Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1949 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1949 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CACCIATO ANTONIO N. IL 17/06/1974
avverso la sentenza n. 757/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

R.G. n. 26176-12
FATTO E DIRITTO

indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i
reati a lui ascritti ai capi A) e B) (337 c.p. e 582-585-576 n. 1 c.p.).
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento
al mancato proscioglimento per difetto di querela in ordine alle lesioni
contestate sub B), non sussistendo la contestata aggravante della
connessione teleologica.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti all’accordo tra imputato e Pubblico
Ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata,
concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa
riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola
previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una
delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una
determinata pena ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi delle fattispecie contestate
perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Alla stregua di tanto è evidente che il ricorso è inammissibile,
atteso che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti, escludendo la ricorrenza dei
presupposti dell’art. 129 c.p.p. e così adeguatamente soddisfacendo il
suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti (Cass. Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p.
27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998,
Messina).
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, M favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in
a, in data 29-11-12

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza

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