Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19487 del 06/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19487 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
BRUNITTO ALESSANDRO nato il 10/02/1965 a LUSCIANO
CANTE BIAGIO nato il 20/06/1969 a MUGNANO DI NAPOLI
CARANDENTE TARTAGLIA LUIGI nato il 18/12/1976 a NAPOLI
CERULLO SABATINO nato il 31/10/1967 a MARANO DI NAPOLI
CIRILLO GUGLIELMO nato il 24/08/1989 a MUGNANO DI NAPOLI
D’AFFRONTO MARCO nato il 21/09/1965 a ROMA
D’AGOSTINO FABIO nato il 20/03/1986 a NAPOLI
D’ALTERIO RAFFAELE nato il 22/07/1971 a MARANO DI NAPOLI
DE CRISTOFARO LUIGI nato il 10/11/1969 a MARANO DI NAPOLI
DI LAN NO BIAGIO nato il 06/09/1978 a NAPOLI
DI MARO GIUSEPPE nato il 12/10/1968 a MARANO DI NAPOLI
GAGLIARDI ANDREA nato il 29/11/1977 a NAPOLI
GRANATA ANTONIO nato il 01/12/1977 a NAPOLI
MARRA CARMINE nato il 31/01/1983 a VILLARICCA
PERRONE ROBERTO nato il 30/01/1964
POLVERINO GIORGIO nato il 25/05/1964 a MARANO DI NAPOLI
POLVERINO GIUSEPPE nato il 05/06/1958 a NAPOLI
RUGGIERO GIUSEPPE nato il 28/09/1962 a MARANO DI NAPOLI
SCACCIA SERGIO nato il 25/07/1956
SETALE RAFFAELE nato il 08/06/1982 a NAPOLI

Data Udienza: 06/02/2018

SIMEOLI LUIGI nato il 12/05/1965 a MARANO DI NAPOLI
SIMIOLI FRANCESCO nato il 08/11/1975 a NAPOLI
TUFO GAETANO nato il 30/10/1971 a MARANO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena
per CERULLO SABATINO, D’ALTERIO RAFFAELE e POLVERINO GIUSEPPE;
l’inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
L’avvocato GARZO GIUSEPPE quale sostituto processuale dell’avvocato
CASSANDRO ANTONELLA del foro di ROMA difensore di fiducia di DI LANNO
BIAGIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia.
L’avvocato FARIELLO ESPOSITO GIOVANNI del foro di NAPOLI difensore di
CARANDENTE TARTAGLIA LUIGI e POLVERINO GIUSEPPE dopo discussione si
associa alle richieste del P.G. per il ricorrente POLVERINO GIUSEPPE ed insiste
nell’accoglimento dei motivi di ricorso per CARANDENTE TARTAGLIA LUIGI.
L’avvocato ESPOSITO RAFFAELE del foro di NAPOLI difensore di POLVERINO
GIUSEPPE dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso ne chiede
l’accoglimento.
L’avvocato SORRENTINO STEFANO del foro di TORRE ANNUNZIATA difensore di
CARANDENTE TARTAGLIA LUIGI dopo discussione nel riportasi ai motivi di
ricorso ne chiede il loro accoglimento.
L’avvocato DAVINO CLAUDIO del foro di NAPOLI difensore di DI MARO GIUSEPPE
e POLVERINO GIORGIO insiste nell’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
L’avvocato PANSINI GUSTAVO del foro di NAPOLI difensore di SIMEOLI LUIGI
dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato GIANZI GIUSEPPE ANTONIO del foro di ROMA difensore di DI MARO
GIUSEPPE dopo discussione chiede che la sentenza impugnata venga annullata.
L’avvocato MUSCIARELLO MARCO del foro di NAPOLI quale sostituto processuale
dell’avvocato ABET ANTONIO del foro di NAPOLI difensore di fiducia di
RUGGIERO GIUSEPPE dopo discussione nel riportarsi ai motivi di ricorso ne
chiede l’accoglimento.
L’avvocato NERONE ANTONIO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore
di GAGLIARDI ANDREA insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI difensore di CIRILLO
GUGLIELMO e SIMIOLI FRANCESCO dopo discussione nel riportarsi ai motivi dei
ricorsi ne chiede il loro accoglimento.
L’avvocato DI CICCO ANTONIO del foro di ROMA difensore di D’AFFRONTO
MARCO e SCACCIA SERGIO dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi
di ricorso, deposita programma di recupero presso comunità terapeutica per

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avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

D’AFFRONTO MARCO.
L’avvocato ARICO’ GIOVANNI del foro di ROMA difensore di fiducia di CANTE
BIAGIO e CIRILLO GUGLIELMO dopo ampia discussione chiede che la sentenza
venga annullata con rinvio.
L’avvocato BRANCA ANNA MARIA del foro di NAPOLI difensore di CANTE BIAGIO
e DE CRISTOFARO LUIGI si riporta ai motivi di ricorso.
L’avvocato SEGRETI FABIO del foro di NAPOLI difensore di GRANATA ANTONIO
insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato CACCIAPUOTI GIOVANNA del foro di NAPOLI difensore di

L’avvocato SACCOMANNO ROBERTO del foro di NAPOLI difensore di fiducia di
BRUNITTO ALESSANDRO e quale sostituto processuale dell’avvocato DELLO
IACONO DOMENICO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore di fiducia
di D’ALTERI° RAFFAELE dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di
ricorso.
L’avvocato VENETO ARMANDO del foro di PALMI difensore di BRUNITTO
ALESSANDRO dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato CAPPIELLO FRANCESCO del foro di TORRE ANNUNZIATA quale
sostituto processuale dell’avvocato BRIGANTI ANTONIO ROCCO del foro di
NAPOLI difensore di fiducia di CERULLO SABATINO insiste nell’accoglimento dei
motivi di ricorso.
L’avvocato MARSICO ROSARIO del foro di NAPOLI difensore di CERULLO
SABATINO e TUFO GAETANO nel riportarsi ai motivi di ricorso ne chiede il loro
accoglimento.
L’avvocato ALOJA CARMINE del foro di NAPOLI difensore di DE CRISTOFARO
LUIGI dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

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D’AGOSTINO FABIO nel riportarsi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza n. 10088/2017 della Corte di appello di Napoli, parzialmente
riformando quella emessa, a conclusione di giudizio abbreviato, dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato le condanne dei
suindicati imputati per i reati, come loro rispettivamente contestati, di
detenzione e cessioni illecite di stupefacenti, di associazione a delinquere ex artt.
73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di associazione a delinquere di stampo

2. Nei ricorsi in esame si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso e nei motivi aggiunti di Alessandro Brunitto si deducono:
a)mancanza di motivazione circa la utilizzabilità dei supporti (danneggiati) delle
videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria presso la carrozzeria Mocarb sas di
Marra Carmine; b) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto
Brunitto partecipe della associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990
descritta nel capo AI delle imputazioni pur non risultando colpevole di reati-fine e
mancando riscontri esterni invidualizzanti alle dichiarazioni dei collaboranti con
l’Autorità giudiziaria (pagg.7-29 del ricorso); c) violazione di legge e vizio di
motivazione per avere applicato l’aggravante ex art. 7 legge 12 luglio 1991 n.
203, contestata in relazione al fine di “agevolare le attività dell’organizzazione
camorristica denominata clan Polverino” a

tutti i soggetti ritenuti partecipi

dell’associazione senza distinguerne le posizioni; d) violazione degli artt.

62-bis,

132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione nell’escludere ogni beneficio di legge.
2.2. Nel ricorso di Biagio Cante si deducono: a) violazione di legge e vizio di
motivazione solo apparente nell’affermare la responsabilità di Cante sulla base
delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria e per le
aggravanti ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 7 legge n. 203/1991,
anche duplicando l’applicazione della seconda perché già applicata con la
precedente condanna per il reato associativo; vizio della motivazione per avere
trascurato che la sentenza n. 10225/2016 del Tribunale di Napoli il 16/05/2016
ha assolto i coimputati che non avevano scelto il rito abbreviato e per i quali
valgono le stesse fonti di prova costituito dalle dichiarazioni degli stessi
collaboranti con l’Autorità giudiziaria (pagg. 7-10), trascurando i contenuti della
memoria difensiva prodotta; b) violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. nel
riconoscere di ufficio la continuazione con i reati per i quali è stato condannato
con precedente sentenza della Corte di appello di Napoli; c) violazione di legge e
vizio di motivazione nella quantificazione della pena anche con l’aumento ex art.
2

mafioso ex art. 416 bis cod. pen..

