Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1948 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1948 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO ANTONINO MARIO N. IL 08/11/1973
MILITI ISABELLA ANGELA N. IL 22/11/1971
avverso la sentenza n. 533/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
I ricorsi di GRASSO Antonino Mario e di MILITI Isabella Angela devono essere dichiarati
inammissibili, giacché i motivi sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per
di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma
primo, lett. c), all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di
motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente
esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti
gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità con riguardo ad entrambi i ricorrenti.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il
resi ente
io PR
PINO
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento