Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19475 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19475 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMA UGO N. IL 10/04/1983
avverso l’ordinanza n. 31/2012 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. y,d4, igoe>
cAt G\-z- WL-L ciLu./1-0

Uditi difensor Avv.;

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N)+2′

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 3 aprile 2012 il Tribunale di Benevento – in funzione di giudice del
riesame – confermava il decreto di tringTlidi convalida del sequestro probatorio emesso dal
P.M. presso quel Tribunale 13 marzo 2012 nei confronti di DI PALMA Ugo, indagato per il reato
di cui all’art. 4 comma 4 bis della L. 401/89 in ordine all’abusivo esercizio – senza

VERMITTLUNGS GMBH”, autorizzata nello Stato austriaco allo svolgimento di attività di
bookmaker.
1.2 Il Tribunale campano, in via preliminare, rigettava l’eccezione di nullità del decreto di
convalida versandosi in teAma di sequestro di iniziativa operato dalla P.G. a seguito di attività
di perquisizione, rilevando ulteriormente che la motivazione per relationem (al contenuto del
verbale di sequestro) contenuta nel provvedimento del P.M. fosse adeguata.
1.3 Nel merito poi il Tribunale di Benevento osservava che la tesi difensiva che faceva
riferimento alla cd sentenza “Placanica” emessa dalla Corte di Giustizia della C.E. il 6 marzo
2007 per desumerne la piena liceità dell’attività di raccolta di scommesse, non fosse applicabile
al caso di specie in quanto il soggetto indagato (il DI PALMA) gestiva una attività di scommesse
on line per gare virtuali di corse di cani in favore del citato operatore estero, il quale, tuttavia,
non solo non aveva ricevuto alcun rifiuto da parte dello Sato italiano a partecipare a gare per
l’ottenimento di autorizzazione ed inoltre lo stesso DI PALMA non era in possesso (né aveva
mai richiesto)Y,Cautorizzazione di Pollizia ex art. 88 TULPS. Dopo aver fatto richiamo anche
all’art. 38 della L. 248/06 (legge di conversione del D.L. 223/06) il Tribunale rilevava ancora
che la società straniera della quale il DI PALMA risultava essere referente non era in possesso
dei requisiti richiesti da tale ultima norma. Ed inoltre – con riferimento alla posizione
individuale del DI PALMA – il Tribunale rilevava che questi svolgeva attività di intermediazione
vietata in quanto la raccolta delle scommesse non avveniva ad opera della società LA
MULTIPLA s.r.l. (debitamente autorizzata alla raccolta delle scommesse a distanza) cui il DI
PALMA era legato da un contratto di “affidamento”, con la conseguenza che il DI PALMA agiva
quale soggetto terzo delegato dalla società predetta, ma a sua volta sprovvisto di
autorizzazione per la raccolta delle scommesse

on line.

2. Ricorre per l’annullamento dell’ordinanza il DI PALMA personalmente deducendo, con un
primo motivo, la violazione di legge sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione in
relazione al vizio motivazionale affliggente il decreto di convalida del P.M. Con il secondo
motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 43 e
49 del trattato CE ed erronea applicazione dell’art. 4 della L. 401/89: dopo aver ricostruito
l’assetto normativo riguardante la materia e richiamato le numerose sentenze dei giudici
italiani intervenute in subiecta materia, il ricorrente rileva l’erronea applicazione della legge

autorizzazione – di scommesse in collegamento telematico con la società austriaca “PADS

penale per avere il Tribunale ritenuto necessaria l’autorizzazione preventiva di polizia ex art.
88 T.U.L.P.S. nonostante l’esigenza di ottenimento di tale autorizzazione fosse collegata ad
esigenze di carattere meramente fiscale, come tali ritenute contrastanti con gli artt. 43 e 49
del trattato comunitario. Conclude quindi per la disapplicazione della normativa interna. Con
un terzo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione in punto di individuazione di esso
ricorrente come soggetto intermediario non autorizzato. Con il quarto motivo il ricorrente
denuncia erronea applicazione dell’art. 4 della L. 401/89 rilevando la piena liceità dei servizi

