Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19468 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19468 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAZZAGO ALBERTO N. IL 01/11/1980
avverso l’ordinanza n. 3966/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Cazzago Alberto ricorre avverso la sentenza 7.7.14, emessa dal Tribunale di Brescia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
còncesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed E 200,00
di multa.
Motiva il ricorrente il gravame al solo fine
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico e
sostanzialmente privo di motivi, sia in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
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