Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19483 del 14/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19483 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DETTO MATTEO N. IL 14/08/1975
avverso la sentenza n. 1184/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 19651/2014 R.G.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Ritenuto che Detto Matteo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale
è stato condannato alle pene di giustizia per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è
“aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le
ragioni della
ritenuta
responsabilità dell’imputato,
fondata sulla
mancata
giustificazione della destinazione dello spadino sequestratogli) risolvendosi nella
pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente
disattesa dalla Corte di merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito
della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) è manifestamente
infondato, in quanto la pronuncia di appello è stata emessa il 20.6.2013 (all’uopo deve
aversi riguardo alla lettura del dispositivo), prima del decorso del termine massimo di
prescrizetuari ad anni cinque (4+1), scadente il 14.7.2013;
– il terzovdi ricorso (col quale si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla entità della
pena irrogata e al diniego delle attenuanti generiche) è inammissibile, in quanto al
giudice di merito spetta un potere discrezionale nella determinazione della pena e la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Rv. 249163), anche considerato che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle
attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può richiamare solo
quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244);
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23428 del
22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale, addì
14 aprile 2015.

La Corte Suprema di Cassazione

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