Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19475 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19475 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Bari
nei confronti della Corte di Appello di Bari
nel procedimento a carico di
CASSANO FRANCESCO, nato a Bari il 26/07/1977
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FRANCA ZACCO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di
Appello di Bari.

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, ritenendosi funzionalmente
incompetente a definire l’incidente di esecuzione proposto dal condannato
Francesco Cassano, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina del reato
continuato (art. 671 cod. proc. pen.), ha sollevato conflitto negativo di
competenza nei confronti della locale Corte di appello, in precedenza dichiaratasi
incompetente a provvedere, ed ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione

pen.

2. La Corte dì appello aveva rilevato che l’ultimo dei provvedimenti divenuto
irrevocabile, in ordine a cui si richiedeva il beneficio della continuazione tra i
reati, era la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 3 ottobre 2006, che la
stessa Corte aveva soltanto confermato, onde la competenza sarebbe
appartenuta allo stesso Tribunale.
Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che
la competenza avrebbe dovuto essere determinata in relazione all’ultimo, in
assoluto, dei provvedimenti irrevocabili, senza limitazione a quelli oggetto della
richiesta di continuazione; e tale provvedimento era la sentenza emessa 1’8
gennaio 2010 dalla Corte di appello di Bari, sezione per i minorenni, di riforma
strutturale della sentenza di primo grado.

3. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal
rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato
consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la
decisione di questa Corte.

4.

Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della

competenza a provvedere della Corte di appello di Bari, che per prima l’ha
declinata.
E’ infatti ormai assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, il principio per cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di
pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la
competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta
irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a titoli esecutivi diversi ed
anteriori (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. C3mpaniello,
Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. Musumeci,
Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. Armanio,

2

per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc.

Rv. 261459; Sez. 1, n. 45175 del 10/10/2014, confl. comp. in proc. Trevisi, Rv.
261136; Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, confl. comp. in proc. Gasbarrini, Rv.
252887; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, confl. comp. in proc. Pasquale, Rv.
251684).
L’esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà
della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto
attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l’esercizio delle
attribuzioni in materia. In funzione di ciò, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello
cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione
sollevata riguardi la totalità dei titoli esecutivi, o solo uno o più di essi.

5. In applicazione di tale principio, cui occorre dare continuità, dato che la
condanna ultima irrevocabile a carico di Cassano è stata pronunciata dalla Corte
di appello, gli atti debbono essere ad essa trasmessi per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Bari cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso il 16/03/2018

introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice

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