insufficiente e/o illogico, limitandosi ad affermare che le vincite conseguite con
l’apparecchiatura in sequestro consentivano l’accumulo di punti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. Con riguardo al primo motivo concernente l’erronea
applicazione della legge processuale penale da parte del Tribunale in relazione alla motivazione
per relationem contenuta nel decreto di convalida del sequestro di P.G., operato dal P.M., da
tempo la giurisprudenza di questa Corte con orientamento assolutamente costante ha
affermato che il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio motivato mediante
rinvio per relationem al contenuto del verbale di sequestro allorchè quest’ultimo contenga tutti
gli elementi idonei ad identificare l’ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona cui è
riferibile la cosa e le ragioni della sottoposizione al vincolo, è pienamente legittimo (oltre a
Cass. Sez. 3^ 16.3.2010 n. 20769, Di Serio, Rv. 247620, citata nel provvedimento impugnato,
v. anche Cass. Sez. 3^ 23.10.2001 n. 43285, P.M. in proc. Tammaro P., Rv. 220602 e
soprattutto Cass. Sez. 5^ 26.1.2006 n. 7278, Ballandi, Rv. 233608, nella quale si evidenzia la
non necessità di una effettiva riproduzione del verbale di sequestro all’interno del
provvedimento di convalida essendo comunque garantito il diritto di difesa dalla avvenuta
consegna del verbale di sequestro).
1.1 Ai detti principi interpretativi, peraltro già enunciati con la sentenza delle SS.UU.
21.6.2000 n. 17, Primavera, si è certamente uniformato il Tribunale sicchè la censura relativa
è priva di rilievo.
2. Anche le altre censure mosse con riguardo al merito del provvedimento impugnato non
meritano di essere accolte. Fermi restando i corretti richiami alla normativa di settore così
come esposta nel ricorso, va osservato che correttamente il Tribunale ha ritenuto non
applicabile la sentenza emessa dalla Corte lussemburghese il 6 marzo 2007 (cd. sentenza
“Placanica”), stante la mancanza

dei presupposti idonei a giustificarne l’applicazione: in

particolare la società straniera della quale il DI PALMA risulta essere referente (“PADS
VERMITTLUNGS GMBH”) regolarmente abilitata la raccolta di scommesse nello Stato austriaco

offerti con le proprie attrezzature sulla quale il Tribunale avrebbe motivato in modo

non risulta aver richiesto specifica autorizzazione per il rilascio di concessione da parte del
Ministero delle Finanze – AAMS – e soprattutto non rientra nel gruppo di quelle società escluse
dai bandi di gara italiani per il conseguimento del titolo concessorio. Ma in ogni caso dirimente
è apparso per il Tribunale il mancato rilascio al DI PALMA dell’autorizzazione di Polizia ex art.
88 TULPS necessario per lo svolgimento di attività di raccolta di scommesse in Italia da parte
di esercente italiano.
2.1 E’ noto come di recente la giurisprudenza – di questa Corte ha ritenuto di disapplicare la
disciplina nazionale vigente per tutti coloro che avessero presentato alle autorità di P.S. la
richiesta di rilascio di autorizzazione, successivamente negata per effetto del mancato rilascio
della concessione da parte della AAMS, per potere operare quali terminali sul territorio
nazionale della società “STANLEY INTERNATIONAL BETTING” o della società “STANLEYBET
MALTA LTD” facente parte di tale gruppo (vds. Cass. Sez. 3^ 10.7.20102 n. 24413, Cifone): in
detta decisione sono state partitamente e minuziosamente esaminate le ragioni addotte dal
detto ricorrente alla luce del contenuto della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia
della U.E. del 16 febbraio 2012 rese nelle cause riunite CIFONE e COSTA.
2.2 Ora un semplice raffronto tra la situazione rappresentata in quel ricorso deciso da
questa Corte con la sentenza testé enunciata e quella rappresentata nell’odierno ricorso
consente di ritenere assolutamente corretto ed esaustivo il percorso argomentativo seguito dal
Tribunale che si incentra su una duplice condizione negativa (insussistenza del diniego opposto
alla società austriaca dianzi menzionata per poter operare quale terminale nel territorio italiano
per la raccolta di scommesse a distanza, integrata dalla mancata richiesta dell’autorizzazione di
PS e assenza di qualsivoglia autorizzazione di polizia in capo al DI PALMA).
2.3 Occorre ricordare che il testo della norma incriminatrice contenuta nel comma 4 bis
dell’art. 4 della L. 401/89 introdotto dall’art. 37 comma 5 della L. 388/00 testualmente
dispone:

“Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di

concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, e successive

modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita’ organizzata al fine di accettare o raccogliere o
comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero”.
2.4 Tanto precisato la giurisprudenza di questa Corte ha di recente affermato che
indipendentemente dalla distinzione tra punto di raccolta delle scommesse e punto di
commercializzazione, la norma sopra richiamata considera illecita – laddove non autorizzata “qualsiasi” attività organizzata che comunque “favorisca” sia le attività di accettazione sia
quelle di raccolta di scommesse, con la ulteriore conseguenza che chiunque intenda svolgere
una siffatta attività deve munirsi della prescritta autorizzazione di P.S.: ciò tanto nel caso che i
gestori italiani operino all’interno del circuito dell’impresa concessionaria quanto nella ipotesi in
cui collaborino con la stessa in virtù di un esplicito rapporto contrattuale. (Cass. Sez. 3^?

20.6.2012 n. 35470, Giordano A.). Tale orientamento va in questa sede condiviso dal Collegio
in relazione al contenuto indifferenziato della norma che sanziona qualsiasi condotta che in
qualche modo possa agevolare la raccolta di scommesse senza peraltro che possa rilevare la
circostanza della natura dell’esercizio in seno al quale quella attività si svolge. Ovviamente solo
una dimostrata attività da parte del gestore del tutto che sia completamente estranea alla
raccolta delle scommesse potrà andare esente da responsabilità. Ma nel caso in esame deve
anche essere rilevato che il Tribunale del Riesame era chiamato a verificare la sussistenza del

emergenze processuali.
2.5 Peraltro, come esattamente osservato dal Tribunale, il DI PALMA non solo era il
referente di una società straniera non autorizzata nel territorio italiano (ma non discriminata e
dunque non di autorizzazione r scelta propria) ma a sua volta agiva quale subintermediario rispetto ad altra società italiana (LA MULTIPLA s.r.I.) operante nello Stato e
debitamente autorizzata alla raccolta delle scommesse on line.
2.6 Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto la mancanza della autorizzazione di cui
all’art. 88 TULPS in capo al DI PALMA elemento ostativo allo svolgimento di attività di
scommesse a distanza seppure collegato ad una società operante in ambito comunitario (ma
sfornita di autorizzazione da parte dell’AAMS). Peraltro il ricorrente non ha neanche provato
che la società straniera di cui egli era referente, poteva svolgere l’attività sulla base
dell’autorizzazione di polizia, di guisa che anche sotto tale profilo il Tribunale ha correttamente
rigettato l’istanza di riesame
3. Il terzo e quarto motivo di ricorso risultano infondati avendo il Tribunale, con
motivazione ineccepibile e non di certo apparente spiegato le ragioni per le quali
l’apparecchiatura sequestrata consentisse il conseguimento di vincite, stante il collegamento di
tali apparecchi attraverso i normali portali Internet per l’effettuazione di giochi di varia
tipologia.
3.1 Peraltro rileva il Collegio che in tema di in tema di riesame delle misure cautelari, il
ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc.
pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di
motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Cass. Sez. 5^ 25.6.2010 n.
25532, Angelini, Rv. 248129; Cass. Sez. 5^ 11.1.2007 n. 8434, Ladiana, Rv. 236255; Cass.
Sez. 6^ 21.1.2009 n. 7472, P.M. in proc. Vespoli ed altri, Rv. 242916) o per motivazione
insufficiente (Cass. Sez. 1^ 31.1.2012 n. 6821, Chiesi, Rv. 252430).
3.2 Con il proposto ricorso il DI PALMA ha censurato – con i motivi sub 3) e 4) – la
decisione per carenza di motivazione sotto il profilo della inadeguatezza e/o insufficienza e e
sua illogicità, ma non per assenza di motivazione, peraltro nel caso in esame, assolutamente
puntuale e specifica.

fumus criminis, condizione che il Tribunale ha correttamente enucleato attraverso le

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4. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento

delle spese processuali. ,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 6 dicembre 2012
nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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