Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19489 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19489 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JARRE PAOLO, N. IL 15.2.1954, P.C.
nei confronti di:
LONG VERENIA, N. IL 29.12.1968,
avverso la sentenza n. 24/2010 pronunciata dal Tribunale di Pinerolo, del
18.4.2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aldo Policastro, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio al giudice civile;
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in funzione di giudice di appello in ordine al gravame proposto
da Jarre Paolo, parte civile nel procedimento nei confronti di Long Verena, il
Tribunale di Pinerolo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di assoluzione della Long dal reato di lesioni personali colpose
commesso in danno dello Jarre.

2. Il 4.12.2007 lo Jarre, mentre alla guida di un motociclo stava eseguendo
una manovra di sorpasso dell’autovettura condotta dalla Long, veniva a collisione
con questa, che stava compiendo una svolta a sinistra. I giudici di merito hanno
ritenuto che nella condotta della automobilista non fossero rintracciabili profili di
colpa, avendo ella segnalato la svolta con l’indicatore di direzione, proceduto a

Data Udienza: 12/02/2014

cambiare traiettoria in modo non repentino, mantenuto una velocità inferiore al
limite previsto nel tratto di strada ove avvenne il fatto; hanno anche ritenuto che
non fosse possibile affermare che la Long non aveva previamente accertato che
nessuno provenisse da tergo, per la possibilità che la visuale della zona
posteriore le fosse preclusa dall’autovettura che la seguiva.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione Jarre Paolo deducendo vizio
motivazionale per aver il Tribunale travisato la dichiarazione della teste Pasotti,

fosse parte di una colonna in movimento e che procedeva a circa quaranta km/h.
Invero, rileva l’esponente, il riferimento alla velocità di andatura era fatto dalla
teste al motociclo condotto dallo Jarre. Risulta quindi non vera la circostanza
portata dal Tribunale a premessa dell’affermazione secondo la quale nella specie
non poteva valere l’uso dei motocicli di sorpassare auto ferme, perché iqf dato
testimoniale deponeva per la marcia dell’autovettura della Long.
Contesta poi l’esponente che nella condotta dell’imputata non siano
rinvenibili profili di colpa, perché è illogico e contraddittorio affermare che
nell’eseguire la manovra di svolta a sinistra non si è creata situazione di pericolo
per la circolazione solo perché si è segnalata la manovra e la si esegue in modo
non repentino; peraltro nel caso di specie, afferma l’esponente, l’obbligo
dell’automobilista di assicurarsi che nessuno sopraggiungeva da tergo non è
stato assolto. E sarebbe illogico e contraddittorio affermare, come fa la sentenza
impugnata, che la Long non era in colpa perché aveva la visuale occlusa
dall’autovettura che la seguiva, perché in assenza di visuale libera ella avrebbe
dovuto attendere prima di intraprendere la manovra di svolta.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In particolare risulta fondata la censura che si indirizza alla motivazione
resa dalla Corte di Appello laddove esclude che la Long fosse in colpa per aver
eseguito la manovra di svolta senza verificare previamente che alcun veicolo
provenisse da tergo ad andatura e traiettoria interferente con quella manovra.
Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello per dimostrare che alla
Long non era ascrivibile alcun comportamento imperito, negligente o imprudente
o inosservante delle prescrizioni del codice della strada risultano congrue ed in
linea con i referenti normativi sino a quando vengono posti in luce la
segnalazione della svolta a sinistra e la prudente andatura nell’esecuzione della
stessa.

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sulla scorta della quale quel giudice aveva ritenuto che l’autovettura della Long

Per contro, allorquando viene vagliato il rispetto della prescrizione dell’art.
140, co. 1 Cod. str. – per il quale gli utenti della strada devono comportarsi in
modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale – e di quella dell’art. 154 Cod.
str. – che ribadisce la descritta regola cautelare con specifico riguardo alle
manovre che comportano cambio di direzione -, la sentenza in esame si
accomiata dalla disciplina normative e svela una caduta di linearità logica.
Infatti, a riguardo dell’omesso previo controllo da parte dell’automobilista
“non è

assolutamente provato che l’ordinaria diligenza … potesse scongiurare l’evento…
Può ben darsi che la vista fosse occlusa dalla sagoma che seguiva…”. Ma tale
affermazione, come correttamente rilevato dal ricorrente, incorre nei menzionati
vizi perché l’ipotesi formulata dal giudice territoriale, lungi dal fondare una
pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 530, co. 2 cod. proc. pen., è
giuridicamente e logicamente conducente alla conseguenza che, stante il
mancato pieno controllo della zona retrostante per l’ostacolo frapposto dall’auto
che la seguiva, la Long non avrebbe dovuto manovrare ma attendere sino ad
avere la visuale libera (ad esempio, arrestarsi in prossimità dell’asse della
carreggiata, secondo la prescrizione dell’art. 154 cit.).
Risulta quindi ininfluente che la teste Pasotti abbia inteso o meno riferirsi
all’andatura del motociclo (sul punto la formula della verbalizzazione è invero
ambigua). Infatti, sia che l’autovettura fosse ferma, sia che fosse in movimento,
la Long avrebbe dovuto assicurarsi che nessuno sopraggiungesse da tergo, a
prescindere dal fatto che l’altrui condotta di guida fosse aderente o inosservante
alle prescrizioni in tema di circolazione stradale.

La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/2/2014.

dell’area posteriore al proprio veicolo, il Tribunale ha affermato che

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