Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19472 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19472 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARKU PETRIT nato il 16/05/1972 in Albania

avverso l’ordinanza del 08/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
sentita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del PG Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava la richiesta di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale o
alla detenzione domiciliare avanzata da Marku Petrit in relazione all’esecuzione
della pena residua di mesi quattro e giorni cinque di reclusione inflittagli per il
reato di cui all’art. 73 D.P.R. 3090 del 1990, sul rilievo che il predetto era stato
nuovamente condannato per il reato di furto aggravato commesso il 28 febbraio
2013 e non era stato trovato al suo domicilio in sede di notifica ai fini del
presente procedimento, risultando da informazioni che si era allontanato per
ignota destinazione; sicché vi era motivo ritenere la reiterazione delle condotte
delittuose, non potendo acquisirsi elementi contrari in ragione dell’irreperibilità.

Data Udienza: 16/03/2018

2. Propone ricorso per cassazione Marku Petrit tramite il proprio difensore,
chiedendo l’annullamento del provvedimento per violazione degli artt. 159, cod.
proc. pen., 47 e 47 ter Ord. pen. e vizio della motivazione, in quanto la notifica
con il rito degli irreperibili era stata preceduta da ricerche manifestamente
incomplete, come dimostrato dalla documentazione allegata relativa all’attività
lavorativa, ad altra notifica, all’iscrizione anagrafica ed alla locazione
dell’immobile abitato; di talché non avrebbe potuto negarsi l’accesso ai benefici a

3.

Il ricorso è fondato non già in ragione dell’irritualità della notifica

dell’avviso dell’udienza camerale (non risultando che la stessa sia intervenuta
tramite consegna al difensore presso cui non era stato eletto domicilio), ma in
quanto la decisione mostra di fondarsi, in termini concretamente determinanti,
sulla sostanziale condizione di irreperibilità di Marku Petrik. Epperò, stando a
quanto relazionato dall’ufficiale giudiziario recatosi presso il precedente domicilio
ai fini della notifica dell’avviso di udienza, poteva solamente affermarsi che
Marku Petrik non abitava più in quel luogo. Sicché, per ciò solo, in mancanza di
qualsiasi ricerca volta a verificare l’esistenza di un nuovo domicilio, non avrebbe
potuto affermarsi l’impossibilità di apprezzare elementi utili in ordine alle attuali
condizioni di vita del Marku Petrik, per essere lo stesso non rintracciabile. Tanto
più che la documentazione acquisita nel corso del procedimento, rimasta però ai
fini in questione non apprezzata, poteva prestarsi a deporre in senso contrario.
Il provvedimento impugnato, dunque, non si sottrae al vizio della
motivazione denunziato e va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma
per nuovo esame.
Così deciso il 16 marzo 2018

causa dell’impossibilità di acquisire utili notizie ai fini di una prognosi favorevole.

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