Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19481 del 16/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19481 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERLINI MARCO nato il 06/11/1979 a SANREMO
avverso l’ordinanza del 23/08/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Data Udienza: 16/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente
ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
–
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte
cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della casa delle ammende che si
stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16/03/2018
Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.