Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19488 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19488 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONCHELLI ANDREA N. IL 31/08/1977
avverso la sentenza n. 520/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ati,e -v
che ha concluso per ‘J

dito, per luarre civile, l’AvV\
difensor Avvl

J-

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente
riformato quella pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti di Baronchelli Andrea per il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), co. 2bis C.d.S. (commesso
il 1.5.2009), avendo condannato il medesimo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro
2000,00 di ammenda, all’esito della riduzione per il celebrato rito abbreviato, laddove il primo

2. Premesso che l’imputato, mentre si trovava alla guida di un veicolo, era rimasto
coinvolto in un sinistro e all’arrivo dei Carabinieri si trovava in pessime condizioni generali,
manifestava alitosi alcolica e bocca pastosa e, sottoposto ad alcoltest, era stato riscontrato un
tasso alcolico pari a 1,56 g/I e a 1,54 g/I, la Corte di appello ha ritenuto che l’assunto del
primo giudice – secondo il quale, essendo stato eseguito il test oltre 40 minuti dopo l’intervento
dei militari, il risultato offerto dallo stesso non è da considerare attendibile – non trova
fondamento nella letteratura scientifica, in precedenti dottrinari o giurisprudenziali. All’inverso,
ha aggiunto la Corte distrettuale, la valutazione complessiva dei risultati dell’alcoltest, che
davano atto di un’intensa intossicazione alcolica, della situazione accertata dai verbalizzanti,
che avevano riferito di evidenti segni di alterazione, della perdita il controllo del veicolo con il
conseguente ribaltamento, portava a ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che il
Baronchelli si fosse posta alla guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore 1,50 O.

3.

Ricorre avverso la descritta sentenza il difensore dell’imputato, avvocato Vincenzo

Trommaco e deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Ricorda l’esponente che il Baronchelli, all’atto della contestazione della violazione all’articolo
186 Cod. strad. ebbe a eleggere domicilio in Manerbio, Via San Gervasio, 73, presso i genitori.
Ciò nonostante l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado gli venne notificato
presso lo studio dei difensori. Ad avviso dell’esponente, quindi, la mancata notifica della
sentenza di primo grado all’imputato concreta una nullità assoluta insanabile della medesima e
della successiva sentenza di appello, non avendo avuto l’imputato conoscenza della prima se
non dopo la pronuncia della seconda.
Aggiunge che la notifica dell’atto di citazione per il giudizio di appello avvenne tramite il
servizio postale e che la ricevuta degli adempimenti dell’ufficiale postale riporta la dicitura
‘trasferito’, la quale sarebbe incompatibile con l’elezione di domicilio, che tende ad individuare
il soggetto domiciliatario deputato al ritiro della corrispondenza per il destinatario. L’ufficio
avrebbe quindi dovuto prendere atto che quella dicitura stava semplicemente a significare che
il destinatario non abitava nel luogo, senza poter dedurre la ricorrenza delle condizioni per la
notifica mediante consegna al difensore, ai sensi dell’articolo 161, co. 4 cod. proc. pen.

giudice aveva assolto l’imputato dal reato ascrittogli.

Da tanto si fa derivare la nullità del giudizio di secondo grado per omessa citazione
dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Mette conto prendere le mosse da quanto emerge dagli atti processuali, ai quali questa Corte
può accedere in ragione della natura delle doglianze. Orbene, dal verbale redatto dai CC di
Verolanuova il 1.5.2009 emerge la seguente dicitura, riferita alla dichiarazione resa dal

tempore non risulti l’inidoneità della dichiarazione di domicilio (ché in ciò si concretò il riportato
enunciato), l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado venne notificato all’imputato
mediante consegna ai due difensori di fiducia del medesimo.
Orbene, risulta quindi accertato che la notifica dell’atto venne eseguita al difensore anzichè al
domicilio dichiarato, ancorchè non fosse risultata la inidoneità del medesimo. Siffatta ipotesi
concreta una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012 – dep. 11/03/2013,
Simionato e altro, Rv. 254873). Ne consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184
cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini
previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. Nel giudizio di appello non risulta proposta alcuna
eccezione al riguardo dal difensore di fiducia dell’imputato, avv. Trommacco.
Quanto al decreto di citazione per il giudizio di appello, esso venne notificato al difensore del
Baronchelli ai sensi dell’art. 161, co. 4 cod. proc. pen. perché il tentativo di notificazione
dell’atto all’indirizzo di Manerbio non ebbe esito positivo, essendosi accertato in loco che il
Baronchelli si era trasferito altrove.
Dunque, la notifica è del tutto regolare.
Come è stato esplicato, la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto
reale tra persona ed abitazione (mentre l’elezione di domicilio costituisce dichiarazione
ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che
sono in grado di ricevere l’atto nel luogo eletto). Sicché, nel caso di dichiarazione di domicilio,
l’affermazione della persona dimorante nel luogo indicato che il destinatario non vi si trova
significa che lo stesso si è trasferito, di modo che la mancata comunicazione di tale
trasferimento rende inefficace la dichiarazione stessa. Ne consegue che ricorre l’ipotesi di cui al
quarto comma dell’articolo 161 cod. proc. pen. dell’impossibilità della notifica che legittima il
ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, di fiducia o
d’ufficio (Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 – dep. 21/02/2000, Auriemma, Rv. 216432).
L’esponente prende le mosse da un assunto erroneo (che si sia trattato di elezione di
domicilio).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

()«-(

Baronchelli: “dichiara di eleggere domicilio in Manerbio via S. Gervasio 73”. Nonostante medio

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2014.

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