Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19485 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19485 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Patruno Giuseppe, nato a Trani il 30/01/1981
Amico Venera, nata ad Acireale il 20/07/1961

avverso la sentenza del 10/01/2017 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, in riforma della
sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in
data 8 giugno 2016 nei confronti degli imputati appellanti Giuseppe Patruno e

Data Udienza: 23/01/2018

Venera Amico, ha rideterminato la pena per il Patruno in due anni di reclusione e
seimila euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata e
condannando la Amico al pagamento delle spese del grado.
Giuseppe Patruno e la madre Venera Amico sono imputati del delitto di cui
all’art. 73, comma 1 ed

1-bis,

d.P.R. 9- ottobre 1990 n. 309, per aver

illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, un panetto di kg. 1,966 netti di

marijuana e gr. 360 circa della medesima sostanza, suddivisi in 550 dosi, dei
quali la Amico, all’arrivo degli operanti, aveva cercato di disfarsi, lanciando dal

sostanza era occultata, fatto commesso in Catania il 17 dicembre 2015.

2. L’avv. Fabrizio Seminara, difensore degli imputati, ricorre avverso tale
sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo, nell’interesse del Patruno, tre
motivi e, segnatamente:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., per
inosservanza degli artt. 63 e 350 del cod. proc. pen., nonché per mancanza di
motivazione sul punto;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen.;
Nell’interesse di Venera Amico, il difensore deduce quattro motivi e,
seg nata mente:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 378 e 384 cod. pen.;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 99 cod. pen.;
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione agli artt. 62-bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dal Patruno deve essere dichiarato inammissibile in
quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc.
pen. e, comunque, manifestamente infondati.

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balcone della propria abitazione la borsa termica all’interno della quale la

2. Con il primo motivo il Patruno deduce la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. c) e d), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 63 e 350 cod. proc.
pen., nonché per mancanza di motivazione sul punto.
Le statuizioni condannatorie della sentenza impugnata si fondavano, infatti,
esclusivamente sulle spontanee dichiarazioni rese dal Patruno, che aveva
dichiarato ai militari operanti che la sostanza stupefacente recuperata era sua ed
era detenuta presso l’abitazione della madre, all’insaputa della stessa.
Tali dichiarazioni non potevano, tuttavia, essere utilizzate nel rito

indagato.
Ricorreva, pertanto, una ipotesi di inutilizzabilità patologica e non
fisiologica e, dunque, non sanabile dalla valenza abdicativa della richiesta del
giudizio abbreviato.

3. Tale motivo si rivela, tuttavia, manifestamente infondato e, pertanto,
deve essere disatteso.
3.1. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis:

Sez. 3, n.

2627 del 19/11/2013, 2014, PM in proc. Cuberi, Rv. 258368; Sez. 3, n. 36596
del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575), la norma posta dall’art. 350, comma
7, cod. proc. pen. fa eccezione alle disposizioni più generali poste dai commi
precedenti – ed in particolare a quelle secondo cui le notizie assunte sul luogo o
nella immediatezza del fatto da persona nei cui confronti vengono svolte indagini
senza la presenza del difensore possono essere utilizzate solo ai fini della
immediata prosecuzione delle indagini, mentre ne è vietata ogni documentazione
e ogni altra utilizzazione (commi 5 e 6) — oltre che al principio generale posto
dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. (ed al principio generale del nemo tenetur se

detegere).
La disposizione dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., in quanto norma
eccezionale, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica e deve essere,
comunque, soggetta ad una interpretazione restrittiva.
Tale disciplina può, pertanto, trovare applicazione soltanto quando si tratti
effettivamente, nel caso concreto, di dichiarazioni “spontanee”, ossia rese dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini spontaneamente e non già a
seguito di sollecitazioni o domande della polizia giudiziaria.
Nel disegno del codice di procedura penale le dichiarazioni spontanee non
sono, infatti, “sollecitate” dall’inquirente, ma frutto della esclusiva iniziativa della
persona sottoposta ad indagini ed esulano, in ragione della propria spontaneità,
dallo schema domanda-risposta.

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abbreviato in quanto il Patruno sin dall’inizio doveva essere sentito quale

Il ruolo meramente passivo assunto in tale fase dalla polizia giudiziaria trova
conferma nel dato semantico, atteso che la norma intenzionalmente fa
riferimento alla “ricezione” e non già alla “assunzione”, che figura negli ulteriori
commi della medesima disposizione.
La deroga al sistema di garanzie previsto dai primi quattro commi all’art.
350 cod. proc. pen. induce, pertanto, a ricondurre all’ambito concettuale delle
dichiarazioni spontanee esclusivamente le dichiarazioni ricevute in assenza di
qualsiasi “stimolazione”, palese o surrettizia, diretta o indiretta, da parte degli

Tale criterio discretivo è accolto dall’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, che afferma che l’elemento decisivo per
l’applicabilità della norma speciale (o eccezionale) risiede esclusivamente nella
spontaneità delle dichiarazioni, che dunque non si risolvano sostanzialmente in
risposte a domande della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013,
2014, PM in proc. Cuberi, Rv. 258368; Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012,
Osmanovic, Rv. 253575).
Nessun rilievo assume, invece, la circostanza che il dichiarante sia stato o
meno già iscritto nel registro degli indagati, in quanto anche un soggetto
sottoposto ad indagine conserva integra la facoltà di rendere spontanee
dichiarazioni (Sez. 1, n. 27678 del 17/05/2013, Sgobio).

