Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1948 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1948 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCARELLI VITO N. IL 03/03/1944
avverso l’ordinanza n. 337/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
03/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

I.

OSSERVA
Lucarelli Vito ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza
di anticipazione dell’udienza fissata nell’ambito del procedimento pendente ex art
671 cpp.
Il ricorrente deduce inesistenza della sottoscrizione e assoluta mancanza
dell’indicazione della persona fisica che ha emesso il provvedimento ; nonché
Tribunale di Lecce.
Il ricorso va dichiarato inammissibile ,poiché nessuna norma prevede l’impugnabilità
del provvedimento in disamina , che pertanto , a norma dell’art 568 co 1 cpp , è
inoppugnabile .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 21-11-13.

mancanza di motivazione dello stesso; radicamento della competenza presso il

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