Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19467 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19467 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKOVIC DRAGAN N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 1316/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Markovic Dragan ricorre avverso la sentenza 7.7.14, emessa dal Tribunale di Venezia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato in concorso e
resistenza a p.u., unificati ex art.81 cpv. c.p. ed applicata la contestata recidiva, la pena di anni uno,
mesi dieci di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena, ritenuta

bagatellare, senza concessione di circostanze o della diminuente ex art.56 c.p., nonché con
riferimento alla ritenuta aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p., pur trattandosi, l’ Eco-centro, di uno
stabilimento ‘privato’.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto,
con conseguente corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

DEPOSITATA

congrua dal giudice con motivazione di stile a fronte di due episodi delittuosi ai limiti del

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