3.2. Il ricorrente deduce che tali dichiarazioni, a differenza di quanto
ritenuto dai giudici di merito nel presente procedimento, non sarebbero
utilizzabili nel rito abbreviato, in quanto la disciplina prevista dall’art. 63,
comma 2, cod. proc. pen. prevale su quella enunciata dall’art. 350, comma 7,
cod. proc. pen.
Tale orientamento è, invero, stato espresso da alcune sentenze della
giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Rv. 264119; Sez.
3, n. 36596 del 21/09/2012, Osmanovic, Rv. 253574), ma ritiene, tuttavia, il
Collegio di aderire ad all’opposto e prevalente orientamento secondo il quale
nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni
spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria.
La disciplina dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sul piano sistematico
è, infatti, come sopra precisato, derogatoria rispetto a quella enunciata dall’art.
63, comma 2, cod. proc. pen. e rinviene il proprio fondamento nella iniziativa
libera (rectius: nella scelta “personalissima” dell’indagato) di precisare la propria
versione dei fatti, pur in assenza di una sollecitazione degli inquirenti.
L’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., inoltre, espressamente limita
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee esclusivamente al dibattimento e,

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inquirenti.

pertanto, implicitamente ne ammette a contrario l’utilizzo in sede cautelare e nei
riti speciali a base inquisitoria (ex plurimis: Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017,
Distefano, Rv. 271148; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola,
Rv. 269598; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Martino, Rv. 268509; Sez. 6, n.
21265 del 15/12/2011, Bianco, Rv. 252852).
Pertanto, l’impiego del termine “dibattimento” in luogo di “giudizio”,
evidenzia l’utilizzabilità delle predette dichiarazioni nel giudizio abbreviato senza

4. Con il secondo motivo il Patruno lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, quinto comma,
d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello aveva escluso l’applicazione
di tale fattispecie attenuata, fondandosi esclusivamente sul dato ponderale della
sostanza stupefacente.
La sentenza impugnata aveva, infatti, obliterato la assenza di collegamenti
dell’imputato con trafficanti e consumatori di sostanza stupefacente, di
disponibilità da parte del medesimo di materiale utile al confezionamento, di
sostanza da taglio, di bilancini di precisione e del mancato rinvenimento di
danaro riconducibile all’attività di spaccio.
L’omessa considerazione di tali dati non poteva, pertanto, che tradursi in
un vizio manifesto della motivazione della sentenza impugnata.

5. Anche tale censura si rivela inammissibile in quanto manifestamente
infondata.
Ai fini dell’accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è, infatti, tenuto a
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla
eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo
quest’ultimi elementi idonei ad escludere l’ipotesi del fatto lieve soltanto qualora
siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del
09/05/2017, Merli, Rv. 270562, in motivazione, la Corte ha annullato la sentenza
che aveva escluso l’ipotesi di cui all’art.73, comma quinto, d.P.R. n.309 del
1990, valorizzando esclusivamente la reiterazione nel tempo delle cessioni ed
omettendo di compiere una valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori
della lieve entità del fatto).
La Corte di appello di Catania ha, tuttavia, fatto buon governo di tali
principi, affermando la esclusione della fattispecie attenuata di cui al comma

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limite alcuno.

quinto dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in ragione del dato ponderale della
sostanza stupefacente detenuta dagli imputati (kilogrammi 2,360 netti di

marijuana, divisi in un panetto di kg. 1,966 netti di madivana, e gr. 360 circa, a
loro volta suddivisi in 550 dosi), che, pur nel contesto di una valutazione globale
ed onnicomprensiva di tutti gli indici evocati dalla predetta fattispecie
incriminatrice, si rivela strutturalmente irriducibile all’ambito applicativo della
predetta fattispecie incriminatrice.

comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 132 e 133 cod. proc.
pen., in quanto la Corte di appello, in punto di determinazione del trattamento
sanzionatorio, non aveva tenuto conto del fatto che il Patruno aveva reso
spontanee dichiarazioni ammissive, che avevamo consentito di chiarire il fatto ed
in assenza delle quali nulla avrebbe potuto provare la penale responsabilità del
medesimo.
Il ricorrente aveva, peraltro, tenuto una condotta susseguente al reato
favorevole, consistita nell’intraprendere l’attività di autotrasportatore.
L’imputato era, inoltre, padre di tre figli minorenni, dei quali uno affetto da
diabete mellito, ed aveva riportato un solo precedente penale, irrilevante e
lontano.

