proc. pen. con l’ovvia
conseguenza che l’avviso avrebbe potuto darsi all’Avv. Galantucci anche
nell’interesse dell’Avv. Naso.
2.3. Volendo peraltro diversamente ricostruire la vicenda, dovrebbe
comunque prendersi atto della circostanza che l’eventuale nullità, inerente
all’irrituale notifica ad un difensore, in presenza dell’altro difensore di fiducia,
avrebbe dovuto reputarsi generale di tipo intermedio agli effetti degli artt. 178,
comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (si richiama sul punto Cass. Sez. U. n.
39060 del 16/7/2009, Aprea, rv. 244187; Cass. Sez. 6, n. 17267 del 16/4/2010,
Gabriele, rv. 247086), con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere
espressamente eccepita immediatamente agli effetti dell’art. 182, comma 2, cod.
proc. pen., mentre dalla lettura del verbale risulta solo, come si è già avuto
modo di rilevare, che l’Avv. Galantucci all’udienza del 13 febbraio 2015, fissata
per il rinvio, si limitò a dichiarare di non essere tenuta a dare avviso all’Avv.
Naso, il che non coincide con la formale deduzione di una nullità.
Di qui la conseguenza della preclusione all’ulteriore deduzione della nullità
nelle fasi processuali successive, tanto più che, come risulta dal verbale del 25
febbraio 2015, a tale successiva udienza lo stesso Avv. Galantucci ebbe a
dichiarare di aver dato avviso del rinvio all’Avv. Naso, circostanza peraltro non
seguita neppure in tale occasione dalla formulazione di eccezioni.

3. Sono inammissibili i motivi (il primo formulato nel ricorso a firma dell’Avv.
Gianzi e il secondo formulato nel ricorso a firma dell’Avv. Naso) che concernono
il tema della partecipazione del Pucci al sodalizio.
Gli stessi infatti sono manifestamente infondati, oltre che volti a sollecitare
una rilettura del merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.
3.1. Si assume che la Corte avrebbe illogicamente motivato in ordine agli
elementi rappresentativi dell’affectio societatis e non avrebbe esaminato il tema

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e non immediatamente fatto oggetto di contestazione verbalizzata, che stava

della configurabilità della partecipazione in capo a chi come il Pucci acquistava
stupefacenti.
Ma in realtà, contrariamente a quanto prospettato nei motivi di ricorso, la
Corte ha in primo luogo dato conto dell’esistenza di un consolidato sodalizio
dedito al narcotraffico, coordinato da Scarpa Vincenzo, nel quale costituivano
figure di rilievo Mele Giuseppe, Gargiulo Ferdinando e Di Capua Francesco, e in
secondo luogo ha sottolineato che la droga importata dalla Spagna e dall’Olanda
veniva canalizzata verso le piazze di spaccio italiane, in particolare campane e

acquirente di droga, destinata alla piazza di spaccio romana.
3.2. La Corte ha affrontato sia in punto di fatto sia sotto il profilo giuridico il
tema della configurabilità della partecipazione del ricorrente all’associazione: a
quest’ultimo fine ha osservato come debba aversi riguardo ad uno stabile
rapporto, in forza del quale possa dirsi che tra i fornitori e l’acquirente si sia
stabilita una non occasionale intesa, destinata a rafforzare l’esistenza e
l’operatività del sodalizio, in quanto volta ad assicurare l’acquisizione del lucro
riveniente dall’illecito traffico, attraverso l’utilizzo da parte dei fornitori di un
consolidato canale di smercio e da parte dell’acquirente di un consolidato canale
di approvvigionamento.
Si tratta di valutazione pienamente rispondente a consolidati arresti della
giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua «integra la condotta di
partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di
cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità
del rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione, rivelando in tal
modo la presenza del cd. affectio societatis tra l’acquirente ed i fornitori» (Cass.
Sez. 1, n. 30233 del 15/1/2016, Giaquinto, rv. 2679918; in senso analogo Cass.
Sez. 2, n. 10468 del 10/2/2016, Ancora, rv. 266405, in cui si sottolinea che non
è d’ostacolo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici
perseguiti).
3.3. D’altro canto in punto di fatto, con motivazione tutt’altro che illogica, la
Corte ha rilevato che il rapporto tra il Pucci e il sodalizio non si era risolto in
sporadici acquisti, ma aveva assunto connotazione di stabilità, a fronte di
conversazioni telefoniche idonee a disvelare forniture costanti, non limitate alle
sole tre oggetto di specifica contestazione, nonché a fronte dell’elevata
consistenza delle forniture e del carattere strategico in concreto assunto dalla
piazza di spaccio romana gestita dal ricorrente.
La Corte ha dato conto degli elementi idonei ad attestare la stabilità del
rapporto, sottolineando, attraverso il riferimento a conversazioni telefoniche,

