Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19475 del 14/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19475 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELIMOVIC MARTIN N. IL 12/03/1978
avverso la sentenza n. 158/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 14/04/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 18893/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato) è inammissibile, in quanto sottopone alla
Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove che sono insindacabili in
sede di legittimità, considerato che la Corte territoriale – nel ritenere provato il
delitto presupposto sulla base della denuncia di furto presentata dal proprietario del
mezzo – ha fatto corretta applicazione, con motivazione esente da illogicità, del
principio di diritto dettato da questo Corte secondo cui il presupposto del delitto
della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo
fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi
dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso o attraverso prove logiche (Sez.
1, n. 29486 del 26/06/2013 Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Rv.
251028);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 14 aprile 2015.

Ritenuto che Selimovic Martin ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale è stato condannato alle pene di giustizia per il reato di ricettazione di
autoveicolo;

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