81, comma 2, cod. pen. effettuato senza sciogliere il vincolo della continuazione
nella sentenza passata in giudicato, dalla quale è stato tratto il reato-base.
2.3. Nel ricorso e nei successivi motivi di Luigi Carandente Tartaglia si
deducono: a) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle
dichiarazioni dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria; b) violazione di legge e
vizio di motivazione nella determinazione del reato più grave su quale applicare
l’aumento per gli ulteriori reati ex art. 81 cod. pen. per avere posto una nuova
pena-base aggiunta, con i correlati aumenti per la continuazione, a quella inflitta
con la precedente sentenza irrevocabile n. 5386/2014 della Corte di appello di

l’aumento per l’aggravante ex art. 7 legge n. 203/10991 nella pena-base con un
secondo aumento facoltativo per l’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n.
309/1990.
2.4. Nel ricorso di Sabatino Cerullo si deducono: a) vizio di motivazione circa
la responsabilità di Cerullo per i reati a lui ascritti; b) vizio di motivazione sulle
questioni derivanti dalla produzione della sentenza emessa il 16/05/2016 con cui
sono stati assolti in primo grado coimputati giudicati con il rito ordinario; c) vizio
di motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione
con i reati considerati nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli-II
sezione penale il 12/07/2014; d) violazione dell’art. 78 cod. proc. pen. in
relazione all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., perché – avendo gli aumenti di
pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. riguardato reati giudicati con il rito
abbreviato – la pena complessiva massima avrebbe dovuto essere ridotta a venti
anni; e) violazione degli artt. 63 e 81 cod. pen. e vizio di motivazione
nell’applicazione degli aumenti di pena per il concorso fra aggravanti a effetto
speciale e nella determinazione degli aumenti per la continuazione; f) violazione
di legge e vizio di motivazione circa la determinazione della pena e l’applicazione
delle circostanze attenuti generiche.
2.5. Nel ricorso di Guglielmo Cirillo si deducono: a) violazione dell’art. 191
cod. proc. pen. nell’utilizzazione di un supporto per le videoriprese rilevanti per
la prova così danneggiato da non consentire alla difesa di valutarne il contenuto;
b) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni
accusatorie dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria (pagg. 8-17); c) violazione
di legge e vizio di motivazione nell’applicazione delle aggravanti ex artt. 7 legge
n. 203/1991, 74, comma 3, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; d) violazione di
legge e vizio di motivazione nella mancata determinazione nel minimo degli
aumenti della pena ex art 81, comma 2, cod. proc. pen.; e) violazione di legge e

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Napoli; c) violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. per non avere conteggiato

vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
2.6. Nel ricorso di Marco D’Affronto si deducono: a) violazione di legge e
vizio di motivazione per illogicità manifesta della sentenza nell’affermare la
responsabilità di D’Affronto (capo Q); b) violazione dell’art. 133 cod. pen. nella
determinazione della pena.
2.7. Nel ricorso di Fabio D’Agostino si deduce che nel giudizio di appello
l’imputato ha rinunciato con dichiarazione scritta ai motivi concernenti la sua
responsabilità (che ha ammesso), mantenendo, anche in questa sede, quelli

nell’applicazione della recidiva e nella determinazione dell’aumento di pena ex
art. 81, comma 2, cod. pen..
2.8. Nel ricorso di Raffaele D’Alterio si deducono: a) omessa risposta ai
motivi di appello relativi al capo J nonostante i rinvii alle argomentazioni relative
a coimputati; b) vizio di motivazione nella affermazione della responsabilità di
D’Alterio per il capo L; c) vizio di motivazione nella affermazione della
responsabilità di D’Alterio per il capo AA; d) violazione dell’art. 597 cod. proc.
pen. nel riconoscere di ufficio la continuazione con i reati per i quali è stato
condannato con precedente sentenza della Corte di appello di Napoli; e)
violazione di legge nell’applicare la diminuente per il rito abbreviato prima del
criterio moderatore dettato dall’art. 78 cod. pen.; f) vizio di motivazione
nell’applicazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
2.9. Nel ricorso di Luigi De Cristofaro si deducono: a) vizio di motivazione
circa la responsabilità del ricorrente, erroneamente ritenuto responsabile di tutti i
reati contestatigli per il solo fatto di essere partecipe del

clan Polverino e

argomentando solo con il richiamo alle generiche dichiarazioni dei collaboranti
con l’Autorità giudiziaria, unici elementi che sostengono l’accusa nei confronti dei
coimputati (pag. 3 del ricorso), senza valutare le deduzioni difensive sviluppate
nella memoria difensiva prodotta dopo l’atto di appello, in cui si evidenzia anche
che con sentenza n. 10225/2016 il Tribunale di Napoli ha assolto i coimputati che
avevano optato per il rito ordinario perché non ha ravvisato riscontri
individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboranti; b) violazione di legge e vizio
di motivazione nell’applicare le aggravanti ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e 7
legge n. 203/1991; c) erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, 63, comma
4, cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. perché, nel
riconoscere la continuazione con i reati considerati nella sentenza della Corte di
appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 6/04/2016, mancando
di assumere come pena base quella inflitta per la violazione ritenuta più grave
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relativi vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche,

dalla sentenza passata in giudicato e di applicare l’art. 63, comma 4, cod. pen.
con riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale, per poi
determinare analiticamente gli aumenti di pena per i

reati satellite

(così,

applicando due volte le circostanze aggravanti già considerate nel precedente
processo) e applicando la diminuente ex art. 442, comma 2, solo alle pene
concretamente applicate per i reati ex art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
2.10. Biagio Di Lanno ha rinunciato al ricorso.
2.11. Nel ricorso di Giuseppe Di Maro si deducono: a) violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione ai reati ex artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416 bis

riscontri frammenti di videoriprese suggestivamente sottoposti ai collaboranti per
individuare imputato; b) violazione di legge per avere desunto la prova della
responsabilità del ricorrente (al quale sono contestati anche reati ex art. 73
d.P.R. n. 309/1990: capi AL, AM, AN, AO) per il reato ex art. 74 d.P.R. n.
309/1990 (capo AI) e per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (capo AH) da
dichiarazioni accusatorie non sovrapponibili, nè pertinenti o attendibili, e prive di
riscontri individualizzanti (pagg. 6-20 del ricorso); c) violazione degli artt. 132 e
133 cod. pen. nel determinare la pena, con particolare riferimento gli aumenti ex
art. 81, comma 2, cod. pen..
2.12. Nel ricorso di Andrea Gagliardi sono dedotti alcuni vizi di motivazione:
a) nel mancato vaglio delle condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. pen.
anche in presenza della rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità;
b) nell’applicazione dell’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 (pagg. 3-4 del
ricorso); c) nell’applicazione dell’aggravante

ex art. 74, comma 3, d.P.R. n.

