Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1949 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1949 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAMPA STEFANO JOSEF N. IL 01/04/1984
avverso la sentenza n. 5530/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Bampa Stefano losef ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Verona , in data 14-11-12, per il reato di cui all’ad 368 cp
, commesso in S. Giovanni Lupatolo il 1-12-11.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Bampa ha
riferito, nella denuncia presentata, un fatto —reato obiettivamente mai verificatosi
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie , la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee concettuali
proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp ,
avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una
sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base di quanto emergeva
dall’informativa di p. g e dalle dichiarazioni di Gogkoz Ediz e di Bampa Gianni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13.
ma da lui erroneamente creduto esistente.