Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19474 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 19474 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRANTONI ANGELO N. IL 21/06/1959
ROMANO SALVATORE N. IL 07/08/1972
avverso l’ordinanza n. 13/2012 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 15/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. A e…10 ceeez
;

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza depositata del 15 marzo 2012 il Tribunale di Caltanissetta – Sezione
per il Riesame – confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M.

PIETRANTONI Angelo indagati per il reato di cui all’art. 718 cod. pen.
1.2 Osservava il Tribunale, sulla base delle emergenze investigative, che la macchina
elettronica da gioco “Totem” sequestrata all’interno delle’esercizio pubblico denominato “Bar
Kennedy” al cui interno . era stata rinvenuta nel corso di un controllo di Polizia, sprovvista di
titolo abilitativo da parte della AAMS e di codice identificativo, fosse destinata in modo
inequivoco al gioco d’azzardo.
1.3 Ciò premesso il Tribunale rigettava la deduzione difensiva secondo la quale il
provvedimento cautelare del P.M. fosse privo di motivazione, rilevando invece che l’organo
dell’Accusa, lungi dal circoscrivere l’apprensione del bene in relazione alla circostanza che si
trattava di “corpo del reato” aveva diffusamente e specificamente motivato in ordine alle
esigenze probatorie poste a base del suo provvedimento, evidenziando la necessità di
accertare le modalità di funzionamento del bene in sequestro. Quanto, poi, alla sussistenza del
fumus criminis, il Tribunale lo individuava sulla base del rinvenimento di una macchina per il
gioco priva delle prescritte autorizzazioni ed installata all’interno di un esercizio pubblico, così
ravvisando – sia pure allo stato delle indagini – il fumus del reato contravvenzionale di cui
all’art. 718 cod. pen. sulla base dei primi accertamenti condotti dalla P.G. in sede di controllo
dell’apparecchiatura.
1.4 per l’annullamento del detto provvedimento ricorrono a mezzo del difensore fiduciario i
due indagati ROMANO Salvatore e PIETRANTONI Angelo. La difesa deduce la nullità del
provvedimento emesso dal Tribunale per violazione della legge processuale penale (art. 63
cod. proc. pen.), rilevando in particolare che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto legittimo il
provvedimento cautelare del P.M. sulla base delle dichiarazioni rese nella immediatezza del
sequestro dai due indagati alla P.G. in assenza del difensore, con conseguente violazione degli
artt. 63 comma 2 e 350 cod. proc. pen., Stante, infatti, la inutilizzabilità delle dichiarazioni
indizianti raccolte dalla P.G. il sequestro in via d’urgenza operato ai sensi dell’art. 354 del
codice di rito doveva ritenersi del tutto illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

presso quel Tribunale in data 11 febbraio 2012 nei confronti di ROMANO salvatore e

”’ “,” ,,,r,” T!.,

1. 1. Il ricorso è inammissibile. A prescindere dal suo contenuto generico, le censure
mosse dalla difesa attengono ad un tema (la violazione di norme di carattere processuale
asseritamente verificatesi in occasione del sequestro operato in via d’urgenza dalla Polizia
Giudiziaria) mai sollevato in sede di riesame e dunque non proponibile – perchè nuovo – in
sede di legittimità.
1.2 Con orientamento consolidato questa Corte ha affermato il principio che laddove non
vengano fatti valere nella richiesta di riesame motivi che, appunto per tale ragione, non sono

riesame, il motivo dedotto per la prima volta in sede di legittimità deve ritenersi inammissibile.
Invero, pur essendo la fase del riesame aperta ad ogni possibile censura avverso il
provvedimento cautelare, occorre pur sempre che una qualche censura vi sia, onde consentire
alla parte interessata, il cui ricorso sia stato rigettato,di dolersi dell’erronea valutazione della
stessa ad opera del giudice del riesame.
1.3 La norma di cui all’art. 606 comma 3 cod. proc. (il quale prevede l’inammissibilità del
ricorso ove proposto per una violazione di legge non denunciata con i motivi di appello) trova
applicazione anche nel caso della mancata deduzione in sede di riesame in quanto il relativo
procedimento, avente carattere sostanziale di impugnazione nel merito si presenta
equiparabile all’appello (vds. Cass. Sez. 4^ 24.6.1993 n. 839, Foti, Rv. 195324; più di recente
Cass. Sez. 3^ 1.7.2008 n. 35889, Itri, Rv. 241271).
1.4 Peraltro il motivo dedotto con l’odierno ricorso non solo non si ricava dalla istanza di
riesame ma non emerge nemmeno dal verbale di udienza (esaminabile da questa Corte
ricorrendo l’ipotesi di error in procedendo), nè tanto meno nell’ordinanza impugnata si fa
cenno della deduzione di tale motivo né di obiezioni similari sollevate dai ricorrenti in merito
alla legittimità del sequestro sotto l’aspetto procedimentale.
1.5 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00 ciascuno da versarsi alla
cassa delle Ammende trovandosi i ricorrenti in colpa nell’è’aver dato causa alla inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 6 dicembre 2012
Il Co sigliere estensore

stati presi in considerazione dal Tribunale del Riesame in quanto non dedotti con l’atto di

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