309/1990 (pagg. 3-4 del ricorso); d) nella mancata esclusione della recidiva
contestata (motivi 4 e 5 del ricorso); e) nel diniego delle circostanze attenuanti
generiche; f) nella determinazione della pena base e degli aumenti ex art. 81,
comma 2, cod. pen..
2.13. Nel ricorso di Antonio Granata si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.14. Nel ricorso di Carmine Marra si deducono violazione di legge e vizio di
motivazione: a) nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b)
nella determinazione dell’aumento di pena per il capo AO; c) nella
determinazione della pena.
2.15. Roberto Perrone ha rinunciato al ricorso.
2.16. Nel ricorso di Giorgio Polverino si deducono: a) violazione dell’art. 192
cod. pen. per avere utilizzato le intercettazioni telefoniche senza certezza circa i
conversanti, non essendo stata disposta la perizia fonica richiesta con i motivi di
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cod. pen. utilizzando dichiarazioni accusatorie non sovrapponibili tra loro e come

appello; b) erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti con l’Autorità
giudiziaria trascurandone la genericità, la non sovrapponibilità, l’inattendibilità e
la mancanza di riscontri individualizzanti; c) violazione degli artt. 132 e 133 cod.
pen. nella determinazione della pena-base e degli aumenti per la continuazione
(nell’atto di ricorso il primo e il secondo motivo – non numerati – sono
compendiati in un’unica esposizione, mentre il terzo è autonomamente
numerato)
2.17. Nel ricorso di Giuseppe Polverino si deducono: a) violazione dell’art.
14, comma 1, lett. a) della Convenzione europea di estradizione e degli artt. 26

condannato per reati diversi da quello ex art. 416 bis cod pen. per il quale era
stato emesso nei suoi confronti mandato di arresto autore senza che sia stata
attivata procedura di estradizione suppletiva; b) violazione di legge e vizio di
motivazione nel riconoscimento della responsabilità del ricorrente per i reati
ascrittigli nei capo 3, N, T, AA, trascurando le deduzioni difensive e le assoluzioni
in primo grado dei coimputati che non hanno scelto il rito abbreviato; c)
violazione dell’art. 78 cod. proc. pen. in relazione all’art. 442, comma 2, cod.
proc. pen..
2.18. Nel ricorso di Giuseppe Ruggiero si deducono violazione di legge e
vizio di motivazione: a) nell’affermare la responsabilità per il capo L travisando le
dichiarazioni dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria; b) nell’applicare
l’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 già applicata nel processo in cui
Ruggiero è stato condannato ex artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990,
con ingiustificata duplicazione dell’aggravante, peraltro in assenza del dolo
specifico; c) nell’applicare l’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/1990.
2.19. Nel ricorso di Scaccia si deducono: a) vizio di motivazione e violazione
di legge nel riconoscere il concorso del ricorrente con Marco D’Affronto nei reati
ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 descritti nei capi Q e S; b) nel determinare la pena
in violazione dell’art. 133 cod. pen..
2.20. Nel ricorso di Raffaele Setale si deducono violazione di legge e vizio di
motivazione (sono così disgiunti i due motivi nel ricorso accorpati): a) nella
qualificazione della condotta ex art. 416 bis cod. pen. e non per i reati ex artt.
378 (favoreggiamento personale) e 418 (assistenza agli associati) cod. pen.; b)
nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente ex art. 114
cod. pen..
2.21. Nel ricorso di Luigi Simeoli si deducono violazione di legge e vizio di
motivazione nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
6

e 32 della legge 22 aprile 2005 n. 69 per essere stato Polverino processato e

2.22. Nel ricorso di Francesco Simioli si deducono violazione di legge e vizio
di motivazione: a) nella determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma
2, cod. pen. in misura superiore al minimo; b) nel diniego delle circostanze
attenuanti generiche da valutare anche in relazione a ogni singolo reato in
continuazione.
2.23. Nel ricorso di Gaetano Tufo si deducono violazione di legge e vizio di
motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

1. Alessandro Brunitto
1.1. Il primo motivo di ricorso – nel quale si deduce che le immagini che
mostrerebbero Brunitto presente nella carrozzeria Mocarb sas di Marra Carmine
non sono recuperabili a causa del danneggiamento del supporto magnetico delle
videoriprese, per cui il correlato elemento probatorio (che varrebbe a riscontrare
le dichiarazioni dei collaboranti con la Giustizia) verrebbe meno – è
manifestamente infondato. Inconferenti sono i richiami a giurisprudenza di
questa Corte concernente le registrazioni di intercettazioni di conversazioni,
fenomeni intrinsecamente diversi da quelli visivi. In realtà la Corte di appello ha
correttamente seguito, nella premessa n.6, la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui i verbali di polizia giudiziaria relativi all’attività svolta effettuando
riprese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici possono essere
valutati per la ricostruzione del quadro indiziario come qualunque altro elemento
desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale
deposito delle cassette contenenti le registrazioni e della loro messa a
disposizione delle parti

(ex plurimis:

Sez. 4, n. 23937 del 15/05/2008, Rv.

240313; Sez. 4, n. 18239, Rv. 225188). Dalla comparazione, effettuata dai
Carabinieri, fra le immagini delle videoriprese delle quali hanno serbato ricordo e
le foto dell’imputato e dall’analogo riconoscimento in foto di Brunitto da parte del
collaborante Gaetano D’Ausilio risulta una convergenza di elementi indiziari che
la Corte di appello ha valorizzato senza con questo cadere in una manifesta
illogicità della motivazione.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A differenza di
quanto vi si assume, la Corte di appello ha collegato la partecipazione di Brunitto
alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 descritta nel capo AI
anche alla realizzazione di

reati-fine:

in particolare quelli indicati nelle

dichiarazioni del collaborante Biagio Di Lanno. Inoltre, con adeguata analisi
critica, la Corte di appello ha evidenziato come le dichiarazioni dei collaboranti
siano sostanzialmente convergenti e si riscontrino reciprocamente, per la
7

CONSIDERATO IN DIRITTO

autonoma conoscenza da parte di ciascun dichiarante e per i loro contenuti
individualizzanti (Sez. Un., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255143;
Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262309; Sez.3, n. 44882 del
18/7/2014, Rv.260607), e ricevono ulteriori riscontri dai sequestri di hashish, dai
contenuti delle videoriprese e delle intercettazioni ambientali, delineando il ruolo
di Brunitto quale addetto alla vendita e alla distribuzione della sostanza
stupefacente proveniente dalla Spagna e alla raccolta del denaro per finanziare
gli acquisti (pagg. 31-33).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A differenza di

circostanza ex art. 7 legge n. 203/1991 sul fatto che

“le dichiarazioni dei

collaboratori di giustizia conclamano l’aiuto offerto alla latitanza di Polverino
Giuseppe e Simioli Giuseppe, la costante presenza in un’officina frequentata da
numerosi affiliati al clan Polverino e la messa a disposizione di una villa per
favorire i traffici di stupefacenti del clan”.

Inoltre ha evidenziato che Brunitto

fungeva da staffetta a Polverino. Trattasi di condotte funzionali agli interessi
della associazione mafiosa e intrinsecamente rivelatrici del dolo specifico che in
questa direzione le muove: l’aggravante

ex art. 7 legge n. 203/1991 è

configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo del gruppo (nella
fattispecie, Polverino) a sottrarsi alle ricerche delle Autorità, perché questa
condotta si risolve in un aiuto all’associazione – la cui operatività sarebbe
compromessa dall’arresto del vertice associativo, al quale, invece, l’ausilio
prestato consente di svolgere il suo ruolo dirigenziale – e determina un
rafforzamento dei potere non solo del capo ma anche dell’intero sodalizio
criminale (Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237; Sez. 5, n. 26699 del
25/02/2015, Rv. 263989; Sez. 2, n. 15082 del 12/02/2014, Rv. 259558).
1.4. Manifestamente infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, la pena è stata determinata in
misura prossima al minimo e, quanto al riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, vale ribadire che costituisce un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere
in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del
28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591): nella
fattispecie, la Corte di appello nella premessa n. 1), considerando anche il
disposto dell’art. 62 bis, comma 3, cod. pen. ha aderito al criterio seguito dal
Giudice per le indagini preliminari che ha escluso la concessione delle circostanze
attenuanti generiche “sia in ragione della rilevante gravità dei fatti ascritti,
8

quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha fondato l’applicazione della

riconducibili a contesti di criminalità organizzata, sia della personalità allarmante
desumibile da detta gravità”, sia per i precedenti penali, sottolineando che
“nessun elemento ulteriore, valutabile in termini di favore, è d’altronde, emerso
dagli atti processuali”.
2. Biagio Cante
2.1. Il primo (composito) motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1.1. Nel contestare la valutazione delle prove svolta nella sentenza impugnata,
il ricorso si limita a un generico richiamo del canone dettato dall’art. 192, comma

dedurre specifiche violazioni della norma o manifeste illogicità.
2.1.2. La deduzione circa l’applicazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R.
309/1990 non specifica le ragioni del ricorso, mentre deve registrarsi che la
Corte ha indicato (nel punto 14 delle premesse) il criterio, peraltro nella linea
della giurisprudenza di questa Corte

(ex plurimis:

Sez. U, n. 36258 del

24/05/2012, Rv. 253150, Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Rv. 260715), con cui
ha interpretato la norma congruamente applicandola ai reati in esame (capi 3, L,
AA) riguardanti quantitativi di hashish dai 1700 ai 2010 chilogrammi.
2.1.3. Aspecifiche risultano le deduzioni concernenti l’aggravante ex art. 7
legge n. 203/1991. Si contesta l’applicabilità dell’aggravante agli intranei a una
associazione mafiosa, ma Cante non è imputato ex art. 416 bis cod. pen., e,
l’aggravante è configurabile anche quando il delitto cui accede concorre con
quello ex art. 416 bis cod. pen.. perché partecipare a un’associazione per
delinquere differisce dal commettere un reato, anche se rientrante nel
programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare
l’attività dell’associazione (nel primo caso costituisce una caratteristica
permanente dell’associazione ex art. 416 bis cod. pen., nel secondo la condotta
mafiosa caratterizza la commissione del reato-fine,: Sez. 2, n. 1631 del
04/03/1998, Rv. 211664). Inoltre, le deduzioni del ricorrente non si confrontano
con quanto rilevato in sentenza, ossia la “evidente subordinazione dell’attività di
puntata nelle singole operazioni alle direttive impartite da Polverino Giuseppe ed
in concorso nel reato con numerosi affiliati al clan Polveríno”.
2.1.4. La deduzione concernente la duplicazione dell’aggravante ex art. 7
legge n. 203/1991 – applicata per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella
sentenza impugnata ma già applicata per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990
per il quale Cante è stato precedentemente condannato con sentenza della Corte
di appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 6/04/2016 – apre
una questione dal presupposto fallace perché trascura che distinte sono le

9

3, cod. proc pen. per l’utilizzo delle dichiarazioni dei chiamanti in correità senza

condotte e distinte (tipologicannente identiche ma storicamente differenziate),
pertanto, possono essere le circostanze che le connotano.
2.1.5. La deduzione fondata sul vizio da cui la motivazione sarebbe affetta
per avere trascurato che la sentenza n. 10225/2016 del Tribunale di Napoli il
16/05/2016 ha assolto i coimputati che non avevano scelto il rito abbreviato e
per i quali varrebbe il medesimo quadro probatorio costituito dalle dichiarazioni
degli stessi collaboranti con l’Autorità giudiziaria (pagg. 7-10), è — anche
tralasciando ogni considerazione circa le implicazioni della diversità dei riti
processuali seguiti – palesemente infondata sia perché la sentenza menzionata

probatorie non deriva l’identità dei loro contenuti in relazione alle distinte
posizioni individuali e del loro rilievo nel complesso delle fonti di prova.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice della
cognizione può riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua
cognizione e altro per cui l’imputato è stato condannato con sentenza definitiva,
perché nel giudizio di cognizione in relazione alla determinazione della sanzione
non vige il principio della domanda, per cui il giudice può commisurare
discrezionalmente la pena da infliggere e, pertanto, affermare (o escludere)
d’ufficio la continuazione con precedenti reati per i quali l’imputato è stato
condannato (Sez. 1, n. 17832 del 24/01/2017, Rv. 269822).
2.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha determinato la pena mediante il seguente percorso:
ha assunto come pena base (anni 9 di reclusione) quella inflitta per i reati
giudicati in continuazione esterna con quelli oggetto della sentenza irrevocabile
n. 5386/2014 della Corte di appello di Napoli, aumentata per i reati oggetto di
questo procedimento (anni 4 e mesi 6 di reclusione: pena base 3 anni di
reclusione + 1 anno e 6 mesi ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, + 6 mesi
ex art. 63, comma 4, cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, + 1 anno e mesi 9 di
reclusione per la continuazione interna, ridotta di 1/3 ex art. 442, comma 2, cod.
proc. pen..
Fra i reati riuniti ex art. 81 cod. pen. è più grave quello punito in astratto
con la pena edittale più severa (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347;
Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Rv. 271031; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016,
Rv. 267689). Inoltre, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con
sentenza definitiva e in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità
delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già
giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, perché è
necessario rispettare le valutazioni circa la determinazione della pena già coperte
10

non ha forza di giudicato, sia perché dalla (addotta) identità delle fonti

da giudicato (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Rv. 264582; Sez. 2, n. 935 del
23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733). Correttamente la Corte di appello ha
assunto come base la pena inflitta con la sentenza già passata in giudicato,
poiché fra i reati giudicati con la prima sentenza rientra quello con pena edittale
(ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990) maggiore (nella sentenza passata in giudicato:
pena base 12 anni di reclusione aggravata ex art. 7 legge n. 203/1991 + 1 anno
e 6 mesi ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato ex art. 416 cod. pen. riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). Ma, posto questo, avrebbe
dovuto applicare degli aumenti per la continuazione per ciascun reato, invece ha

reato viene riferita, a cui ha aggiunto l’aumento ex art. 80, comma 2, d.P.R. n.
309/1990 e poi quello ex art. 63, comma 4 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, per
poi determinare un ulteriore unico aumento per la continuazione fra gli altri due
reati giudicandi senza specificarne la ripartizione fra i due reati. Invece il
giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve stabilire la pena
base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l’aumento di pena per la
continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite. Diversamente
procedendo, produce una nullità della sentenza nella parte relativa alla
determinazione della pena, perché non consente il controllo sul buon uso del suo
potere discrezionale (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Rv. 201549; Sez. 5, n.
16015 del 18/02/2015, Rv. 263591) e, nel caso di continuazione tra reati
giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato solo a questi ultimi siano essi reati satellite o violazione più grave – va applicata la riduzione di un
terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17890 del
14/02/2017, Rv. 270012; Sez. 5, n. 12592 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv.
269706).
Pertanto nei confronti di Cante la sentenza impugnata va annullata
limitatamente alla determinazione della pena, e, dichiarata definitiva la penale
responsabilità del ricorrente per tutti i reati per i quali è stato condannato, deve
rinviarsi per nuovo giudizio sul punto.

3. Luigi Carandente Tartaglia
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dopo avere
genericamente premesso i criteri normativi e alcuni canoni elaborati dalla
giurisprudenza per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti con
l’Autorità giudiziaria (pagg. 1-5 del ricorso), le deduzioni sviluppate entrano nel
merito delle convergenti valutazioni discrezionali del primo e del secondo giudice
senza evidenziarne manifeste illogicità (pagg. 5-7 del ricorso). In ogni caso, deve
11

fissato una nuova pena-base di 3 anni di reclusione, senza specificare a quale

registrarsi che, all’udienza del 13/05/2016 davanti alla Corte di appello, la difesa
di Carandente ha espresso la rinuncia ai motivi di merito insistendo solo su quelli
relativi alle sanzioni, e il ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta di
ammissione di responsabilità.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha determinato la pena mediante il seguente percorso:
ha assunto come pena base (anni 9 e mesi 6 di reclusione di reclusione) quella
inflitta per i reati giudicati con la sentenza irrevocabile n. 5386/2014 dalla Corte
di appello di Napoli in continuazione esterna aumentata per i fatti dei quali al