7. Tale motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una
sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire ad una diversa valutazione di
merito sul punto.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è, del resto, stata non
illogicamente motivata a pag. 7 della sentenza impugnata in ragione della
gravità del fatto accertato e la condotta collaborativa dell’imputato è, peraltro,
stata posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, del
resto, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da
sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142).

6

6. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,

8. Il ricorso presentato dalla Amico è, invece, fondato nei limiti che di
seguito si precisano.

9. Con il primo motivo la Amico deduce la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. c) e d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 378 e 384 cod. pen.
La Amico, infatti, come dichiarato dal Patruno, era del tutto ignara del
contenuto della busta contenente la sostanza stupefacente, che aveva cercato di
fare sparire al solo fine di aiutare il figlio ad eludere le investigazioni.

a ciò sollecitata dal nipote, che le aveva recapitato tale invito su sollecitazione
del Patruno.
La affermazione della responsabilità penale della Amico per il delitto di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 era, pertanto, viziata, in quanto non erano stati
documentati contatti tra consumatori di sostanza stupefacente e l’imputata e non
era stata rinvenuta presso l’abitazione della medesima sostanza da taglio,
bilancini di precisione o danaro.
La sentenza aveva, inoltre, affermato il concorso della Amico nella
detenzione della sostanza stupefacente del figlio, ritenendo implausibile che il
nipote, nel breve lasso temporale di pochi minuti, avesse potuto salire due piani
di scale, recuperare la borsa termica ove era occultata la sostanza stupefacente
ed informare la nonna per disfarsene.
Tale affermazione era, tuttavia, illogica, in quanto fondata su rilievi
opinabili, privi di fondamento nelle circostanze fattuali, e, per converso, gli
accadimenti descritti dalla difesa erano tutt’altro che implausibili.
Il tentativo di disfarsi della sostanza stupefacente, infatti, in assenza di un
previo accordo, non poteva essere considerato dimostrativo della pregressa
detenzione della sostanza stupefacente, quanto di una forma di favoreggiamento
reale.

10. Tale articolata censura si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto
intende pervenire, mediante un diretto esame delle risultanze probatorie, ad una
diversa (e più favorevole) lettura dei fatti posti a fondamento delle sentenze di
merito, senza invero dedurre vizi logici o di legittimità della sentenza impugnata.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

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La imputata aveva, dunque, cercato di occultare il sacchetto solo in quanto

Deve, peraltro, rilevarsi come le statuizioni della Corte di appello di Catania
sul punto si rivelino immuni dalle censure denunciate dal ricorrente.
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, infatti, il discrimine tra la
condotta che costituisca concorso nel reato e la condotta che invece dia luogo
all’autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento
psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi
consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta
criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una

individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione del
reato (Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, Forgiarini, Rv. 271968;
Il reato di favoreggiamento, del resto, non è configurabile, con riferimento
alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione,
perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in
essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia
diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere
morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 2668
del 07/12/2016, Spera, Rv. 268973).
Non certo illogicamente, pertanto, la Corte di appello di Catania ha rilevato
che la pretesa di inconsapevolezza della Amico dell’occultamento, all’interno
della propria abitazione della sostanza stupefacente, era confutata da quanto
accertato direttamente dagli inquirenti.
Gli operanti, infatti, avevano visto la ricorrente, dopo che gli stessi avevano
circondato l’immobile, gettare dal balcone il borsone contenente la sostanza
stupefacente e, cercare di perdere tempo, per non rispondere immediatamente
al citofono ed al campanello della abitazione, mostrando un chiaro stato di
apprensione e di nervosismo.
Parimenti, nella valutazione non illogica della Corte di appello, non poteva
ritenersi plausibile che la Amico fosse stata avvisata dal nipote, in quanto il
medesimo al momento della perquisizione si trovava presso la abitazione della
ricorrente ed erano intercorsi solo alcuni minuti tra la predisposizione del servizio
di appostamento e di cinturazione della zona limitrofa e la condotta tenuta dalla
imputata sul balcone.
Tale lasso di tempo si rivelava logicamente incompatibile con la
prospettazione difensiva che, invece, postulava che il ragazzo, in un lasso di
pochi minuti, avesse salito due piani di scale, recuperato la borsa termica,
verosimilmente occultata e non lasciata a vista, informando la nonna del
contenuto della borsa.

8

partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione – manifestatesi attraverso

Già la sentenza di primo grado aveva, peraltro, evidenziato come la
specifica condotta della imputata, consistita nel lancio del borsone dalla finestra,
unitamente al comportamento dilatorio tenuto nell’aprire la porta ai Carabinieri,
induceva a ritenere sussistente una piena consapevolezza della stessa rispetto al
delitto contestato.

11. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, quinto comma,

sovrapponibili a quelle sopra riportate con riferimento al ricorso del Patruno.

12. Il motivo è identico al secondo formulato nell’interesse del Patruno e,
pertanto, per analoghe ragioni deve essere disatteso.

13. Con il quarto motivo la Amico lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133
cod. pen., in quanto la Amico era affetta da una grave patologia, aveva
recentemente subito un intervento chirurgico, aveva tenuto una positiva
condotta processuale ed aveva assunto un ruolo secondario nella esecuzione
della condotta per la quale si procede, non indicativo di particolare capacità a
delinquere.

14. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto, come già
rilevato con riferimento alla analoga censura svolta nell’interesse del Patruno, la
Corte di appello di Catania ha determinato il trattamento sanzionatorio, tutt’alto
che illogicamente in ragione della gravità del fatto desumibile dalle particolari
modalità del fatto.
Le circostanze addotte dalla ricorrente si risolvono esclusivamente in una
sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire, inammissibilmente, ad una
rinnovata valutazione di merito sul punto.

15. Da ultimo, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod.
pen., in quanto i precedenti penali della Amico erano risalenti (l’ultimo era del
2006) e non erano espressivi di una spiccata capacità a delinquere, né relativi
alla materia degli stupefacenti.
La Corte di appello di Catania, infatti, nel giustificare la esclusione della
circostanza aggravante, aveva valorizzato la presenza di delitti “specifici in
materia di sostanze stupefacenti, anche molto recenti”.

9

d.P.R. n. 309 del 1990, secondo cadenze argomentative integralmente

La Amico, tuttavia, come si evinceva dal certificato del casellario giudiziale
in atti, non aveva riportato alcuna precedente condanna in materia di
stupefacenti.
L’episodio delittuoso per il quale si procedeva era, pertanto, irrelato dai
reati commessi in epoca passata e dallo stesso non poteva essere desunta una
maggiore attitudine criminale della ricorrente.

16. Tale censura deve essere accolta in quanto fondata.

presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi
dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di
devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei
comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità
esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro
parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di
precedenti penali (ex plurimis: Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
247838).
La matrice di tale orientamento va ricercata in una decisione della Corte
Costituzionale (sent. n. 192 del 14 giugno 2007), seguita da molte altre
pronunzie di tenore analogo (ordinanze n. 409 del 2007, n. 33 del 2008, n. 90
del 2008, n. 193 del 2008, n. 257 del 2008), che ha escluso la conformità ai
principi costituzionali di una lettura dell’art. 99 cod. pen. basata su qualsiasi
forma di automatismo che fondi una presunzione assoluta di pericolosità sociale
del recidivo; questa interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto
impone il ripudio dell’instaurazione presuntiva di una relazione qualificata tra

status della persona e pregresso reato commesso ed il correlativo recupero della
valutazione discrezionale, cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale.
La piena adesione a tale concezione della recidiva comporta, pertanto, che
essa sia produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti
costitutivi e la dichiari, verificando non solo l’esistenza del presupposto formale
rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale,
costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere
del reo, da accertarsi in concreto e senza ricorso a presunzioni.
La sentenza impugnata, tuttavia, pur non ritenendo sussistente la contesta
recidiva reiterata infraquinquennale sulla base del mero ed indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali della Amico, ha posto,

10

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in

tuttavia, a fondamento delle proprie affermazioni la sussistenza di precedenti
condanne per delitti in materia di stupefacenti, “anche molto recenti”, che dalla
lettura del certificato del casellario penale della imputata presente agli atti
risultano insussistenti.
Tale statuizione deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Catania, perché provveda, in relazione alle risultanze del
certificato del casellario ed alle ulteriori risultanze processuali rilevanti in tale
ambito, a verificare la sussistenza della contestata recidiva alla stregua dei

La valutazione dei presupposti della recidiva, del resto, postula
apprezzamenti di merito e l’esame diretto di risultanze processuali che si rivelano
incompatibili con l’ambito cognitorio proprio del giudizio di legittimità.
17. Alla stregua di tali rilievi il ricorso del Patruno deve, pertanto, essere
dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il Patruno versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende.
La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata nei confronti di
Venera Amico limitatamente alla recidiva e deve essere disposto il rinvio alla
Corte di appello di Catania, perché venga celebrato un nuovo giudizio che
proceda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, la
lacuna della motivazione impugnata in ordine alla contestata recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Amico Venera limitatamente
alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di
appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso dell’Amico. Dichiara inammissibile il
ricorso di Patruno Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2018.

principi sopra enunciati.

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