Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19473 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19473 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUIU ANDREA nato il 10/02/1962 a La Spezia

avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del Tribunale di sorveglianza di Genova;
sentita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del PG Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Genova rigettata l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio
sociale avanzata da Ruiu Andrea in relazione alla pena in esecuzione, come da
provvedimento di cumulo emesso il 12 gennaio 2017 (fine pena 6 ottobre 2018).

2. A ragione rilevava che i precedenti penali e giudiziari del Ruiu e le
informazioni provenienti dalla polizia rappresentavano un percorso di rapinatore
seriale; inoltre, il Ruiu si trovava in carcere a seguito della revoca di misura
alternativa in precedenza concessa, poiché nel corso della stessa aveva
commesso un’ulteriore rapina, in concorso, presso un ufficio postale; a fronte di
ciò, pur dovendosi prendere atto che il condannato in carcere aveva dato
concreta prova di partecipazione all’opera di rieducazione e di ricercare sbocchi
futuri, rimaneva comunque ostativo alla concessione di una misura tanto ampia il
pericolo che il Ruiu potesse ancora approfittarne per commettere altri reati.

Data Udienza: 16/03/2018

2. Propone ricorso per cassazione il Ruiu personalmente (con dichiarazione
in data 5 agosto 2017) per le ragioni che di seguito si illustrano nei limiti
strettamente necessari ai fini della motivazione della presente sentenza.
Con riferimento all’art. 606, lett. b) c), d) ed e) si obietta che era stati
considerati fatti per cui era ancora in corso il giudizio o già era stata emessa
pronunzia di assoluzione; mentre in ogni caso ai fini dell’ammissione al beneficio
avrebbero dovuto apprezzarsi solamente i risultati del trattamento rieducativo.
Non si era tenuto conto del dato decisivo rappresentato da documentazione

Contraddittoriamente erano state apprezzate le acquisizioni nel corso del
procedimento in ordine all’opportunità di ottenere un lavoro presso studio legale.
Il Collegio risultava composto in violazione dell’art. 70 Ord. pen. avendo
svolto le funzioni di presidente dello stesso il magistrato di sorveglianza, il quale
come presidente aveva condotto l’udienza del 19 luglio 2017 e risultava essere
l’unico ad avere sottoscritto il provvedimento, mentre nell’intestazione del
medesimo provvedimento appariva indicato quale presidente altro giudice.
Nel farsi riferimento ai precedenti penali non era stata precisata l’epoca
risalente dei reati fiscali e di bancarotta, facendosi altresì cenno a possibili
collegamenti con la criminalità organizzata esclusi nel corso di tutti i processi.
A smentita della decisione assunta doveva invece prendersi correttamente
atto dell’intero positivo percorso carcerario come in concreto manifestato senza
alcuna ambiguità alla stregua delle relazioni acquisite, tanto che appena dopo il
provvedimento impugnato si era ritenuto di concedere permesso premio, in
precedenza non richiesto solo per l’assenza delle condizioni di ammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dato atto che il ricorso seppure sottoscritto dal solo
Ruiu e presentato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del
2017, deve ritenersi ugualmente ammissibile, poiché nella specie le modalità
dell’esercizio del diritto di impugnare, in ragione della notifica del provvedimento
prima della suddetta data, sono rimaste regolate in origine e pertanto anche
successivamente dalla disciplina previgente che ammetteva il ricorso personale
(arg. anche Sez. Un., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

2. I rilievi relativi alla composizione del collegio che risulta avere emesso il
provvedimento impugnato si rivelano fondati nei termini di seguito illustrati.
2.1. Detto provvedimento elenca, quali componenti del collegio che ha
deliberato la decisione, giudici in parte diversi da quelli che risultano indicati nel

2

attestante il pregiudizio per le condizioni di salute in ragione della detenzione.

verbale di udienza in data 19 luglio 2017 quali componenti del collegio che,
all’esito della discussione, si è riservato di decidere. Nella specie, non ricorrendo
l’ipotesi del provvedimento emesso in udienza dal collegio davanti al quale si è
tenuta la discussione, l’attestazione della composizione di tale collegio, secondo
quanto riportato a verbale, rimane limitata all’attività svolta in udienza che non
comprende quella della deliberazione. Sicché, non risultando alcun errore nella
redazione del verbale di udienza, non può che prendersi atto che il collegio che
ha deliberato la decisione, secondo quanto riportato nel relativo provvedimento,

procedimento, riservandosi all’esito della discussione di assumere la decisione.
2.2. Ciò posto, nella specie rimane violato il principio dell’immutabilità del
giudice sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui alla
deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, i medesimi
giudici che hanno partecipato al dibattimento. Tale disposizione, seppure
specificatamente dettata per il giudizio ordinario di cognizione, deve ritenersi
espressione di un principio generale operante anche nelle ipotesi di udienza
camerale svolta nel contraddittorio. Ne consegue che, alla stregua di quanto
previsto dalla norma suindicata, rimane affetto da nullità assoluta, e come tale
insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio che non risulta costituito
dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato all’udienza camerale,
assistendo pertanto alla discussione e riservandosi all’esito di provvedere (Sez.
1, n. 13599 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270057; Sez. 4, n. 38122 del
13/05/2014, Rv. 261405; Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Rv. 237369).

3. Dunque, il provvedimento impugnato, essendo affetto da detta nullità
assoluta, va annullato senza rinvio, rimanendo di conseguenza assorbiti, in forza
di tale preliminare decisione, tutte le altre censure mosse con il ricorso.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Genova per quanto di
sua competenza in ordine all’istanza di ammissione all’affidamento in prova.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Genova per quanto di competenza.
Così deciso il 16 marzo 2018

risulta composto diversamente da quello che risulta aver trattato da ultimo il

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