anno e 9 mesi ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, + 9 mesi ex art. 63,
comma 4, cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, + 1 anno e mesi 6 di reclusione per
la continuazione interna, ridotta di 1/3 ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.).
Valgono le stesse considerazioni che valgono per il terzo motivo di ricorso di
Cante (suesposte sub 2.3.) e, per le stesse ragioni anche in questo caso la
sentenza impugnata va parzialmente annullata con rinvio, come in dispositivo.
3.3. La questione posta con il terzo motivo di ricorso è elisa
dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
4. Sabatino Cerullo
4.1. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso richiamano
genericamente i contenuti dell’atto di appello al quale rinviano assumendo che la
Corte di appello non avrebbe risposto ai rilievi difensivi, mentre la Corte si è
congruamente avvalsa delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Verde e
Perrone che indicano Cerullo come quotista nel finanziamento delle operazioni di
traffico di hashish a lui ascritte, con particolare riferimento a quelle descritte nei
capi M e H (pagina 51 della sentenza, non numerata). Pertanto, poiché non si
confronta con le argomentazioni della Corte, il motivo di ricorso risulta
inammissibilmente aspecifico.
4.2. Il secondo motivo di ricorso contiene deduzioni analoghe a quelle
sviluppate nel ricorso di Cante e risulta manifestamente infondato per le stesse
ragioni suesposte sub 2.1.5..
4.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di valutare la
continuazione con i fatti oggetto della sentenza indicata dall’appellante per non
esserne stata allegata copia all’atto d’appello perché l’imputato che intende
richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in
riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle
sentenze rilevanti a tal fine ma ha l’onere di produrne copia, non essendo
12

presente procedimento (di anni 5 di reclusione: pena base 3 anni e mesi 6 + 1

applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc.
pen., dettata per la sola fase esecutiva (Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep.
2015, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262583).
In altre pronunce di questa Corte, si è ritenuto che il giudice debba
acquisire, anche di ufficio, i provvedimenti giudiziari mancanti dai quali dipende il
riconoscimento della continuazione, senza demandarne la valutazione alla fase
esecutiva, se l’interessato ha specificamente enunciato i presupposti dai quali
desumere l’esistenza dello stesso disegno criminoso indicando analiticamente gli
estremi delle sentenze irrevocabili relative ai reati di cui si chiede l’unificazione

Tuttavia – a prescindere dalla considerazione che, per quanto riguarda la
fase dell’appello, l’onere di produrre le sentenze relative a reati dei quali si
chiede sia riconosciuto il vincolo della continuazione con quelli per i quali procede
è connesso alla necessità che i motivi di impugnazione siano specifici – deve
rilevarsi che non esiste un principio processuale che imponga al giudice della
cognizione di accogliere le richieste delle parti, che potrebbero rivelarsi, anche
non intenzionalmente, dilatorie e , quindi, in contrasto con il principio della
ragionevole durata del processo.
Tali esigenze di celerità del rito non vi sono, invece, nella fase esecutiva,
dove, pertanto, si giustifica la previsione derogatoria dell’art. 186 disp. att. cod.
proc. pen., che è in linea – come puntualizzano le

Osservazioni al Progetto

preliminare delle norme di attuazione – con i poteri officiosi riservati al giudice
della esecuzione in materia di assunzione di prove dall’art. 185 disp. att. (Sez. 6,
n. 51689 del 13/10/2017, Rv. 271581).
In conclusione, l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. è una norma derogatoria
non estensibile analogicamente – per il divieto posto dall’art. 14 delle preleggi al
codice civile – in quanto eccezionale o, comunque, è espressione di un principio
normativo settoriale che vale per il giudizio di esecuzione ma che non può essere
importato nel giudizio di cognizione, difettando una medesima

ratio

che

giustifichi una identità di disciplina.
In ogni caso, il mancato esame nel merito da parte del giudice della
cognizione della questione concernente la sussistenza del reato continuato non
comporta la formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, quindi,
l’esame di tale tema di giudizio in sede esecutiva ex art. 671, comma 1, cod.
proc. pen. (fra le altre: Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Rv. 265251; Sez. 2,
n. 27899 del 15/05/2003, Rv. 225205).

4.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
13

(fra le altre: Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Rv. 261359).

Secondo un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la riduzione
di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato dovrebbe applicarsi dopo che
la pena è stata determinata secondo le norme sul concorso di reati e di pene
poste dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali sta pure la disposizione limitativa
del cumulo materiale per la quale la pena della reclusione non può eccedere i
trenta anni (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692; Sez. 1, n. 40280 del
21/05/2013, Rv. 257325; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Rv. 268332).
Tuttavia, in senso contrario, si osserva che la riduzione di pena ex art. 442,
comma 2, cod. proc. pen. ha natura processuale e si collega alle ragioni di

del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 267244). Ne deriva che il riconoscimento della
continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato
comporta che solo a questi ultimi – siano essi reati satellite o violazione più gravi
– va applicata la riduzione di un terzo della pena ex art. 442, comma 2, cod.
proc. pen. (Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Rv. 270012; Sez.1, n. 3764 del
21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266002; Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Rv.
26214401). Nell’alveo di questa convincente interpretazione, la Corte di appello
ha adottato (premessa n. 15, pag. 25), il criterio secondo cui la riduzione di pena
conseguente alla scelta del rito abbreviato va effettuata prima di applicare il
limite previsto dall’art. 78 cod. pen., per il quale la pena della reclusione non può
superare trenta anni (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Rv. 265867; Sez. 1, n.
733 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249440), razionalmente argomentando che
il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. deve operare solo nel caso in cui la
pena complessiva superi i trenta anni (anche considerata la diminuzione per la
scelta del rito), perché se fosse applicato prima della riduzione ex art. 442,
comma 2, cod. proc pen. si avrebbe sempre e necessariamente una pena non
superiore ai venti anni, così perequando ingiustamente le più svariate posizioni
processuali.

4.5. Per il resto, in relazione alla determinazione della pena, per Cerullo
valgono le stesse questioni che valgono per il terzo motivo di ricorso di Cante e il
secondo di Carandente – sopra trattate sub 2.3. e sub 3.2.- anche se non
espressamente proposte, con quel che ne consegue in dispositivo.
Questa conclusione elide la rilevanza delle questioni poste con il quinto e il
sesto motivo di ricorso.
5. Guglielmo Cirillo
5.1. In primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Valgono le
stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dell’analogo motivo espresso nel
14

economia probatoria che caratterizzano il giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 20113

ricorso di Brunitto (vedasi sub 1.1.); a fortiori, perché nello stesso ricorso si
precisa che la questione riguardante direttamente la posizione di Brunito solo
indirettamente riguarda quella di Cirillo.
5.2. Le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, dopo avere
genericamente premesso i criteri normativi e canoni elaborati dalla
giurisprudenza per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti con
l’Autorità giudiziaria, entrano inammissibilmente nel merito delle convergenti
valutazioni discrezionali del primo e del secondo giudice senza evidenziarne
manifeste illogicità, mentre adeguata risulta la motivazione della sentenza

collaboranti, il ruolo di Cirillo quale raccoglitore delle somme necessarie per
importare l’hashish.
5.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza ha
motivato adeguatamente sia l’applicazione dell’aggravante ex art. 7 legge n.
203/1991 – con la conferma della sentenza di primo grado che evidenzia il ruolo
del ricorrente in cospicui traffici di hashish (raccogliendo il denaro per l’acquisto
di alcune partite e finanziando un acquisto di due tonnellate) e preposto alle
estorsioni commerciali, così rafforzando l’associazione mafiosa con ingenti introiti
– sia l’applicazione delle aggravanti ex artt. 74, comma 3, e 80, comma 2,
d.P.R. n. 309/1990 con gli argomenti esplicitati nelle premesse nn. 13 e 14.
5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di
appello ha ridotto la pena e ha spiegato perché nell’esercizio del suo potere
discrezionale, sulla base di un giudizio di fatto, che va motivato nei soli limiti atti
a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.
6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez. 1, 46954 del 4/11/2004, Rv.
230591), ha confermato la valutazione del Giudice per le indagini preliminari che
ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche “sia in ragione
della rilevante gravità dei fatti ascritti, riconducibili a contesti di criminalità
organizzata, sia della personalità allarmante desumibile da detta gravità”,
sottolineando che “nessun elemento ulteriore, valutabile in termini di favore, è
d’altronde, emerso dagli atti processuali”. Quanto agli aumenti di pena ex art.
81, comma 2, cod. pen., va ribadito che nella determinazione della pena nel
reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo
aumento, valendo le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base
(Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 2, n. 50987 del
06/10/2016, Rv. 268731).

