Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19470 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19470 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOCERA GAETANO N. IL 21/12/1964
avverso la sentenza n. 7339/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli applicava a NOCERA Gaetano, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto
aggravato in concorso, commesso il 6 ottobre 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla richiesta di
applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono del tutto generici atteso che con la sentenza impugnata sono state applicate le attenuanti generiche in regime di equivalenza, secondo l’accordo
fra le parti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA