Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19479 del 14/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19479 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGRO ANTONIO N. IL 12/03/1972
avverso la sentenza n. 5511/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 19595/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso ribadito, con ulteriori argomenti, con la
memoria difensiva depositata (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con
riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato
per cui si procede ed altri due episodi di rapina per i quali l’imputato aveva in
precedenza riportato condanna) è inammissibile, in quanto l’accertamento
dell’unicità del disegno criminoso costituisce giudizio di fatto insindacabile in
cassazione quando – come nel caso di specie – la Corte territoriale ha spiegato le
ragioni della mancanza di prova del detto vincolo con motivazione non illogica e
conforme ai principi di diritto dettati da questa Corte, secondo ì quali «In caso di
reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo
prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e
“nomen juris”, non poteva essere progettata specificamente al momento di
commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della
continuazione» (Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009 Rv. 242537) e «In tema di
applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del
disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della
continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati,
sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero
di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in
essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune
condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni
costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall’inizio
nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si
aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma
medesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente
provato non giovando a tal fine la mera indicazione dell’identità delle norme di
legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie
azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della
preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l’ideazione
anteriormente alla loro singola commissione» (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 Rv.
260896; Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993 Rv. 196545);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 14 aprile 2015.

Ritenuto che Magro Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia per il reato di rapina aggravata in
danno di Aliprandi Zeno;

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