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romane, proprio in tale ambito venendo in considerazione il Pucci, quale stabile

l’utilizzo di modalità operative costanti e soprattutto dimostrando che i contatti
tra Pucci e Di Capua erano reiterati e risalenti a taluni mesi prima rispetto alla
conversazione del 16 aprile 2012, nel corso della quale il Di Capua aveva chiesto
al suo interlocutore un regalo (la risalenza del rapporto con il Di Capua attesta
che lo stesso è coevo all’operatività del sodalizio, di cui il capo di imputazione ad
esso dedicato fotografa l’operatività

in progress,

indicando come data di

riferimento il gennaio 2012).
D’altro canto la Corte ha specificamente motivato in ordine alla riferibilità di

del 3 maggio 2012, allorché con certezza era stata rilevata la presenza del
ricorrente e il Di Capua aveva nuovamente fatto riferimento al regalo, in tal
modo trovando conferma l’identificazione del Pucci come interlocutore del Di
Capua anche nella precedente circostanza.
Infine va rimarcato come la Corte abbia posto in luce anche il diretto
collegamento del Pucci con Scarpa Vincenzo, rilevando i contatti tra costoro, la
disponibilità del Pucci ad ospitarlo, nel periodo successivo alle operazioni di
polizia della fine di maggio del 2012, la condivisa preoccupazione del ricorrente
per il rischio che fossero individuati vetture e magazzini utilizzati dal sodalizio ed
ancora la prospettiva evocata dai sodali di una ripresa dell’attività della
consorteria, facente leva proprio sulla strategica e importante piazza di spaccio
romana.
3.4. A fronte di ciò i rilievi difensivi risultano manifestamente infondati,
quando non genericamente formulati, in quanto non corrisponde al vero che non
sia stato esaminato il tema dell’affectio societatis e in quanto risulta affrontato e
risolto il problema del contributo non occasionale fornito dal Pucci alla vita e al
rafforzamento del sodalizio.
Generici risultano invero i rilievi riguardanti il ruolo del Pucci nella piazza di
spaccio romana, a fronte dei quantitativi movimentati.
D’altro canto le deduzioni difensive volte a contestare la motivazione, nella
parte in cui si è dato conto dell’identificazione del Pucci in epoca anteriore al
maggio del 2012, risultano meramente assertive e ipotetiche, a fronte di uno
sviluppo logico degli argomenti utilizzati dalla Corte.
Non conferente deve ritenersi l’argomento incentrato sulla mancata
contestazione di episodi di fornitura ulteriori rispetto ai tre oggetto di
imputazione, in quanto non rilevava in questa sede accertare specificamente la
penale responsabilità del ricorrente in ordine ad altri reati fine, ma dar conto
degli elementi di fatto che valevano comunque a connotare la stabilità del
collegamento e l’utilizzo di modalità operative consolidate.

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tale conversazione al Pucci, a tal fine facendo riferimento al successivo episodio

Vane risultano infine le doglianze volte ad accreditare l’assunto secondo cui
il Mele sarebbe stato un acquirente e il Pucci avrebbe avuto rapporti
esclusivamente con lui: si tratta in realtà di deduzioni che ineriscono al merito e
che non individuano fratture logiche nella ricostruzione della Corte, con la quale
peraltro non si confrontano, giacché non tengono conto della parte di
motivazione nella quale si pongono in luce i diretti collegamenti tra il Pucci e lo
Scarpa, ben al di là del ruolo del Mele.
Né a quest’ultimo riguardo potrebbero valere in senso contrario le assertive

Naso, che in realtà si limita a dedurre l’inidoneità della valutazione, in quanto
sprovvista di validi agganci, ma senza argomentare specificamente in ordine alla
concludenza dell’analisi, alla luce delle considerazioni esposte nelle conformi
sentenze dei Giudici di merito.
Di qui la necessitata conclusione dell’incensurabilità del giudizio della Corte
in merito alla partecipazione del Pucci al sodalizio.

4. Inammissibili risultano anche i motivi (il secondo contenuto nell’atto a
firma dell’Avv. Gianzi e il terzo

contenuto in quello a firma dell’Avv. Naso)

dedicati ai reati fine.
4.1. In primo luogo va rimarcato come sia generica e ipotetica la censura
riguardante il capo X), peraltro volta a sollecitare un diverso giudizio di merito,
non compatibile con i limiti dello scrutinio di legittimità: deve invece sottolinearsi
come la Corte abbia dato puntualmente -e tutt’altro che illogicamente- conto
della concludenza degli elementi acquisiti, al fine di dimostrare la riferibilità al
Pucci del colloquio con Di Capua del 16 aprile 2012 e dunque la sua certa
identificazione prima del 3 maggio 2012.
4.2. Quanto agli episodi di cui ai capi KK) e NN), la censura riguarda
esclusivamente il tema della configurabilità di un acquisto unico con consegne
separatamente effettuate, ciò che dovrebbe comportare la ravvisabilità di un solo
reato.
L’assunto si fonda da un lato sul richiamo della sentenza di primo grado e di
quella separatamente pronunciata a carico dei coimputati e dall’altro sulla non
decisività dell’argomento utilizzato dalla Corte.
Ma in realtà deve rilevarsi come il richiamo delle separate sentenze, di cui
sono allegate talune pagine, non sia accompagnato dalla specifica esplicitazione
degli elementi probatori che la Corte avrebbe se del caso omesso di valutare e
che varrebbero comunque a smentire gli argomenti utilizzati nella motivazione
della sentenza impugnata, con la conseguenza che si finisce per prospettare
un’alternativa valutazione di merito, in assenza di una argomentata critica degli

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e generiche censure sul punto contenute nel motivo di ricorso formulato dall’Avv.

elementi valorizzati dalla Corte, di cui solo genericamente si deduce la
compatibilità con una diversa ricostruzione.
Ed invero la Corte ha sottolineato come, in aggiunta alla consegna del
28/5/2012, che forma oggetto del capo KK), dovesse ritenersi intervenuta una
nuova pattuizione, distinta da quella che aveva sorretto il precedente acquisto, in
forza della quale erano stati determinati il quantitativo e il prezzo: a tal fine la
Corte ha fatto riferimento ad una serie di messaggi del 30 maggio 2012 tra il
Mele e il Pucci, nei quali si faceva riferimento al quantitativo e al prezzo da

chilogrammi), con il Pucci che chiedeva al suo interlocutore «quanto mi costa
questa volta?».
La valutazione a ben guardare non si incentra solo sull’ultimo passaggio,
risultando dunque aspecifica sotto tale riguardo la censura formulata dall’Avv.
Naso, bensì sulla lettura combinata di tutti i messaggi, lettura che, anche in
ragione della riferita correzione ponderale, non può dirsi manifestamente illogica.
Ne discende che il giudizio della Corte in merito alla configurabilità di due
distinti reati non può dirsi superato dalla mera allegazione di separate
valutazioni, in assenza di una puntuale analisi critica della motivazione della
sentenza impugnata.

5. Risulta infine inammissibile il quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv.
Naso, che alla resa dei conti contesta una valutazione di merito demandata alla
Corte in tema di trattamento sanzionatorio, senza prospettarne l’arbitrarietà sia
con riguardo al diniego delle attenuanti generiche sia con riferimento alla
concreta determinazione della pena base e degli aumenti ex art. 81 cod. pen.
La Corte in realtà ha fondato il proprio giudizio sull’assenza di elementi
idonei a giustificare la concessione delle attenuanti e sui parametri contemplati
dall’art. 133 cod. pen., segnalando la concreta gravità dei reati, il rilevante
contributo offerto dal ricorrente, la mancanza di atteggiamenti collaborativi,
stante la solo parziale ammissione degli addebiti, e l’irrilevanza della pregressa
incensuratezza: si tratta di valutazione non illogica né arbitraria, in quanto
rispettosa dei canoni che presiedono all’esercizio della discrezionalità da parte
del Giudice di merito, solo assertivamente assumendosene l’inadeguatezza,
fermo restando che sulla determinazione della pena ha influito la riconosciuta
prevalenza della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. e un contenuto aumento
per la continuazione con ciascun reato fine.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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pagare e si dava conto di un’espressa correzione ponderale (da 5 a 10

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 9/2/2018

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