15

impugnata nel delineare, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei

6. Marco D’Affronto
Il primo motivo di ricorso, dopo avere richiamato genericamente i criteri di
valutazione della prova, espone – senza confrontarsi con la motivazione della
sentenza impugnata – una interpretazione dei contenuti delle conversazioni
intercettate, operazione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di
merito della quale il ricorso non evidenzia manifeste illogicità (Sez. U, n. 22471
del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389;
Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Il secondo motivo richiama del

in esame, peraltro, ridotta dalla Corte di appello a misura non distante dai
minimi edittali. Su queste basi, il ricorso è manifestamente infondato.
7. Fabio D’Agostino
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello nella premessa n.
1) ha aderito al criterio seguito dal Giudice per le indagini preliminari che ha
escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche

“sia in ragione

della rilevante gravità dei fatti ascritti, riconducibili a contesti di criminalità
organizzata, sia della personalità allarmante desumibile da detta gravità”, oltre
che dei precedenti penali, sottolineando che

“nessun elemento ulteriore,

valutabile in termini di favore, è d’altronde, emerso dagli atti processuali”.

Per

quanto riguarda la recidiva, la Corte ha confermato il riconoscimento della
recidiva semplice applicata dal Giudice di primo grado valutando l’eterogeneità
del precedente reato rispetto a quelli – in materia di stupefacenti e rientranti
nell’ambito delle previsioni degli artt. 99, comma 5, cod. pen. e 407, comma 2,
lett. a), cod. proc. pen. – oggetto di questo processo, con una motivazione circa
la maggiore capacità a delinquere emergente dalla loro commissione che è
implicita nelle sopra richiamate valutazioni espresse per il diniego delle
circostanze attenuanti generiche. Quanto alla motivazione degli aumenti di pena
ex art. 81, comma 2, cod. pen., va ribadito quanto suespresso

sub 5.4. in

relazione alla posizione di Cirillo.
8. Raffaele D’Alterio
8.1. Il primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e
sono manifestamente infondati. Nell’affermare la responsabilità di D’Alterio, la
Corte di appello (pagg. 55-56) ha indicato come fonti di prova le dichiarazioni dei
correi collaboranti con l’Autorità giudiziaria – utilizzate anche per trattare le
posizioni dei coimputati Ruggiero, Castrese, Cante, e Cerullo – valutando che
esse delineano

“in modo chiaro e compiuto” il

ruolo di D’Alterio quale

finanziatore-quotista delle operazioni commerciali riguardanti rilevanti
16

tutto genericamente le norme in materia di determinazione della pena, nel caso

quantitativi di hashish, così confermando le analitiche argomentazioni sviluppate
nella sentenza di primo grado per i capi J (pagg.98-99), L (pag. 226), AA (pag.
355), in relazioni alle quali il ricorso non deduce manifeste illogicità.
8.4. Il quarto motivo di ricorso – corrispondente al secondo motivo del
ricorso di Cante (vedasi sub 2.2.), il quinto – corrispondente al quarto del ricorso
di Cerullo (vedasi sub 4.4.) e il sesto (peraltro del tutto generico) motivo corrispondente agli analoghi dei coimputati (vedasi sub. 2.1.2. e 5.3.) risultano
manifestamente infondati per le stesse ragioni suespresse.

9.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con la stessa
tecnica adottata per confermare la responsabilità di D’Alterio per i capi J, L, AA,
la Corte di appello ha indicato come fonti di prova le dichiarazioni dei collaboranti
(in particolare di Di Lanno e Perrone) utilizzate per la trattazione delle posizioni
dei coimputati Ruggiero, Castrese, Cante, Cerullo e D’Alterio desumendo dai loro
contenuti la qualità di De Cristofaro di finanziatore-quotista delle operazioni
commerciali riguardanti rilevanti quantitativi di hashish, così confermando le
analitiche argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado per i capi .3
(pagg.98-99), L (pag. 226), AA (pag. 355-356), in relazioni alle quali il ricorso
non deduce manifeste illogicità.
Né rileva la produzione di una sentenza di assoluzione, in primo grado, dei
coimputati giudicati con il rito ordinario per le ragioni suespresse in reazioni ai
ricorsi di Cante e Cerullo (vedasi sopra sub 2.1.5. e 4.2.).
9.2. Il secondo motivo di ricorso, concernente l’applicazione dell’aggravante
ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato perché
vale identicamente quanto considerato sopra sub 2.1.3, 5. 3. e 8.6. in relazioni
ai coimputati.
Congruamente motivata, inoltre, risulta l’applicazione dell’aggravante ex art.
7 legge n. 203/1991: la Corte ne ha confermato l’applicazione con la
considerazione che “il sistema di finanziamento delle operazioni suddette si
svolgeva secondo le direttive di Polverino Giuseppe, e, d’altro, canto, il De
Cristoforo ‘puntava’ in correità con un numero considerevole di affiliati al can
Polverino”.
9.3. Invece, è fondato il terzo motivo di ricorso .
Valgono le stesse questioni relative al computo delle pene in continuazione
che valgono per il terzo motivo di ricorso di Cante (sopra sub 2.3.), il secondo di
Carandente (vedi sub 3.2.) e per Cerullo (vedasi sub 4.6.). Per le stesse ragioni,
anche in questo caso, la sentenza impugnata va parzialmente annullata con
rinvio, come in dispositivo.
17

9. Luigi De Cristofaro

Per altro verso, è fallace la deduzione concernente la duplicazione
dell’applicazione dell’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 per le ragioni
suesposte in relazione al ricorso di Cante (vedasi già sub 2.1.4.
10. Biagio Di Lanno
Con atto depositato il 6/2/2016 (con firma autenticata dal difensore di
fiducia) Di Lanno ha rinunciato al ricorso. Ne deriva la declaratoria di
inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per la parte privata ricorrente, la
condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una

proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza
che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve
essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma
3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
591 cod. proc. pen., tra le rientra il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6,
n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921).
11. Giuseppe Di Maro
11.1. Il primo motivo del ricorso è enunciato, nei termini sopra richiamati
sub. 2.11.a), ma sostanzialmente non coltivato nel seguito del ricorso, nel senso
che non è supportato da conducenti argomentazioni. Ne deriva la sua manifesta
infondatezza.
11.2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza dà conto dei contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti che
descrivono specifiche condotte riconducibili ai capi di imputazione che contestano
l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Inoltre richiama le dichiarazioni dei collaboranti
Verde (che lo indica appartenente al clan Polverino) Perrone (che lo descrive
come preposto ai contatti con i corrieri della droga) D’Ausilio (che lo indica come
edotto sulle vicende organizzative del clan) Di Lanno (che lo descrive come
favoreggiatore dei latitanti Polverino e di Simili ).
Quanto alla prova della partecipazione di Di Maro alla associazione ex art.
416 bis cod. pen., va rilevato che la sentenza impugnata non la desume – come
si deduce nel ricorso – dalla responsabilità per gli altri reati, ma soltanto afferma
(pag. 44) la possibilità del concorso dei delitti ex artt. 416 bis cod. pen. e 74
d.P.R. n. 309/1990; non erroneamente, perché

i

reati di associazione per

delinquere, anche di tipo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per
delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche nel caso in cui la
medesima associazione sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze
stupefacenti (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241883; Sez. 6,
18

somma di denaro in favore della cassa delle ammende perché l’art. 616 cod.

