Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19480 del 14/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19480 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARELLA ROCCO N. IL 11/08/1992
CIARELLA FIORE ANTONIO N. IL 11/07/1987
avverso la sentenza n. 416/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 19609/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale con riferimento alla qualificazione del fatto come rapina,
piuttosto che come furto e, comunque, con riferimento alla ritenuta partecipazione
all’azione criminosa di Ciarella Rocco, che – a suo dire – sarebbe rimasto del tutto
estraneo ad essa) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando
della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
sussistenza della rapina e della partecipazione ad essa di Ciarella Rocco e diversi
elementi da essa valutati non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella
pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente
disattesa dalla Corte di merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al
merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 14 aprile 2015.

Ritenuto che Ciarella Rocco e Ciarella Fiore Antonio ricorrono per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale sono stati condannati alle pene di giustizia
per i reati di cui agli artt. 610, 628, 582-585, 385 e 337 cod. pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA