Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19482 del 14/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19482 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVA PAOLO N. IL 17/04/1943 parte offesa nel procedimento
c/
MASTRANDREA FRANCO N. IL 20/01/1940
MASTRANDREA PATRIZIA N. IL 13/11/1969
FERRERI GIOVANNI N. IL 09/07/1965
avverso il decreto n. 10469/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 19632/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione del del provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta
infondatezza della notitia criminis) è inammissibile, in quanto il ricorrente si duole
della incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, criticando il
merito della decisione con riguardo alla opportunità di disporre ulteriori indagini ed
è pacifico – nella giurisprudenza di questa Corte – che il ricorso per cassazione
avverso il provvedimento di archiviazione è consentito soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma 6 dell’articolo 409 cod. proc. pen. (che fa espresso e tassativo
richiamo ai casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen.), ossia
nel caso in cui le parti lamentino di non essere state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge con riguardo al loro intervento in camera di
consiglio (Cass., Sez. un., n. 24 del 9.6.1995, Rv 201381), mentre è inammissibile
quando con esso si formulino censure relative al merito della notitia criminis, per
mancata assunzione di una prova decisiva (Cass., Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002
Rv. 223329) o per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., Sez. 1, ord. n.
8842 del 07/02/2006 Rv. 233582);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 14 aprile 2015.

Ritenuto che Cava Paolo – quale persona offesa – ricorre per cassazione avverso il
decreto di cui in epigrafe col quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento
iscritto nei confronti di Mastrandrea Franco ed altri, per i reati di cui agli artt. 485 e
640 cod. pen.;

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