n. 46301 del 30/10/2013. Rv. 258163; Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Rv.
253892). Tuttavia, la sentenza non indica con concreto riferimento alla posizione
di Di Maro gli elementi di prova dai quali desumere la sua partecipazione
all’associazione a delinquere di stampo mafioso. Pertanto, la sentenza va
annullata limitatamente al concorso tra i due reati associativi contestati al
ricorrente con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
11.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché richiama
del tutto genericamente le norme sulla determinazione della pena – nel caso in
esame, peraltro, ridotta dalla Corte di appello – senza indicare ragioni per le quali

inoltre, è il riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante ex art. 7 legge n.
203/1991.
12. Andrea Gagliardi
12.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E’
inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, prospettando la
violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità,
non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto
adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato aveva rinunciato ai motivi
di appello sul tema della responsabilità (Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Rv.
259418; Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, Rv. 245495).
12.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di
appello ha adeguatamente motivato (pag. 29) l’applicazione della aggravante ex
art. 7 legge n. 203/1991 evidenziando che Gagliardi riceveva l’hashish da
Domenico Verde al quale versava il ricavato della vendita e che tutti erano
assoggettati alle regole del gruppo perché altrimenti non avrebbero potuto
operare, come si desume dalle dichiarazioni di Polverino e dalla subordinazione
di Gagliardi a Stefano Verde e a Domenico Verde, entrambi elementi di spicco
del clan Polverino, come desunto dalle dichiarazioni del collaborante Di Lanno.
12.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l’applicazione
dell’aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 è adeguatamente
motivata nella premessa n. 13 della sentenza.
12.4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati.
Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell’illecito
commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo che rileva
per la determinazione della pena – in termini sia di finalità retributiva sia di
prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di
commettere nuovi reati, solo se dal nuovo reato emergono, in rapporto alla
natura e al tempo di commissione dei precedenti, una più accentuata
19

la Corte avrebbe dovuto ulteriormente ridurla, mentre meramente enunciato,

colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo. Si tratta di un giudizio
discrezionale del quale deve essere fornita una adeguata motivazione (Sez. 6, n.
14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n.
40218 del 19/06/2012, Rv. 254341). Su questa base, contrariamente a quanto
dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l’applicazione
della recidiva evidenziando che sebbene il precedente risalga al 2004, le
numerose violazioni della disciplina sul controllo degli stupefacenti dimostrano
che Gagliardi non si è allontanato dai gruppi criminali che operano nel settore,
ma anzi ha accresciuto il suo inserimento al loro interno.

attenuanti generiche, risulta generico (non indica le ragioni per le quali le
circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse peraltro non
rientra fra quelli che residuano dalla rinuncia e, comunque, la Corte di appello ha
chiaramente illustrato nella premessa n.1) le ragioni del diniego.
12.6. In relazione al settimo motivo di ricorso – concernente la motivazione
degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. – va ribadito quanto
espresso sub 5.4. e sub 7 circa le posizioni di Cirillo e D’Agostino. Tuttavia, per
altro verso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha calcolato l’aumento
di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite, per cui
valgono le stesse questioni concernenti il computo delle pene in continuazione
relative alle posizioni di Cante (vedasi sub 2.3.), Carandente (vedasi sub 3.2.) e
Cerullo (vedasi sub 4.6.); pertanto, per le stesse ragioni, anche in questo caso,
la sentenza va parzialmente annullata con rinvio, come in dispositivo.
13. Antonio Granata
Nel ricorso di Granata si deduce che il giudizio relativo al disconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche non è stato a lui specificamente riferito.
Tuttavia, non perché è espresso con riferimento a una pluralità di posizioni può
escludersi che un giudizio sia pertinente a una posizione individuale, purché la
motivazione non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte e tautologiche,
valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in
esame (Sez. 5, n. 4123 del 23/06/1998, Rv. 211507). Nella fattispecie, la Corte
di appello nella premessa n. 1) della motivazione, ha aderito al criterio seguito
dal Giudice per le indagini preliminari che ha escluso la concessione delle
circostanze attenuanti generiche sulla base di dati non meno concreti perché
riferiti a più imputati; in particolare, “sia in ragione della rilevante gravità dei
fatti ascritti, riconducibili a contesti di criminalità organizzata, sia della
personalità allarmante desumibile da detta gravità, sottolineando che “nessun

20

12.5. Il sesto motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze

elemento ulteriore, valutabile in termini di favore, è d’altronde emerso dagli atti
processuali”.
Pertanto il ricorso di Granata risulta inammissibile.
14. Carmine Marra
14.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come espresso
in relazione a altri ricorsi, la Corte di appello nella premessa n. 1), evidenziando
anche il disposto dell’art. 62 bis, comma 3, cod. pen. ha aderito al criterio
seguito dal Giudice per le indagini preliminari che ha escluso la concessione delle

riferiti a più imputati “sia in ragione della rilevante gravità dei fatti ascritti,
riconducibili a contesti di criminalità organizzata, sia della personalità allarmante
desumibile da detta gravità”,

sottolineando che “nessun elemento ulteriore,

valutabile in termini di favore, è d’altronde, emerso dagli atti processuali”,
precisando anche che l’incensuratezza e le dichiarazioni autoaccusatorie “non
sono in grado di assurgere ad un valore attenuativo – in un contesto di fatti gravi
quali quelli del presente procedimento”.
14.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel ridurre
la pena complessiva La Corte di appello ha specificamente individuato l’aumento
in continuazione per il reato descritto nel capo AO (pag. 27), mentre non si
richiede, come sopra precisato, una specifica motivazione per tale aumento.
14.3. Il terzo motivo di ricorso risulta del tutto generico, non indicando
quali parametri dell’art. 133 cod. pen. la Corte avrebbe tralasciato nel non
determinare una pena ulteriormente ridotta rispetto alla riduzione comunque
effettuata.

15. Roberto Perrone
Con atto depositato il 5/2/2016 (con firma autenticata dal difensore di
fiducia) Perrone ha rinunciato al ricorso. Ne deriva quanto espresso sub 10 circa
la posizione di Di Lanno.
16. Giorgio Polverino
16.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per identificare
gli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può
utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
asseriscono di aver riconosciuto le voci di alcuni imputati, così come qualsiasi
altra circostanza o elemento che suffraghi il riconoscimento e incombe sulla
parte che lo contesti l’onere di allegare elementi di segno contrario, per cui, se è
contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve
21

circostanze attenuanti generiche sulla base di dati non meno concreti perché

necessariamente disporre una perizia fonica (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017,
Rv. 269900; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252712). Nel caso in esame,
le deduzioni del ricorrente, volte a relativizzare gli ulteriori elementi posti a
supporto della validità del riconoscimento vocale (l’osservazione di Giorgio
Polverino sulla nave da parte di un carabiniere che lo conosceva e i ragionamenti
che hanno condotto a ritenere che Polverino e i suoi complici viaggiavano con
documenti falsi, gli sms inviati) comunque non sono atte a confutare il dato
centrale costituito dal riconoscimento della voce. Vale, peraltro, rilevare che nel
caso in esame la scelta del rito abbreviato da parte del ricorrente ha comportato

possibilità di una diversa interpretazione nei loro contenuti.
16.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Le
dichiarazioni accusatorie dei collaboranti convergono nell’indicare Giorgio
Polverino come colui che spacciava per il clan (di cui Giuseppe Polverino era il
capo) fuori dalla Campania, dando così conto anche del suo ruolo
nell’associazione e le intercettazioni e i sequestri di sostanza stupefacente ne
costituiscono riscontri esterni invidualizzanti (pagg. 61-64 della sentenza).
Invece, le deduzioni sviluppate nel ricorso riguardano il merito delle convergenti
valutazioni discrezionali dei Giudici dei due gradi senza evidenziare manifeste
illogicità della motivazione in termini di contrasto con i criteri normativi e
giurisprudenziali in materia.
16.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’aumento di
due anni per i tre delitti ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 risulta non sproporzionato
rispetto al criterio adottato per la pena base, determinata nel minimo edittale
(10 anni di reclusione ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990).
17. Giuseppe Polverino
17.1. Il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 14, comma 1, lett. a)
della Convenzione europea di estradizione e degli artt. 26 e 32 della legge 22
aprile 2005 n. 69, per essere stato il ricorrente processato e condannato per
reati diversi da quello ex art. 416 bis cod pen. per il quale non era stato emesso
nei suoi confronti mandato di arresto europeo né attivata procedura di
estradizione suppletiva) è manifestamente infondato.
Le condotte per le quali si procede concernono reati ex art. 73 d.P.R. n.
309/1990, commessi fra il maggio 2009 e il maggio 2010 in Italia (o comunque
con frazioni in Italia) e la Corte di appello ha considerato (premessa n. 5) che, ex
art. 6 cod. pen., si tratta di reati puniti secondo la legge italiana, con una
argomentazione in relazione alla quale il ricorso non sviluppa specifiche
controdeduzioni.
22

da parte sua l’accettazione delle fonti di prova residuandogli, semmai, solo la

Comunque, deve osservarsi che il principio di specialità previsto dagli artt.
26 e 32 della legge n. 69/2005, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana
proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto
europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata
consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna: vige un principio di

specialità attenuata, per cui la persona consegnata può essere legittimamente
sottoposta a procedimento penale per “fatti anteriori e diversi” a condizione che
non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale
procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione – in assenza di altre

l’assenso dallo Stato di esecuzione, in assenza del quale è preclusa allo Stato di
emissione la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure
restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo
stesso (Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Rv. 269430; Sez. 3, n. 47253 del
06/07/2016, Rv. 268062; Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Rv. 251366).
Inoltre, il principio di specialità previsto dagli art. 26 e 32 della legge n. 69/2005
riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, per
cui, nel caso di reato permanente, quale è l’associazione per delinquere di
stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) il principio non opera per la parte della
condotta successiva alla consegna, costituente protrazione dello stesso illecito
(Sez. 6, n. 12514 del 14/01/2015, Rv. 263067; Sez. 5, n. 8950 del 20/02/2001,
dep. 2002, Rv. 220917).
17.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di
appello) ha richiamato le convergenti dichiarazioni dei collaboranti secondo cui il
traffico di droga del clan Polverino era controllato da Polverino Giuseppe, che
veniva informato di tutte le operazioni affinché preventivamente le approvasse e
le ha poi valutate specificamente in relazione ai capi 3, N, T, AA. Le deduzioni
sviluppate entrano nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali dei
giudici di primo e di secondo grado, senza evidenziarne manifeste illogicità e
fondamentalmente risolvendosi in una reinterpretazioni dei contenuti delle
dichiarazioni accusatorie.
17.3. Il terzo motivo di ricorso corrisponde al quarto motivo di ricorso di
Cerullo per cui è manifestamente infondato per le ragioni suespresse sub 4.4..
18. Giuseppe Ruggiero
18.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di
appello ha richiamato le convergenti dichiarazioni dei collaboranti secondo cui il
ricorrente versò una quota di partecipazione all’importazione di stupefacente
decritta nel capo L. Le deduzioni sviluppate nel ricorso entrano nel merito delle
23

eccezioni al principio di specialità – attivare la prescritta procedura per ottenere

convergenti valutazioni discrezionali dei giudici di primo e di secondo grado,
senza evidenziarne manifeste illogicità e fondamentalmente risolvendosi in una
reinterpretazioni dei contenuti delle dichiarazioni accusatorie.
18.2. Il secondo motivo di ricorso manifestamente infondato. La Corte ha
adeguatamente motivato l’applicazione dell’art. 7 legge n. 203/1991
puntualizzando che l’intera operazione di importazione, alla quale Ruggero
partecipò, si svolse secondo le direttive del capo clan Giuseppe Polverino.
Per quanto riguarda la deduzione concernente la duplicazione
dell’applicazione dell’aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991, applicata per i reati

reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per il quale stato precedentemente
condannato con sentenza vale quanto già osservato sub 2.1. e 9.3.: la deduzione
apre una questione dal presupposto fallace perché trascura che distinte sono le
condotte e distinte (tipologicannente identiche ma storicamente distinguibili),
pertanto, possono essere le circostanze che le connotano (vedasi già sub 2.1.)
18.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché
nell’applicare l’aggravante

ex

art. 80 d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha

congruamente evidenziato “l’enorme quantitativo di stupefacente oggetto di
sequestro”

(2010 chilogrammi di

hashish)

coerentemente richiamando la

premessa n. 14.

19. Il ricorso di Scaccia è manifestamente infondato perché, il primo motivo,
nella parte in cui non si risolve in generici richiami ai criteri di valutazione della
prova, riguarda le convergenti valutazioni discrezionali svolte dai Giudici dei due
gradi di giudizio, entrando nel merito della interpretazione delle conversazioni
che hanno costituito fonte di prova, e il secondo si riduce a un mero generico
richiamo al disposto dell’art. 133 cod. pen. senza specifiche deduzioni inerenti
alle concrete determinanti dei giudicanti.

20. Raffaele Setale
Setale è stato condannato per ii reato ex art. 416 bis cod. pen. (capo AH) e
il primo motivo di ricorso assume genericamente che la Corte di appello avrebbe
dovuto qualificare la condotta ex artt. 378 (favoreggiamento personale) e/o 418
(assistenza agli associati)

cod. pen., ma risulta aspecifico perché non si

confronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza (pagg. 45-48). Del
tutto generica è anche la deduzione relativa all’applicazione dell’art. 114 cod.
pen.. Invece, la deduzione relativa al disconoscimento delle attenuanti generiche
24

ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella sentenza impugnata ma già applicata per il

è aspecifica perché trascura quanto la Corte di appello ha espresso nella
premessa n. 1) sopra richiamata. Pertanto, il ricorso è manifestamente
infondato.
21. Luigi Simeoli
Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico perché non indica quali
parametri dell’art. 133 cod. pen. la Corte avrebbe tralasciato nel non
determinare una pena ulteriormente ridotta rispetto alla riduzione comunque
effettuata. Invece, la deduzioni relative al disconoscimento delle attenuanti

sopra richiamata. Pertanto, il ricorso è manifestamente infodnato.
22. Francesco Simioli
Il primo motivo di ricorso è generico poiché deduce che gli aumenti di pena
ex art. 81, comma 2, cod. pen. sarebbero stati determinati in misura superiore a
un minimo, ma il minimo degli aumenti non è determinato dalla legge, né
occorre una specifica motivazione della misura dell’aumento ex art. 81, comma
2, cod. pen.). Per il secondo motivo di ricorso vale quanto sopra considerato sub
13 per il ricorso di Granata. Su queste basi il ricorso risulta manifestamente
infondato.
23. Gaetano Tufo
L’unico motivo di ricorso, relativo al disconoscimento delle attenuanti
generiche, trascura quanto la Corte di appello ha espresso nella premessa n.1)
sopra richiamata.

24. Dalla dichiarazioni di inammissibilità derivano, ex art. 616 cod. proc.
pen., le condanne al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a
favore della cassa delle ammende delle somme diversificate, come in dispositivo,
secondo la tipologia delle inammissibilità .

P.Q.M.

1. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di Maro Giuseppe,
limitatamente al concorso tra i due reati associativi allo stesso contestati, e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dichiarando definitiva la
responsabilità del ricorrente per gli ascritti reati di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/90.
25

generiche trascura quanto la Corte di appello ha espresso nella premessa n. 1)

2. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cante Biagio, Carandente
Tartaglia Luigi, Ceruilo Sabatino, De Cristofaro Luigi e Gagliardi Andrea,
limitatamente alla determinazione della pena, e, dichiarata definitiva la penale
responsabilità dei predetti ricorrenti per tutti i reati loro rispettivamente ascritti,
rinvia per nuovo giudizio sui corrispondenti capi ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei menzionati
ricorrenti.
3. Dichiara inammissibili per sopravvenute rinunce alle impugnazioni i ricorsi
di Lanno Biagio e Perrone Roberto, che condanna al pagamento delle spese

ammende.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi di Brunitto Alessandro, Cirillo Guglielmo,
D’Affronto Marco, D’Agostino Fabio, D’Alterio Raffele, Granata Antonio, Marra
Carmine, Polverino Giorgio, Polverino Giuseppe, Ruggiero Giuseppe, Scaccia
Sergio, Setale Raffaele, Simeoli Luigi, Simioli Francesco, e Tufo Gaetano, che
condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/02/2018

Il Consigliere estensore
Angelo

st, r-i,o

Il Presidente
Giacom Paoloni (

(P’

processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della cassa delle

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