Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19478 del 31/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19478 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Losito Luigi, nato a Canosa di Puglia il 7.9.1981
avverso la sentenza 236/2012 della Corte d’appello di Bari, sezione
seconda penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Gialanella , che ha concluso per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 31/01/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ,

che aveva condannato Losito Luigi alla pena di giustizia per il reato di
estorsione,lesioni ed inosservanza della sorveglianza speciale.
1.1

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto

d’appello, in punto di sussistenza della diminuente del vizio di mente,in
ragione di una esauriente perizia svolta sulla capacità di intendere e
volere dell’imputato e le ulteriori censure sulla qualificazione dei fatti
perché infondate, confermando le statuizioni del primo giudice.
1.2

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del

suo difensore di fiducia, sollevando ad unico motivo di gravame il
vizio di erronea applicazione della legge penale e di motivazione
illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che l’imputato non è
affetto da una patologia che ne escluda o ne limiti la capacità di
intendere e volere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità.
2.1 Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto pienamente
condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il perito dalla stessa
Corte nominato. Costui, esaminato l’elaborato del consulente di parte
e quello del perito nominato in primo grado ha escluso non solo la
incapacità di intendere e volere del Losito ma anche il vizio parziale di
mente, pur dando atto che l’imputato manifesta , a tratti, un disturbo
della personalità derivante da abuso di alcool, abuso che , secondo il
perito, costituisce da solo la genesi dei comportamenti delittuosi. E’

confermava la sentenza del Tribunale di Trani , in data 11.10.2010 ,

evidente,pertanto, che il perito non ha inteso negare al disturbo della
personalità,in generale, valenza di scaturigine di comportamenti
delittuosi ma ha inteso escludere che nel caso in esame, il disturbo
della persona che pure è presente, possa avere avuto una qualcche
incidenza sul comportamento delittuoso del Losito. Poiché il giudice di
merito ha condiviso la valutazione del perito, facendola propria, ne
consegue che il motivo di ricorso,che postula una diversa lettura degli

riduce alla richiesta di valutare in modo diverso e maggiormente in
linea con gli interessi del ricorrente,una prova e di fornire di tale prova
una interpretazione alternativa.
2.2 Il motiv+,pertanto, inammissibile : sulla natura e sui limiti del
sindacato di legittimità questa Corte , già da tempo, ha affermato il
principio che “In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione

è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge
ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero,
avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del
provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto
costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di
legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé
e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi
parametri valutativi a cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi
siano ipoteticamente sostituibili da altri. “SS.UU. n. 12 del 2000 rv 216260,.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

elementi acquisiti sulla sussistenza del disturbo della personalità, si

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammen e.
Così

cison Rn1 il 31.1 .2013

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