Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19477 del 16/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19477 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVENTURATO GIUSEPPE nato il 01/09/1971 a NAPOLI
avverso la sentenza del 11/01/2018 del TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Data Udienza: 16/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena,
a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da
quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici
motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., aggiunto
–
Quest’ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta
di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, cornma 51, di
essa).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesina legge n.
–
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità
dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della
casa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni
dedotte, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16/03/2018
dalla legge n. 103 del 2017.