Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19477 del 16/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19477 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVENTURATO GIUSEPPE nato il 01/09/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 11/01/2018 del TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena,
a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da
quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici
motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., aggiunto

Quest’ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta
di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, cornma 51, di
essa).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesina legge n.

103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità
dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della
casa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni
dedotte, in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16/03/2018

dalla legge n. 103 del 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA